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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-58/18

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 giugno 2019. — Michel Schyns contro Belfius Banque SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Justice de Paix du canton de Visé. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Obblighi precontrattuali – Articolo 5, paragrafo 6 – Obbligo del creditore di ricercare il credito più adatto – Articolo 8, paragrafo 1 – Obbligo del creditore di non concludere il contratto di credito in caso di dubbi sul merito creditizio del consumatore – Obbligo del creditore di valutare l’opportunità del credito. — Causa C-58/18

Giurisprudenza europea62018CJ0058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la direttiva 2008/48 consente agli Stati membri di imporre ai creditori obblighi precontrattuali più incisivi, purché compatibili con l’armonizzazione massima perseguita dalla direttiva. In particolare, è ammesso imporre al professionista di individuare il credito più adatto e di non concedere il finanziamento se il consumatore appare non solvibile. La decisione valorizza la tutela contro sovraindebitamento e insolvenza, senza togliere al consumatore la responsabilità della decisione finale.

Credito al consumo: compatibilità con la direttiva 2008/48 di norme nazionali che impongono al creditore di proporre il credito più adatto e di non concedere il prestito in caso di insufficiente merito creditizio del consumatore

La questione giuridica

Se l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 osti a una norma nazionale che impone al creditore o all’intermediario di cercare e proporre il tipo e l’importo di credito più adatti alle esigenze e alla situazione finanziaria del consumatore; e se la direttiva osti a una norma nazionale che obbliga il creditore ad astenersi dal concludere il contratto quando, all’esito della valutazione del merito creditizio, non possa ragionevolmente ritenere che il consumatore sarà in grado di rimborsare il prestito.

Principio di diritto

La direttiva 2008/48 non osta a una normativa nazionale che, in funzione di maggiore tutela del consumatore, imponga al creditore o all’intermediario di ricercare e presentare il credito più adatto tra quelli normalmente offerti, né a una normativa che vieti la conclusione del contratto quando, dopo la verifica del merito creditizio, il creditore non possa ragionevolmente ritenere che il consumatore sarà in grado di adempiere. Tali misure rientrano nel margine di manovra lasciato agli Stati membri dagli articoli 5, paragrafo 6, e 8, paragrafo 1, della direttiva, purché non contraddicano le disposizioni armonizzate e non escludano la responsabilità finale del consumatore.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 5, paragrafo 6, direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 8, paragrafo 1, direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 22, paragrafo 1, direttiva 2008/48/CE
  • Direttiva 2014/17/UE
  • Articolo 18, paragrafo 5, lettera a), direttiva 2014/17/UE
  • Legge belga del 12 giugno 1991 sul credito al consumo
  • Codice di diritto economico belga, articoli VII.75 e VII.77

Credito al consumo: obbligo di proporre il credito più adatto e divieto di concedere il prestito in caso di dubbio sul merito creditizio

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del giudice di pace di Visé, nell’ambito di una controversia tra un consumatore e una banca in merito a un prestito destinato a finanziare l’installazione di pannelli fotovoltaici. La Corte interpreta la direttiva 2008/48/CE sugli obblighi precontrattuali nel credito ai consumatori e sui controlli di solvibilità.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Schyns aveva sottoscritto nel 2012 un prestito di EUR 40.002 presso la Dexia Banque Belgique, poi divenuta Belfius Banque SA, con rata mensile di EUR 427,72. Il finanziamento era collegato a un contratto con la Home Vision SPRL, che avrebbe dovuto installare i pannelli fotovoltaici e rimborsare al consumatore il capitale mediante rate mensili, con cessione dei certificati verdi per dieci anni. Dopo il fallimento della Home Vision, i pannelli non furono mai installati e il consumatore, che aveva già rimborsato il prestito per quattro anni, chiese la risoluzione del contratto o, in subordine, la riduzione dell’esposizione debitoria.

Il giudice del rinvio rilevò che, al momento della conclusione del contratto, il reddito mensile del consumatore era di circa EUR 1.900 e che egli sopportava già altri mutui ipotecari per EUR 421,67 mensili. Da ciò derivava il dubbio sulla capacità di rimborso e, quindi, sulla compatibilità della disciplina belga con la direttiva 2008/48.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • i considerando 7, 9, 24, 26, 27 e 44 della direttiva 2008/48;
  • l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva, sugli chiarimenti adeguati da fornire al consumatore;
  • l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva, sulla valutazione del merito creditizio prima della conclusione del contratto;
  • l’articolo 22, paragrafo 1, sulla piena armonizzazione;
  • la direttiva 2014/17/UE, richiamata come indice della successiva evoluzione del diritto dell’Unione in materia di responsabilizzazione del creditore, in particolare il suo articolo 18, paragrafo 5, lettera a).

Sul piano nazionale, erano rilevanti gli articoli 10, 11 e 15 della legge belga del 12 giugno 1991 sul credito al consumo, poi confluiti nel Codice di diritto economico.

Questioni pregiudiziali

Il giudice belga chiedeva essenzialmente:

  • se l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 osti a una norma nazionale che impone al creditore di cercare e proporre il credito più adatto tra quelli abitualmente offerti;
  • se la direttiva osti a una norma nazionale che impone al creditore di non concludere il contratto quando non possa ragionevolmente ritenere che il consumatore possa adempiere gli obblighi di rimborso;
  • in subordine, se la direttiva imponga comunque sempre al creditore di valutare al posto del consumatore l’opportunità del contratto.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte osserva che l’articolo 5, paragrafo 6, non si limita a imporre informazioni precontrattuali standard, ma richiede ai creditori di fornire "chiarimenti adeguati" affinché il consumatore possa valutare l’adeguatezza del contratto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria. Il considerando 27 conferma che il consumatore può aver bisogno di ulteriore assistenza per individuare il contratto più adatto.

Pur essendo la direttiva 2008/48 ispirata a un’armonizzazione completa nelle materie armonizzate, la Corte rileva che la stessa disposizione lascia agli Stati membri un margine di manovra per adattare le modalità e la portata dell’assistenza precontrattuale. Da ciò deriva che gli Stati membri possono imporre al creditore di presentare al consumatore il prodotto più adatto tra quelli normalmente offerti, purché non si alteri il principio per cui la decisione finale spetta al consumatore.

La normativa belga, che obbliga il creditore a ricercare il tipo e l’importo di credito più adatti alla situazione del consumatore, è quindi ritenuta compatibile con la direttiva.

Ragionamento della Corte sulla verifica del merito creditizio e sul divieto di concedere il credito

La Corte precisa che le questioni sollevate riguardano in sostanza l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, che impone al creditore di valutare il merito creditizio del consumatore prima della conclusione del contratto. Tale obbligo è volto a responsabilizzare il creditore e a evitare la concessione di credito a consumatori non solvibili, contribuendo alla prevenzione del sovraindebitamento.

La direttiva non disciplina però espressamente il comportamento da tenere quando la valutazione sia negativa. Per questo, la determinazione delle conseguenze giuridiche della verifica del merito creditizio resta nella competenza degli Stati membri. La Corte sottolinea che il considerando 26 incoraggia misure contro il credito irresponsabile e che il considerando 44 rinvia a misure nazionali di regolamentazione o controllo.

Inoltre, la direttiva 2014/17/UE, benché non applicabile al caso, conferma l’orientamento del legislatore dell’Unione verso una maggiore responsabilizzazione del creditore, prevedendo espressamente, nei mutui immobiliari, che il credito sia erogato solo quando la valutazione indica che gli obblighi saranno verosimilmente adempiuti.

Ne consegue che una norma nazionale che impone al creditore di astenersi dal concludere il contratto quando non possa ragionevolmente ritenere il consumatore in grado di rimborsare non contrasta con la direttiva 2008/48.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 non osta a una normativa nazionale che imponga al creditore o all’intermediario di ricercare il credito più adatto alle esigenze e alla situazione finanziaria del consumatore;
  • l’articolo 5, paragrafo 6, e l’articolo 8, paragrafo 1, non ostano a una normativa nazionale che obblighi il creditore ad astenersi dal concludere il contratto quando, all’esito della verifica del merito creditizio, non possa ragionevolmente ritenere che il consumatore adempirà gli obblighi di rimborso.

Principio di diritto ricavabile

La direttiva 2008/48 consente agli Stati membri di rafforzare la tutela del consumatore nella fase precontrattuale, imponendo al creditore sia un dovere di assistenza nella scelta del credito più adatto sia un divieto di concessione del prestito in caso di insufficiente capacità di rimborso, senza contraddire l’armonizzazione europea né eliminare la responsabilità finale del consumatore nella scelta del contratto.

Come è indicizzato

Materiecredito al consumotutela dei consumatorivalutazione del merito creditizioobblighi precontrattualiarmonizzazione del diritto ue

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