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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-264/18

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 giugno 2019. — P. M. e a. contro Ministerraad. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof. — Rinvio pregiudiziale – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 10, lettera c) e lettera d), i), ii) e v) – Validità – Ambito di applicazione – Esclusione dei servizi di arbitrato e di conciliazione e di determinati servizi legali – Principi di parità di trattamento e sussidiarietà – Articoli 49 e 56 TFUE. — Causa C-264/18

Giurisprudenza europea62018CJ0264

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha respinto la contestazione di validità dell’articolo 10 della direttiva 2014/24/UE, confermando che l’esclusione di arbitrato, conciliazione e di specifiche categorie di servizi legali dagli appalti pubblici è legittima. Secondo la Corte, il legislatore dell’Unione disponeva di un ampio margine di discrezionalità e aveva criteri oggettivi per distinguere tali servizi da quelli disciplinati dalla direttiva. Ne consegue che la norma non viola né la parità di trattamento né la sussidiarietà, né le libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi.

Validità delle esclusioni, nella direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, dei servizi di arbitrato e conciliazione e di alcuni servizi legali dall’obbligo di gara

La questione giuridica

Se l’articolo 10, lettera c), e lettera d), punti i), ii) e v), della direttiva 2014/24/UE sia invalido perché esclude dal suo ambito di applicazione i servizi di arbitrato e conciliazione e taluni servizi legali, in possibile contrasto con il principio di parità di trattamento, con il principio di sussidiarietà e con gli articoli 49 e 56 TFUE.

Principio di diritto

La Corte ha dichiarato che l’esame dell’articolo 10, lettera c), e lettera d), punti i), ii) e v), della direttiva 2014/24/UE non rivela alcun elemento idoneo a invalidarlo: l’esclusione dei servizi di arbitrato e conciliazione, dei servizi legali di rappresentanza e consulenza connessi a procedimenti giudiziari o arbitrali, nonché dei servizi legali connessi anche occasionalmente all’esercizio dei pubblici poteri, è compatibile con il principio di parità di trattamento, con il principio di sussidiarietà e con gli articoli 49 e 56 TFUE, poiché tali servizi, per le loro caratteristiche oggettive, non sono comparabili agli altri servizi assoggettati alla direttiva oppure rientrano tra le attività escluse dalle libertà del Trattato.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 5, paragrafo 3, TUE
  • Articoli 49 e 56 TFUE
  • Articolo 51 TFUE
  • Articolo 62 TFUE
  • Direttiva 2014/24/UE
  • Direttiva 77/249/CEE
  • Direttiva 2004/18/CE

Validità delle esclusioni per arbitrato, conciliazione e alcuni servizi legali nella direttiva 2014/24/UE

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale belga) sulla validità dell’articolo 10, lettera c), e lettera d), punti i), ii) e v), della direttiva 2014/24/UE in materia di appalti pubblici. La questione nasce da un ricorso di annullamento proposto da tre soggetti contro la normativa belga di trasposizione che esclude determinati servizi legali e i servizi di arbitrato e conciliazione dalle procedure di aggiudicazione.

Contesto e procedimento principale

I ricorrenti nel procedimento principale sostenevano che l’esclusione di tali servizi dalle regole sugli appalti pubblici producesse una differenza di trattamento ingiustificata. Il giudice belga ha quindi interrogato la Corte sulla compatibilità della disciplina europea con il principio di parità di trattamento, con il principio di sussidiarietà e con gli articoli 49 e 56 TFUE.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • i considerando 1, 4, 24 e 25 della direttiva 2014/24/UE;
  • l’articolo 10, lettera c) e lettera d), punti i), ii) e v), della direttiva 2014/24/UE;
  • la direttiva 77/249/CEE, richiamata per definire l’attività dell’avvocato;
  • gli articoli 49 e 56 TFUE, nonché l’articolo 51 TFUE e l’articolo 62 TFUE;
  • il principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5, paragrafo 3, TUE.

Ricevibilità della questione

La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità sollevate dai governi ceco e cipriota. Osserva che la questione di validità è pertinente al giudizio principale, poiché l’eventuale invalidità delle esclusioni previste dalla direttiva inciderebbe sulla legittimità delle corrispondenti disposizioni nazionali di recepimento.

Ragionamento della Corte: sussidiarietà e libertà del Trattato

Quanto alla sussidiarietà, la Corte rileva che l’esclusione di tali servizi dall’ambito della direttiva implica che il legislatore dell’Unione ha lasciato agli Stati membri la scelta se sottoporli o meno a regole di aggiudicazione. Non può quindi dirsi che l’Unione abbia agito in violazione del principio di sussidiarietà.

Quanto agli articoli 49 e 56 TFUE, la Corte ricorda che la direttiva 2014/24 mira in generale ad attuare le libertà fondamentali nel settore degli appalti pubblici. Tuttavia, l’esclusione di specifici servizi dal suo ambito non comporta, di per sé, una violazione delle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, poiché si tratta di una scelta di delimitazione dell’armonizzazione, non di un divieto di accesso al mercato.

Ragionamento della Corte: parità di trattamento e discrezionalità del legislatore

La Corte ribadisce che il legislatore dell’Unione dispone di un ampio margine di discrezionalità quando effettua scelte complesse di natura politica, economica e sociale. La legittimità della misura può essere esclusa solo se essa sia manifestamente inidonea rispetto allo scopo perseguito. Inoltre, il principio di parità di trattamento richiede che situazioni analoghe non siano trattate diversamente e situazioni diverse non siano trattate allo stesso modo, salvo giustificazione obiettiva.

Servizi di arbitrato e conciliazione

Per i servizi di arbitrato e conciliazione, la Corte osserva che gli arbitri e i conciliatori devono essere accettati da tutte le parti della controversia e sono designati di comune accordo. Un’amministrazione aggiudicatrice non potrebbe quindi imporre all’altra parte l’aggiudicatario selezionato tramite gara. Per questo motivo, tali servizi non sono comparabili agli altri servizi rientranti nella direttiva.

Servizi legali di rappresentanza e consulenza

Per i servizi legali di cui all’articolo 10, lettera d), punti i) e ii), la Corte evidenzia il rapporto intuitu personae tra avvocato e cliente, caratterizzato da libera scelta del difensore e massima riservatezza. Tali caratteristiche rendono difficile definire oggettivamente la qualità richiesta del servizio e imporre una procedura di gara potrebbe compromettere la riservatezza del rapporto professionale. Anche qui, dunque, la differenza rispetto agli altri servizi è oggettiva e giustifica l’esclusione.

Servizi legali connessi all’esercizio dei pubblici poteri

Quanto ai servizi di cui all’articolo 10, lettera d), punto v), la Corte richiama gli articoli 51 TFUE e 62 TFUE, dai quali risulta che le attività connesse, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri sono escluse dalle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi. Questi servizi non sono quindi comparabili a quelli ordinariamente disciplinati dalla direttiva.

Decisione

La Corte conclude che dall’esame delle disposizioni impugnate non emerge alcun elemento idoneo a inficiarne la validità. La direttiva 2014/24/UE, nella parte in cui esclude i servizi di arbitrato e conciliazione e taluni servizi legali, è quindi valida alla luce del principio di parità di trattamento, del principio di sussidiarietà e degli articoli 49 e 56 TFUE.

Impatto pratico

Per gli operatori italiani, la sentenza conferma che alcune prestazioni professionali, per la loro natura e per il modo in cui vengono selezionate o svolte, possono essere legittimamente sottratte alle regole ordinarie degli appalti pubblici. In particolare, l’affidamento di servizi legali di rappresentanza e consulenza connessi a contenziosi, così come dei servizi di arbitrato e conciliazione, non deve essere automaticamente ricondotto alla disciplina competitiva degli appalti pubblici prevista dalla direttiva.

Come è indicizzato

Materieappalti pubbliciservizi legaliarbitrato e conciliazionelibertà di stabilimento e libera prestazione di serviziprincipio di parità di trattamento

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