Sentenza del 05/06/2017 n. 2031 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune di Palermo ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo che aveva annullato l'iscrizione a ruolo relativa alla Tarsu 2000, sostenendo di essere privo di legittimazione passiva. Secondo il Comune, la contestazione riguardante la tempestività della notifica della cartella di pagamento avrebbe dovuto essere rivolta esclusivamente all'agente della riscossione. La controversia riguardava una cartella notificata il 07/02/2007, per complessivi 843,54 euro, riferiti a Iciap 1993 e Tarsu 2000. L'Iciap era già stato integralmente sgravato; restava quindi la questione della prescrizione o decadenza relativa alla Tarsu.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello del Comune e confermato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che la contestazione della tardiva notifica della cartella, quando riguarda la decadenza dell'ente impositore dalla facoltà di riscuotere coattivamente il tributo, non concerne un vizio proprio dell'attività notificatoria dell'agente della riscossione. Pertanto, il soggetto legittimato passivamente è l'ente titolare del credito, cioè il Comune di Palermo. L'iscrizione a ruolo della Tarsu è rimasta annullata. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese del secondo grado, poiché il contribuente appellato non si è costituito.
Norme richiamate
Cassazione civile, Sezione tributaria, sentenze n. 7278 del 22/03/2017 e n. 10477 del 14/05/2014
Il soggetto legittimato passivamente deve essere individuato nell’ente titolare del diritto di credito, contro il quale è diretta l’eccezione di tardiva attivazione del procedimento di riscossione.
Le contestazioni relative alla decadenza dell'ente impositore per notifica tardiva della cartella devono essere rivolte all'ente creditore, non esclusivamente all'agente della riscossione. Quest'ultimo è invece il soggetto normalmente legittimato per le contestazioni riguardanti le concrete modalità di esecuzione della notifica.
Massime di principio
- Quando il contribuente sostiene che la cartella è stata notificata oltre il termine previsto dalla legge, con conseguente decadenza dell'ente dalla riscossione, l'ente impositore è legittimato passivamente perché la contestazione incide direttamente sul suo potere di riscuotere il tributo.
- Le contestazioni sulle modalità materiali della notifica, come l'irregolarità della relata, l'assenza del destinatario o l'inosservanza delle formalità, riguardano invece normalmente l'agente della riscossione.
- È necessario distinguere tra vizi propri della cartella o della sua notificazione e decadenza dell'ente creditore: nel primo caso può essere coinvolto l'agente della riscossione, nel secondo deve essere chiamato in giudizio l'ente titolare del credito.
- Se il termine di legge per la notifica della cartella è scaduto, l'iscrizione a ruolo può essere annullata per decadenza dell'ente dalla riscossione, anche se la cartella è stata materialmente emessa dall'agente della riscossione.
- La mancata costituzione dell'appellato non comporta automaticamente l'accoglimento dell'appello: il giudice deve comunque valutare la fondatezza delle censure proposte.
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