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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-192/18

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 6 giugno 2019. — Rietze GmbH & Co. KG contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante il veicolo VW Caddy – Disegno o modello comunitario anteriore – Causa di nullità – Carattere individuale – Utilizzatore informato – Impressione generale diversa – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Onere della prova gravante sul richiedente la nullità – Requisiti connessi alla riproduzione del disegno o modello anteriore. — Causa T-192/18

Giurisprudenza europea62018TJ0192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Rietze contro la decisione dell’EUIPO che aveva negato la nullità del disegno o modello internazionale designante l’UE relativo al VW Caddy. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della commissione di ricorso sul carattere individuale del disegno contestato e ha ribadito l’onere del richiedente la nullità di fornire un disegno o modello anteriore preciso, completo e identificabile. È stata confermata anche la rilevanza del punto di vista dell’utilizzatore informato e la possibilità di considerare differenze estetiche percepibili in elementi del veicolo anche se aventi una funzione tecnica.

Nullità di un disegno o modello comunitario registrato per asserita assenza di carattere individuale: criteri di valutazione dell’impressione generale sull’utilizzatore informato e onere probatorio del richiedente la nullità.

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso dell’EUIPO abbia correttamente respinto la domanda di nullità del disegno o modello internazionale designante l’UE raffigurante il VW Caddy, ritenendo che esso presentasse carattere individuale perché produceva sull’utilizzatore informato un’impressione generale diversa rispetto a un disegno o modello anteriore; in particolare, se occorresse una ponderazione più approfondita di somiglianze e differenze, una diversa valutazione del grado di attenzione dell’utilizzatore informato, una diversa considerazione della libertà dell’autore e di alcuni elementi di prova, nonché se il richiedente la nullità avesse assolto l’onere di fornire una riproduzione precisa e completa del disegno o modello anteriore.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che un disegno o modello comunitario registrato deve essere dichiarato nullo per difetto di carattere individuale solo se il richiedente dimostra, con un disegno o modello anteriore preciso e completo, che l’impressione generale prodotta sull’utilizzatore informato non differisce da quella prodotta dal disegno o modello contestato. L’EUIPO non è tenuto a effettuare una ponderazione astratta di ogni singola caratteristica né a combinare liberamente elementi tratti da diverse rappresentazioni anteriori; inoltre, la nozione di utilizzatore informato implica un grado di attenzione relativamente elevato e consente di percepire anche differenze estetiche in parti del prodotto che possono avere funzione tecnica, purché il loro aspetto sia modificabile. Poiché nel caso di specie le differenze individuate tra i due VW Caddy erano sufficientemente marcate e il richiedente non aveva fornito una riproduzione precisa e completa dell’anteriorità invocata, il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 5 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 55 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 60 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 106 bis del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 106 septies del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Regolamento (CE) n. 1891/2006
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale

Nullità di un disegno o modello comunitario relativo al VW Caddy

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di un disegno o modello internazionale designante l’Unione europea, raffigurante il veicolo VW Caddy. Il Tribunale è chiamato a verificare se il disegno contestato fosse privo di carattere individuale rispetto a un disegno o modello anteriore dello stesso produttore.

Fatti e procedimento amministrativo

Volkswagen AG era titolare di una registrazione internazionale, depositata il 1° febbraio 2010 e pubblicata il 31 ottobre 2010, relativa a un disegno o modello per "veicoli a motore". Rietze GmbH & Co. KG, operatore nel settore delle vetture in miniatura, ha chiesto all’EUIPO la dichiarazione di nullità degli effetti di tale registrazione nell’Unione, sostenendo la mancanza di novità e di carattere individuale ai sensi degli articoli 5, 6 e 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002.

A sostegno della domanda di nullità, Rietze ha invocato un disegno o modello anteriore riferito al VW Caddy (2K) Life, depositato e pubblicato nel 2003, e immesso sul mercato nel 2004. La divisione di annullamento aveva accolto la domanda, ma la commissione di ricorso dell’EUIPO ha poi annullato tale decisione, ritenendo che il disegno contestato fosse nuovo e dotato di carattere individuale.

Motivo di ricorso

Dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha dedotto un motivo unico fondato sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 6 del regolamento n. 6/2002. In sostanza, ha contestato alla commissione di ricorso di avere erroneamente ritenuto che il disegno contestato producesse sull’utilizzatore informato un’impressione generale diversa rispetto al disegno anteriore.

Il motivo era articolato in quattro parti:

  • mancata ponderazione delle differenze e dei punti in comune tra i disegni o modelli;
  • attribuzione di un grado di attenzione troppo elevato all’utilizzatore informato;
  • errore nella valutazione della libertà dell’autore;
  • omessa considerazione di alcuni elementi di prova.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama innanzitutto il sistema del regolamento n. 6/2002, come modificato dal regolamento n. 1891/2006, che ha introdotto gli articoli da 106 bis a 106 septies. In particolare:

  • l’articolo 106 bis equipara, quanto agli effetti, le iscrizioni e pubblicazioni internazionali designanti l’UE a quelle del registro comunitario e del Bollettino comunitario;
  • l’articolo 106 septies consente di dichiarare nulli, in tutto o in parte, gli effetti di una registrazione internazionale nell’Unione secondo la procedura prevista dal regolamento.

Il Tribunale ribadisce poi che, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), un disegno o modello comunitario è nullo se non soddisfa i requisiti degli articoli da 4 a 9; ai sensi dell’articolo 4, esso è tutelato solo se nuovo e dotato di carattere individuale; ai sensi dell’articolo 6, il carattere individuale va valutato in base all’impressione generale suscitata sull’utilizzatore informato, tenendo conto del margine di libertà dell’autore.

Valutazione dell’utilizzatore informato

Per il Tribunale, la nozione di utilizzatore informato è intermedia tra consumatore medio ed esperto tecnico: egli conosce i modelli esistenti nel settore, possiede un certo grado di conoscenza degli elementi normalmente presenti e presta un’attenzione relativamente elevata. La giurisprudenza richiamata sottolinea inoltre che, quando possibile, tale utilizzatore effettua un confronto diretto tra i disegni o modelli.

Applicando questi principi, il Tribunale respinge l’argomento secondo cui l’utilizzatore informato non avrebbe percepito le differenze individuate dall’EUIPO in elementi quali paraurti, fari, specchi e portelloni. Tali differenze riguardavano l’aspetto estetico, non meri dettagli tecnici, e risultavano percepibili da un osservatore informato. Ugualmente infondato è l’argomento secondo cui i modelli successivi dello stesso produttore sarebbero valutati con minore attenzione rispetto ai modelli di produttori diversi: la ricorrente non ha fornito elementi idonei a sovvertire la valutazione della commissione di ricorso.

Impressione generale e confronto tra i due disegni o modelli

Quanto alla prima parte del motivo, il Tribunale osserva che la commissione di ricorso non si è limitata a elencare differenze, ma ha valutato sia i punti comuni sia le divergenze, esaminando le visuali laterali, anteriori e posteriori, separatamente e congiuntamente.

La commissione di ricorso aveva rilevato, in sintesi, che:

  • il veicolo contestato appariva più largo e tozzo, con cofano più corto, mentre l’anteriore appariva più stretto e a forma di cassa;
  • la parte anteriore presentava fari, griglia e paraurti con forma e disposizione diverse, dando al veicolo un volto più stilizzato e felino;
  • la parte posteriore mostrava un portellone di un solo pezzo e un paraurti integrato nella carrozzeria, con un effetto complessivo più "muscoloso".

Il Tribunale ritiene che tali differenze siano sufficientemente marcate da produrre un’impressione generale diversa sull’utilizzatore informato. Precisa altresì che la giurisprudenza non impone una ponderazione astratta e meccanica di ciascuna caratteristica: quando le differenze emergono con sufficiente chiarezza, non è necessario un ulteriore bilanciamento analitico. Inoltre, il fatto che alcuni elementi abbiano anche una funzione tecnica non impedisce di considerare il loro aspetto, se esso è modificabile.

Libertà dell’autore

La ricorrente aveva contestato la valutazione della libertà dell’autore, ma il Tribunale rileva che essa non ha specificamente censurato le constatazioni della commissione di ricorso secondo cui tale libertà è limitata dalla funzione tecnica del veicolo e da requisiti legali, in particolare di sicurezza stradale. La ricorrente non ha inoltre spiegato in che cosa consisterebbe l’errore della commissione di ricorso. Questa parte del motivo è quindi respinta per difetto di specifica contestazione e, in ogni caso, per infondatezza.

Elementi di prova e onere del richiedente la nullità

Sul piano probatorio, il Tribunale considera corretta l’esclusione di un’immagine tratta da Wikipedia, il cui valore probatorio è estremamente limitato in ragione della modificabilità da parte di qualsiasi utente.

Più significativa è la censura relativa all’offerta di veicolo d’occasione con una diversa rappresentazione del VW Caddy. Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui spetta a chi chiede la nullità fornire all’EUIPO l’identificazione e la riproduzione precise e complete del disegno o modello anteriore invocato. Non è compito dell’EUIPO combinare liberamente differenti rappresentazioni né sostituire elementi presenti nella maggior parte delle immagini con un elemento tratto da una sola immagine. Nel caso di specie, la ricorrente non aveva fornito una riproduzione completa e precisa dell’anteriorità allegata; di conseguenza, l’EUIPO non era tenuto a considerare quella particolare immagine come sufficiente a incidere sulla valutazione.

Il Tribunale respinge infine la doglianza relativa a un articolo online, ritenuto non pertinente perché non idoneo a descrivere l’impressione generale sull’utilizzatore informato; la questione della sua effettiva allegazione è giudicata irrilevante.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso senza dover esaminare la ricevibilità della domanda volta a ottenere direttamente la declaratoria di nullità del disegno o modello contestato. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la ricorrente, rimasta soccombente, è condannata alle spese.

Principio desumibile dalla pronuncia

La decisione conferma che, in materia di disegni e modelli, il controllo sul carattere individuale si fonda sull’impressione generale percepita dall’utilizzatore informato e non su una mera comparazione analitica di singoli dettagli. Il richiedente la nullità deve inoltre supportare la propria domanda con una riproduzione precisa e completa del disegno o modello anteriore, senza chiedere all’EUIPO di integrare o combinare liberamente materiali probatori incompleti.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli industrialiproprietà intellettualenullità del disegno o modelloonere della provavalutazione dell’utilizzatore informato

Testo integrale

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