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Risoluzione

Risoluzione n. 363 del 11/12/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che le indennità percepite dai magistrati onorari che prestano la loro opera in uno studio associato o associazione professionale non rientrano, in questo caso, nei redditi assimilati a lavoro dipendente, ma devono essere trattate come redditi di lavoro autonomo. La conclusione si fonda sull’art. 50, comma 1, lett. f), e sul richiamo agli artt. 53 e 54 del TUIR, valorizzando la natura professionale dell’attività svolta in forma associata.

Indennità dei magistrati onorari che operano in studi associati: qualificazione fiscale

Indennità dei magistrati onorari in studi associati: qualificazione fiscale

La risoluzione affronta il trattamento Irpef delle indennità corrisposte ai magistrati onorari non espressamente indicati dall’art. 50, comma 1, lett. f), del TUIR, quando prestano la propria opera nell’ambito di uno studio associato o di un’associazione professionale. L’Agenzia delle Entrate conclude che, in tale ipotesi, le somme percepite devono essere ricondotte al reddito di lavoro autonomo e non ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Quesito posto dal Ministero della Giustizia

Il Ministero della Giustizia ha chiesto chiarimenti per impartire disposizioni agli uffici giudiziari sulla disciplina applicabile, ai fini Irpef, alle indennità percepite da categorie di magistrati onorari non menzionate espressamente dall’art. 50, comma 1, lett. f), del TUIR, quando tali soggetti operano in uno studio associato.

Il quesito era volto a stabilire se il trattamento fiscale dovesse essere quello dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente oppure quello del reddito di lavoro autonomo, richiamando la risoluzione n. 68/E del 2004.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama l’art. 50, comma 1, lett. f), del TUIR, che include tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:

  • le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato per l’esercizio di pubbliche funzioni, purché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano arti o professioni ai sensi dell’art. 53 del TUIR e non siano effettuate nell’esercizio di impresa commerciale;
  • i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, salvo quelli che per legge devono essere riversati allo Stato.

Viene evidenziato che questa disciplina è speciale e riguarda solo le categorie di giudici onorari espressamente individuate dalla norma.

Tassatività dell’elencazione delle categorie speciali

Secondo l’Agenzia, l’elencazione contenuta nell’art. 50, comma 1, lett. f), è tassativa. Di conseguenza, i compensi relativi ad altre pubbliche funzioni non espressamente nominate rientrano nel regime dei redditi assimilati a lavoro dipendente solo se la prestazione non è resa da soggetti che esercitano un’arte o professione ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUIR.

Se invece la prestazione è svolta da un soggetto che esercita un’arte o una professione, i relativi compensi devono essere considerati redditi di lavoro autonomo.

Rilevanza dell’attività professionale svolta in forma associata

Per risolvere il caso concreto, l’Agenzia si concentra sulla posizione del magistrato onorario che, al tempo stesso, partecipa a uno studio associato.

Si osserva che l’art. 53 del TUIR ricomprende tra i redditi di lavoro autonomo anche quelli derivanti dall’esercizio in forma associata di arti e professioni, purché l’associazione non assuma la forma di:

  • società di capitali;
  • società in nome collettivo;
  • società in accomandita semplice.

Viene richiamata anche la risoluzione n. 118/E del 2003, con cui era stato chiarito che i redditi prodotti nell’esercizio della professione di avvocato in forma associata, secondo il modello delle società tra professionisti disciplinate dal d.lgs. n. 96 del 2001, costituiscono redditi di lavoro autonomo. Tale impostazione è ritenuta coerente con l’art. 2238 c.c., che esclude la natura commerciale dell’attività dei professionisti intellettuali e degli artisti.

Studio associato e imputazione del reddito

L’Agenzia estende il medesimo ragionamento al magistrato onorario che presta la propria opera in uno studio associato.

Dal punto di vista fiscale:

  • il reddito prodotto dallo studio associato è determinato secondo le regole del reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 54 del TUIR;
  • tale reddito viene attribuito ai singoli associati indipendentemente dall’effettiva percezione, come reddito di partecipazione, ai sensi dell’art. 5 del TUIR;
  • le modalità di ripartizione degli utili sono stabilite nello statuto dello studio associato.

Pur trattandosi tecnicamente di redditi “da partecipazione”, i professionisti associati devono essere considerati, ai fini dell’art. 50, comma 1, lett. f), soggetti che esercitano un’arte o professione ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUIR.

Conclusione sul trattamento fiscale delle indennità

La conclusione dell’Agenzia è che le indennità percepite dai magistrati onorari che prestano la loro opera in uno studio associato o in un’associazione professionale devono essere attratte nell’ambito del reddito di lavoro autonomo.

Ne deriva l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 54 del TUIR per i redditi di natura professionale, anziché quella dei redditi assimilati a lavoro dipendente.

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