Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 361 del 11/12/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, in generale, l’opzione per il regime di trasparenza richiede anche la raccomandata del socio alla società; tuttavia, nel caso di Srl con socio unico che coincide con l’amministratore unico, l’omissione della raccomandata non impedisce di ritenere valida l’opzione, perché la volontà dell’unico socio coincide con quella della società.

Efficacia dell’opzione per la trasparenza fiscale in una Srl unipersonale

Efficacia dell’opzione per la trasparenza fiscale in una Srl unipersonale

La risoluzione esamina la validità dell’opzione per il regime di tassazione per trasparenza ex art. 115 del D.P.R. n. 917 del 1986, con riferimento a una Srl a socio unico che aveva trasmesso la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate senza che il socio avesse inviato alla società la raccomandata con ricevuta di ritorno prevista dalla disciplina ordinaria. Il documento affronta sia il profilo formale dell’opzione sia l’effetto dell’assetto unipersonale della società.

Quesito posto dalla società

La società Alfa aveva presentato la comunicazione relativa al regime di tassazione per trasparenza ai sensi del D.M. 23 aprile 2004, ottenendo regolare protocollazione. Poiché si trattava di società unipersonale, aveva ritenuto superfluo l’invio della raccomandata del socio alla società. La società chiedeva se l’opzione potesse comunque considerarsi valida ai fini dell’accesso al regime di trasparenza, rilevando anche che l’art. 6 del D.M. 23 aprile 2004 non indica il mancato invio della raccomandata tra le cause di perdita di efficacia dell’opzione.

Ulteriore problema prospettato

L’istante segnalava anche una possibile criticità pratica: se l’opzione fosse stata considerata non validamente esercitata, si sarebbe posto il problema di annullarla e ripresentarla validamente nell’esercizio in corso. In proposito veniva richiamata la risoluzione n. 142 del 21 giugno 2007, secondo cui le procedure telematiche non consentono l’invio di un’opzione correttiva di quella precedente.

Soluzione prospettata dal contribuente

La società riteneva che, nel caso concreto, la raccomandata del socio unico dovesse considerarsi superflua. Secondo l’istante, l’invio della raccomandata tra socio e società costituirebbe una vicenda interna, priva di rilevanza esterna verso l’Agenzia delle Entrate, e destinata a produrre effetti solo nei rapporti tra società, soci e legale rappresentante.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia richiama l’art. 4 del D.M. 23 aprile 2004, secondo cui:

  • l’opzione deve essere esercitata, oltre che dalla società partecipata, anche da tutti i soci;
  • i soci devono comunicare la volontà alla società partecipata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • l’opzione si considera perfezionata quando la società partecipata trasmette all’Agenzia delle Entrate la comunicazione entro il primo dei tre periodi d’imposta di efficacia, con le modalità stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia.

Viene inoltre richiamata la circolare n. 49/E del 22 novembre 2004, che precisa come:

  • i soci debbano inviare alla società la raccomandata con ricevuta di ritorno contenente la volontà di optare per la trasparenza;
  • il decreto non imponga contenuti specifici della comunicazione, purché emerga in modo inequivocabile la volontà di optare per il regime di trasparenza;
  • il richiamo contenuto nell’ultimo comma dell’art. 14 del decreto ministeriale renda applicabili anche alle Srl le regole sulle comunicazioni previste per le società di capitali dall’art. 115 del TUIR.

Regola generale sull’obbligo della raccomandata

Secondo l’Agenzia, anche per le società a ristretta base partecipativa è necessario che:

  • il socio manifesti la volontà di optare per il regime della trasparenza mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla società partecipata;
  • la società partecipata comunichi all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione.

Ne consegue che, in via generale, l’invio della raccomandata da parte dei soci alla società costituisce un adempimento obbligatorio e non sostituibile dalla sola trasmissione telematica della comunicazione all’Amministrazione finanziaria.

Valutazione del caso concreto

Applicando la disciplina generale, l’Agenzia osserva che, se manca la raccomandata del socio alla società, l’opzione non può considerarsi validamente espressa e il contribuente non potrebbe accedere al regime di tassazione per trasparenza, anche se la comunicazione telematica sia stata effettuata.

Tuttavia, la fattispecie esaminata presenta una peculiarità decisiva: la società è una Srl a socio unico, e l’unico socio coincide anche con l’amministratore unico. In tale situazione, la funzione della raccomandata, cioè rendere certa e conoscibile alla società la volontà dei soci di optare per la trasparenza, risulta di fatto già soddisfatta.

Principio affermato per le società unipersonali

L’Agenzia evidenzia che, nelle società con più soci, la raccomandata è indispensabile per consentire alla società di conoscere la volontà dei singoli soci e, conseguentemente, al legale rappresentante di effettuare la comunicazione all’Agenzia. Nelle società ad unico socio, invece, la coincidenza tra la volontà dell’unico socio e quella della società fa venir meno l’esigenza di una formale comunicazione interna separata.

Per questo motivo, nel caso specifico, l’Agenzia ritiene che anche in assenza della raccomandata del socio unico alla società possa considerarsi soddisfatta la condizione di conoscenza, da parte della società, della volontà dell’unico socio di optare per la tassazione per trasparenza.

Esito finale

La conclusione della risoluzione è favorevole al contribuente: nella Srl unipersonale in cui il socio unico è anche amministratore unico, l’omissione dell’invio della raccomandata non impedisce di ritenere valida l’opzione per il regime di trasparenza, poiché l’esigenza di pubblicità sottesa alla norma risulta sostanzialmente soddisfatta dalla coincidenza soggettiva tra socio e società.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.