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Risoluzione

Risoluzione n. 358 del 10/12/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per le autenticazioni della sottoscrizione della dichiarazione di vendita rese dal titolare dello sportello telematico dell’automobilista, l’imposta di bollo deve essere assolta fin dall’origine e prima dell’autenticazione. Se il contrassegno è stato acquistato dopo la data dell’autenticazione, l’atto è irregolare e deve essere trasmesso all’Ufficio competente per l’applicazione della sanzione.

Imposta di bollo assolta tardivamente su autenticazioni di firma nelle dichiarazioni di vendita

Imposta di bollo sulle autenticazioni di firma nelle dichiarazioni di vendita

Il documento affronta il tema dell’assolvimento dell’imposta di bollo sulle autenticazioni della sottoscrizione della dichiarazione di vendita rese presso il PRA dal titolare dello sportello telematico dell’automobilista. L’Agenzia delle Entrate valuta se il contrassegno apposto con data successiva all’autenticazione comporti la mancata regolarità del pagamento.

Quesito posto

L’Automobile Club d’Italia segnala che alcune formalità eseguite presso il PRA presentano, nella parte relativa all’autenticazione della dichiarazione di vendita, marche telematiche datate in un momento successivo rispetto alla data dell’autenticazione stessa. Viene chiesto se, in tale ipotesi, l’imposta di bollo debba considerarsi non assolta.

Inquadramento normativo

L’Agenzia richiama in primo luogo l’articolo 1 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l’applicazione dell’imposta di bollo fin dall’origine, nella misura di euro 14,62 per ogni foglio, per gli atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o altri pubblici ufficiali, nonché per certificati, estratti e copie conformi rilasciati dagli stessi.

Richiama inoltre l’articolo 11 del DPR n. 642 del 1972, secondo cui per gli atti soggetti a bollo fin dall’origine l’apposizione delle marche deve precedere l’eventuale sottoscrizione. Dal 1° settembre 2007, le marche sono sostituite dal contrassegno rilasciato con modalità telematiche da intermediari convenzionati con l’Agenzia delle entrate.

Applicazione al caso delle dichiarazioni di vendita

L’autenticazione della sottoscrizione resa in calce alla dichiarazione di vendita dal titolare dello sportello telematico dell’automobilista, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, rientra tra le fattispecie dell’articolo 1 della tariffa. Ne consegue che l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine.

L’Agenzia richiama anche la risoluzione n. 132 del 13 novembre 2006, già intervenuta sul medesimo orientamento interpretativo.

Conseguenze della regolarità tardiva del bollo

Secondo il parere espresso, le autenticazioni di firma in calce alle dichiarazioni di vendita per le quali il contrassegno è stato acquistato in data successiva alla data di autenticazione devono considerarsi non regolari rispetto alle disposizioni del DPR n. 642 del 1972.

Nel caso specifico, le dichiarazioni di vendita con sottoscrizione autenticata, o le copie delle stesse, per le quali l’imposta di bollo è stata corrisposta tardivamente, devono essere inviate entro trenta giorni dal loro ricevimento da parte del PRA all’Ufficio delle entrate competente, in applicazione del combinato disposto degli articoli 19, 25 e 31 del DPR n. 642 del 1972, al fine dell’irrogazione della sanzione.

Natura della risposta

L’Agenzia osserva preliminarmente che l’istanza non è trattabile come interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000, perché non riguarda un caso concreto e personale dell’istante e non contiene una soluzione interpretativa prospettata. Nonostante ciò, la questione viene esaminata nel merito come attività di consulenza giuridica ai sensi della circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.

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