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Risoluzione

Risoluzione n. 359 del 10/12/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione afferma che le somme versate dal gestore all’Autorità d’Ambito per il finanziamento del Piano Stralcio costituiscono corrispettivo di una prestazione di servizi e sono quindi imponibili IVA ai sensi dell’art. 3 del DPR 633/1972; di conseguenza, l’IVA eventualmente addebitata in fattura dall’Autorità è detraibile secondo le regole ordinarie.

IVA su somme versate per il finanziamento del Piano Stralcio del servizio idrico integrato

IVA sulle somme relative al Piano Stralcio del servizio idrico integrato

Il documento esamina il trattamento IVA delle somme che il gestore del servizio idrico integrato deve versare all’Autorità d’Ambito a titolo di finanziamento del cosiddetto Piano Stralcio. L’Agenzia conclude che tali somme non sono escluse da IVA, perché inserite in un rapporto sinallagmatico tra Autorità e gestore, con prestazioni corrispettive riconducibili a una prestazione di servizi ex art. 3 del DPR n. 633 del 1972.

Quesito posto dal contribuente

La società Beta S.p.a., a totale capitale pubblico, aveva ottenuto nel 2003 l’affidamento del servizio idrico integrato dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Marche. I rapporti tra le parti erano regolati dalla normativa regionale, dalla Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato e dai Patti aggiunti.

La società chiedeva:

  • se le somme da versare all’Autorità d’Ambito a titolo di parziale finanziamento del Piano Stralcio fossero escluse da IVA;
  • in caso di esclusione, se fosse comunque possibile detrarre l’IVA erroneamente addebitata in fattura dall’Autorità ATO 5.

Posizione del contribuente

Beta S.p.a. sosteneva che le somme destinate al finanziamento del Piano Stralcio fossero fuori campo IVA per carenza del presupposto soggettivo. A suo avviso, l’Autorità ATO 5 operava come consorzio obbligatorio e svolgeva funzioni di programmazione e controllo nell’esercizio di potestà pubblica; pertanto, l’attuazione del Piano Stralcio e il suo finanziamento tramite aumenti tariffari sarebbero rientrati nell’attività svolta come pubblica autorità, sottratta all’IVA sulla base della disciplina comunitaria.

In via subordinata, la società riteneva che, se l’Autorità avesse erroneamente applicato IVA alle somme percepite, essa non avrebbe avuto diritto alla detrazione della relativa imposta.

Inquadramento normativo e fattuale svolto dall’Agenzia

L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo richiamando:

  • la legge regionale Marche 22 giugno 1998, n. 49, che prevede la costituzione di un consorzio obbligatorio tra Comuni e Province dell’ambito territoriale ottimale per l’organizzazione del servizio idrico integrato;
  • l’art. 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che impone alle Autorità d’Ambito di predisporre e attuare un programma di interventi urgenti per l’adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione, c.d. Piano Stralcio;
  • l’art. 11, comma 3, della legge n. 36 del 1994, che richiede un programma di interventi accompagnato da un piano finanziario con indicazione delle risorse disponibili e da reperire, compresi i proventi tariffari;
  • la delibera CIPE del 15 novembre 2001, che ha disposto per il parziale finanziamento dei programmi stralcio un aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione fino al 20%, incassato dal gestore e messo a disposizione degli enti attuatori.

Contenuto della convenzione tra Autorità e gestore

Dalla Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato emergono, secondo la risoluzione, obblighi e ruoli precisi:

L’Autorità d’Ambito:

  • mette a disposizione del gestore i beni e le opere pubbliche afferenti il servizio, già realizzati, in corso di realizzazione o eventualmente realizzati da Comuni e Provincia;
  • si impegna a predisporre e approvare un piano quinquennale di interventi e il relativo piano tecnico-economico e finanziario;
  • approva la tariffa da applicare all’utenza;
  • gestisce il Piano Stralcio e, una volta realizzate le opere, le affida in gestione alla Beta S.p.a.

Il gestore:

  • realizza il servizio idrico integrato in conformità alla convenzione e cura la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni affidati;
  • riscuote la tariffa, che costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato, compreso l’incremento tariffario relativo al Piano Stralcio, e la riversa all’Autorità d’Ambito;
  • versa all’Autorità, in due rate semestrali, la quota parte dell’aumento tariffario generato dall’approvazione del Piano Stralcio.

Valutazione dell’Agenzia: natura onerosa del rapporto

Secondo l’Agenzia, l’Autorità d’Ambito è tenuta per legge a gestire il Piano Stralcio, relativo alle opere necessarie per gli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione. Inoltre, mediante la convenzione, essa si impegna a concedere in uso al gestore le opere realizzate in attuazione del Piano Stralcio.

Poiché tali opere sono strumentali alla gestione del servizio idrico integrato, e poiché la società versa all’Autorità una somma pari all’aumento tariffario applicato agli utenti e da essa incassato, l’Agenzia ritiene che tra Autorità e gestore si instauri un rapporto bilaterale a prestazioni corrispettive.

In questa prospettiva:

  • l’Autorità realizza e affida al gestore le opere indicate nel Piano Stralcio;
  • il gestore corrisponde un importo pari all’aumento tariffario applicato all’utenza;
  • tale scambio integra una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA.

Conclusione sul trattamento IVA

La risoluzione qualifica l’operazione come prestazione di servizi imponibile IVA ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 633 del 1972. Ne consegue che le somme versate dalla Beta S.p.a. all’Autorità d’Ambito per il finanziamento del Piano Stralcio non sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA.

Osservazioni sulla detrazione dell’imposta

Poiché il documento conclude per l’imponibilità delle somme in questione, non accoglie l’impostazione del contribuente secondo cui l’IVA fatturata sarebbe indebita. La nota finale non sviluppa ulteriormente un’autonoma analisi sulla detraibilità dell’imposta, limitandosi a qualificare il rapporto come imponibile IVA; il tema della detrazione resta quindi assorbito dalla conclusione principale.

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