Corte di giustizia, Sentenza C-361/18
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 giugno 2019. — Ágnes Weil contro Géza Gulácsi. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szekszárdi Járásbíróság. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 66 – Ambito di applicazione ratione temporis – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Ambito di applicazione ratione materiae – Materia civile e commerciale – Articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) – Materie escluse – Regime patrimoniale fra coniugi – Articolo 54 – Domanda di rilascio dell’attestato che certifica l’esecutività della decisione emessa dall’autorità giurisdizionale d’origine – Decisione giudiziaria relativa a un credito scaturente dallo scioglimento del regime patrimoniale derivante da una convivenza di fatto. — Causa C-361/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte stabilisce che, nel sistema del regolamento n. 44/2001, il giudice d’origine incaricato di rilasciare l’attestato di esecutività può e deve controllare preliminarmente la riconducibilità della controversia all’ambito applicativo del regolamento, specie se tale verifica non è già stata compiuta nella decisione originaria. Nel merito, chiarisce che i rapporti patrimoniali derivanti da una convivenza di fatto non coincidono con il regime patrimoniale tra coniugi, sicché la controversia resta nel perimetro della materia civile e commerciale. La pronuncia è rilevante per l’esecuzione transfrontaliera di crediti fondati su rapporti di convivenza.
Rilascio dell’attestato di esecutività ex regolamento n. 44/2001 e applicabilità alle controversie sui rapporti patrimoniali derivanti da convivenza di fatto
La questione giuridica
Se il giudice dello Stato membro d’origine, investito di una domanda di rilascio dell’attestato che certifica l’esecutività della decisione, debba verificare se la controversia rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001 oppure rilasciare automaticamente l’attestato; e se una causa relativa allo scioglimento dei rapporti patrimoniali derivanti da una convivenza di fatto rientri nella nozione di materia civile e commerciale, ovvero sia esclusa come regime patrimoniale fra coniugi.
Principio di diritto
Il giudice dello Stato membro d’origine, quando è chiesto il rilascio dell’attestato ex articolo 54 del regolamento n. 44/2001, deve verificare se la controversia rientri effettivamente nell’ambito di applicazione di tale regolamento, almeno quando il giudice che ha emesso la decisione non si sia già pronunciato su tale profilo; l’attestato non va quindi rilasciato in modo meramente automatico. Inoltre, una domanda avente ad oggetto lo scioglimento dei rapporti patrimoniali derivanti da una convivenza di fatto non è esclusa dal regolamento n. 44/2001 come "regime patrimoniale fra coniugi" e rientra nella nozione di "materia civile e commerciale".
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 1, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 53, regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 54, regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 55, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 44/2001
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 1, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 66, regolamento (UE) n. 1215/2012
Rilascio dell’attestato di esecutività e rapporti patrimoniali da convivenza di fatto
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Szekszárdi Járásbíróság (Ungheria) nell’ambito di una domanda di attestato di esecutività relativa a una sentenza nazionale che condannava il convenuto al pagamento di una somma derivante dallo scioglimento del regime patrimoniale di una convivenza di fatto. La Corte si pronuncia sul regolamento applicabile ratione temporis e sull’ambito materiale del regolamento (CE) n. 44/2001.
Fatti e procedimento principale
Ágnes Weil e Géza Gulácsi avevano convissuto di fatto tra il 2002 e il 2006. Con sentenza definitiva del 23 aprile 2009, il Tribunale municipale di Szekszárd aveva condannato Gulácsi a pagare una somma a Weil a titolo di scioglimento del regime patrimoniale derivante dalla convivenza. Dopo un tentativo infruttuoso di esecuzione in Ungheria, Weil ha chiesto nel 2017 al medesimo giudice il rilascio dell’attestato previsto dall’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 per far eseguire la decisione nel Regno Unito, dove il debitore viveva.
Regolamento temporaneamente applicabile
La Corte osserva, sulla base dell’articolo 66 del regolamento n. 1215/2012, che il criterio rilevante è la data di proposizione dell’azione che ha condotto alla decisione da eseguire, non la data della domanda di attestato. Poiché la sentenza da eseguire è del 2009, il regolamento applicabile ratione temporis è il regolamento (CE) n. 44/2001, non il regolamento n. 1215/2012.
Prima questione: controllo del giudice sul rilascio dell’attestato
La Corte interpreta l’articolo 54 del regolamento n. 44/2001 nel senso che il giudice dello Stato membro d’origine non è tenuto a un rilascio puramente automatico dell’attestato. In una situazione in cui il giudice che ha emesso la decisione non abbia verificato se la controversia rientrasse nel regolamento, il giudice adito per l’attestato deve controllare tale presupposto. La Corte giustifica questa conclusione con l’esigenza di garantire certezza del diritto e corretta applicazione del regime di riconoscimento ed esecuzione, pur nel quadro della reciproca fiducia e della rapidità della procedura.
Seconda questione: materia civile e commerciale ed esclusioni
Quanto all’articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001, la Corte afferma che l’esclusione relativa al regime patrimoniale fra coniugi è di stretta interpretazione e riguarda i rapporti che derivano dal vincolo matrimoniale o dal suo scioglimento. Poiché le parti non erano coniugi ma conviventi di fatto, i loro rapporti patrimoniali non possono essere qualificati come "regime patrimoniale fra coniugi". La Corte rileva inoltre che l’estensione dell’esclusione ai rapporti patrimoniali derivanti da rapporti comparabili al matrimonio è stata introdotta solo dal regolamento n. 1215/2012 e non può essere retroattivamente applicata al regolamento n. 44/2001.
Decisione della Corte
La Corte conclude che:
- l’articolo 54 del regolamento n. 44/2001 impone al giudice d’origine di verificare se la controversia rientri nell’ambito di applicazione del regolamento, quando tale verifica non sia già stata effettuata;
- una domanda di scioglimento dei rapporti patrimoniali derivanti da una convivenza di fatto rientra nella nozione di materia civile e commerciale e non è esclusa dal regolamento n. 44/2001 come regime patrimoniale fra coniugi.
Rilievo pratico
La decisione è utile per i professionisti che si occupano di recupero crediti e di esecuzione transfrontaliera, perché chiarisce sia il controllo preliminare sull’ambito applicativo del regime di Bruxelles I, sia il trattamento delle controversie patrimoniali nascenti da convivenze di fatto prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 1215/2012.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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