Risoluzione n. 362 del 11/12/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che le lettiere per cavalli, classificate doganalmente come prodotti di canapa, rientrano tra i prodotti agricoli e scontano l’IVA al 10%. Per le cessioni effettuate da soggetti in regime speciale agricolo si applica invece l’aliquota del 2% corrispondente alla percentuale di compensazione.
Aliquota IVA per le cessioni di lettiere per cavalli
Aliquota IVA applicabile alle cessioni di lettiere per cavalli
La risoluzione affronta il trattamento IVA delle cessioni di "lettiere per cavalli" richiesto da ALFA S.r.l. L’Amministrazione giunge a qualificare il prodotto come prodotto agricolo, con conseguente applicazione dell’aliquota IVA del 10%, salvo il diverso regime previsto per determinate cessioni effettuate da soggetti in regime speciale agricolo.
Quesito e soluzione prospettata
La società istante chiede quale sia il corretto trattamento tributario, ai fini IVA, da applicare alle cessioni di lettiere per cavalli. L’istante ritiene applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento.
Inquadramento doganale del prodotto
Per rispondere al quesito, l’Agenzia ritiene indispensabile individuare il corretto inquadramento doganale del prodotto e acquisisce il parere dell’Agenzia delle Dogane, reso con nota n. 3563 dell’8 novembre 2007.
Dalle analisi di laboratorio l’Agenzia delle Dogane rileva che il prodotto è costituito da:
- cascami di fibre corte con parti legnose (capecchio),
- ottenuti dalla preparazione delle fibre della canapa.
Il prodotto viene classificato:
- al codice NC 4401 3090 della Tariffa Doganale in vigore,
- in base al testo della nota 6 al capitolo 44 e ai codici NC 4401, 4401 30 e 4401 3090,
- con richiamo alle Note Esplicative del Sistema Armonizzato relative alla voce 4401, lettera B, ultimo comma, e alla voce 5302, nota di esclusione b.
La classificazione corrisponde alla VD 4401 90 della Tariffa Doganale in vigore al 31.12.87, ricondotta alla Tabella A, parte I, punto 43, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
Trattamento IVA ordinario
Sulla base della classificazione doganale, l’Agenzia conclude che il prodotto "lettiere per cavalli" è riconducibile tra i prodotti agricoli. Ne deriva l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento per effetto del richiamo contenuto nel n. 98) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
Regime speciale e aliquota ridotta al 2%
La risoluzione richiama inoltre l’articolo 34, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui l’imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salvo l’applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per:
- i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale;
- le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo.
Per le cessioni di "lettiere per cavalli" effettuate da tali soggetti, si applica l’aliquota IVA del 2 per cento, corrispondente alla percentuale di compensazione prevista dal D.M. 12 maggio 1992.
Base normativa della risposta
La risposta è resa ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, a seguito di istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 11 dic 2007Risoluzione n. 361 del 11/12/2007
- Risoluzione · 11 dic 2007Risoluzione n. 363 del 11/12/2007
- Risoluzione · 10 dic 2007Risoluzione n. 358 del 10/12/2007
- Risoluzione · 10 dic 2007Risoluzione n. 359 del 10/12/2007
- Risoluzione · 10 dic 2007Risoluzione n. 360 del 10/12/2007
- Risoluzione · 12 dic 2007Risoluzione n. 368 del 12/12/2007
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →