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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-209/18

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 giugno 2019. — Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Disegno o modello comunitario – Dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un autoveicolo – Disegno o modello comunitario anteriore – Motivo di nullità – Assenza di carattere individuale – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002. — Causa T-209/18

Giurisprudenza europea62018TJ0209

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Porsche contro la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo il disegno o modello della Porsche 911 serie 991 per mancanza di carattere individuale. La Corte precisa che l’utilizzatore informato va individuato in modo generale, in relazione alla categoria di prodotti indicata nella registrazione, e che le aspettative del mercato non restringono il margine di libertà dell’autore. Le differenze tra i modelli in conflitto sono considerate insufficienti a modificare l’impressione generale.

Nullità di un disegno o modello comunitario per mancanza di carattere individuale: il Tribunale conferma che il modello della Porsche 911 serie 991 non produce un’impressione generale diversa rispetto a un modello anteriore della serie 997.

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso abbia violato l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con gli articoli 5 e 6 del regolamento n. 6/2002, in particolare: (i) nel definire l’utilizzatore informato e il margine di libertà dell’autore; (ii) nel ritenere che il disegno contestato non presentasse carattere individuale rispetto a un disegno anteriore; (iii) nel non dover esaminare la novità del disegno contestato una volta accertata la mancanza di carattere individuale.

Principio di diritto

Un disegno o modello comunitario registrato è nullo ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 se non presenta carattere individuale ai sensi dell’articolo 6; la valutazione va compiuta dal punto di vista dell’utilizzatore informato, tenendo conto del margine di libertà dell’autore e confrontando l’impressione generale suscitata dai modelli quali registrati. Nel caso di specie, le differenze tra il modello della Porsche 911 serie 991 e il modello anteriore serie 997 erano troppo esigue per alterare l’impressione generale dominata dalla forma complessiva della carrozzeria, delle portiere e dei finestrini; pertanto, il Tribunale ha confermato la nullità e ha ritenuto irrilevante l’argomento sulla novità, non esaminata dall’EUIPO perché non necessaria ai fini della decisione.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 6/2002, articoli 4, 5, 6, 25, paragrafo 1, lettera b), 55-60
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 1

Nullità del disegno o modello della Porsche 911 serie 991 per mancanza di carattere individuale

La sentenza riguarda un ricorso proposto da Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario registrato per un autoveicolo, identificato come modello della serie 991 della Porsche 911. Il procedimento verte sull’applicazione del regolamento (CE) n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari, in particolare sugli articoli relativi a novità, carattere individuale e nullità.

Fatti e procedimento amministrativo

Porsche aveva depositato nel 2010 una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario per la categoria degli "autoveicoli". Autec AG ha successivamente chiesto la dichiarazione di nullità del modello ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, sostenendo che il modello non fosse né nuovo né dotato di carattere individuale, in ragione della sua somiglianza con modelli anteriori della Porsche 911, in particolare il modello della serie 997 e un ulteriore disegno o modello comunitario del 2007. La divisione di annullamento e poi la commissione di ricorso dell’EUIPO hanno accolto la domanda, ritenendo sufficiente la mancanza di carattere individuale per dichiarare la nullità.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, secondo cui la protezione è garantita solo se il disegno o modello è nuovo e possiede carattere individuale;
  • l’articolo 5 del medesimo regolamento, sulla novità;
  • l’articolo 6, che definisce il carattere individuale in funzione dell’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato e tenendo conto del margine di libertà dell’autore;
  • l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), che consente la dichiarazione di nullità se il disegno o modello non soddisfa i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9;
  • l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, sulle spese.

Questioni sottoposte al Tribunale

Porsche contestava la decisione impugnata con un motivo unico, articolato in sostanza in tre profili:

  • erronea definizione dell’utilizzatore informato, che secondo la ricorrente avrebbe dovuto essere valutato come acquirente particolarmente avvertito di autovetture sportive, e non come utilizzatore delle automobili in generale;
  • erronea valutazione del margine di libertà dell’autore, che avrebbe dovuto tener conto delle aspettative del mercato e del carattere "iconico" della Porsche 911;
  • errore nel confronto tra i modelli, con insufficiente considerazione delle differenze estetiche tra la serie 991 e la serie 997. La ricorrente sosteneva inoltre che il modello contestato dovesse essere considerato nuovo ai sensi dell’articolo 5.

Ragionamento del Tribunale sull’utilizzatore informato

Il Tribunale ribadisce che l’utilizzatore informato è una figura intermedia tra il consumatore medio e l’esperto tecnico: conosce i modelli del settore, li usa conformemente alla loro destinazione e presta un grado di attenzione relativamente elevato. Nel caso di specie, la commissione di ricorso aveva correttamente individuato l’utilizzatore informato nell’utilizzatore delle automobili in generale, non nel solo possessore o potenziale acquirente della Porsche 911. Il Tribunale osserva che la domanda di registrazione indicava la categoria "autoveicoli" e che non vi erano elementi sufficienti per circoscrivere la valutazione a una sottocategoria specifica come "autovetture sportive" o "berline". Di conseguenza, la censura di Porsche, fondata su un pubblico più selettivo e su sondaggi di opinione, è respinta.

Ragionamento sul margine di libertà dell’autore

Il Tribunale conferma che il margine di libertà dell’autore dipende dai vincoli tecnici e normativi che standardizzano alcuni elementi del prodotto. Nel settore automobilistico tali vincoli riguardano, ad esempio, la presenza di ruote, carrozzeria, fari, luci posteriori e retrovisori, imposti dalla funzione del veicolo e dalle regole di sicurezza. Le aspettative dei consumatori di ritrovare la forma originaria o l’"idea creatrice" della Porsche 911 non costituiscono, invece, un vincolo giuridicamente rilevante ai fini dell’articolo 6. Il Tribunale afferma che le tendenze di mercato o il carattere iconico del design non limitano, di per sé, la libertà creativa dell’autore; il riferimento alla giurisprudenza interna tedesca o al libro verde della Commissione non può incidere sulla corretta applicazione del regolamento n. 6/2002.

Confronto tra le impressioni generali dei modelli

Il Tribunale ricorda che il confronto deve essere sintetico e globale, non meramente analitico, e deve svolgersi tra i disegni o modelli quali registrati. È possibile tener conto anche dell’aspetto dei prodotti commercializzati, purché corrispondano ai modelli registrati. Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva esaminato le vedute frontali, laterali e posteriori dei due modelli, rilevando somiglianze nella forma e nella linea della carrozzeria, nelle proporzioni, nella disposizione delle portiere e dei finestrini, nonché nei fari e nel cofano posteriore. Le differenze riscontrate – come la convessità del cofano anteriore, i retrovisori, le luci posteriori, il paraurti e il tubo di scappamento – sono state considerate troppo lievi per alterare l’impressione generale. Il Tribunale approva tale valutazione e osserva che, anche se alcune differenze potevano suggerire un rinnovo stilistico nei dettagli, esse non erano abbastanza marcate da spezzare la forte somiglianza complessiva dominata dagli elementi strutturali comuni.

Distinzione tra novità e carattere individuale

Il Tribunale chiarisce che novità e carattere individuale sono requisiti distinti e non sovrapponibili. Un disegno può essere nuovo pur non essendo individuale; per questo motivo, anche se la ricorrente insisteva sulla novità della Porsche 911 serie 991, tale argomento era inconferente, poiché l’EUIPO aveva correttamente ritenuto sufficiente la mancanza di carattere individuale per dichiarare la nullità senza esaminare la novità.

Decisione e conseguenze

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso di Porsche e conferma la decisione dell’EUIPO. La ricorrente, essendo soccombente, viene condannata alle spese su domanda dell’EUIPO e di Autec AG.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli comunitariproprietà intellettualenullità dei disegni e modellicarattere individualeutilizzatore informato

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