Corte di giustizia, Sentenza C-33/18
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 giugno 2019. — V contro Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) e Securex Integrity ASBL. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Liège. — Rinvio pregiudiziale – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Disposizioni transitorie – Articolo 87, paragrafo 8 – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 14 quater, lettera b) – Lavoratore che esercita un’attività subordinata e un’attività autonoma in diversi Stati membri – Deroghe al principio di unicità della legislazione nazionale applicabile – Doppia affiliazione – Presentazione di una domanda ai fini dell’assoggettamento alla legislazione applicabile in forza del regolamento n. 883/2004. — Causa C-33/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la disposizione transitoria dell’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004 non copre le situazioni di doppia affiliazione previste dal precedente regolamento n. 1408/71. Un lavoratore che, al 1° maggio 2010, era simultaneamente soggetto alle legislazioni di due Stati membri non doveva presentare una domanda espressa per beneficiare della nuova regola sulla legge applicabile. La Corte ha quindi escluso la necessità di una richiesta ai fini dell’applicazione del regolamento n. 883/2004 e non ha esaminato la seconda questione.
Rinvio pregiudiziale sul coordinamento della sicurezza sociale: se il passaggio dal regolamento n. 1408/71 al regolamento n. 883/2004 imponga una domanda espressa per il lavoratore soggetto, prima del 1° maggio 2010, a doppia legislazione per attività subordinata in uno Stato e autonoma in un altro.
La questione giuridica
Se l’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 883/2004 si applichi a un lavoratore che, alla data di applicazione del regolamento, esercitava un’attività subordinata in uno Stato membro e un’attività autonoma in un altro Stato membro, ed era quindi soggetto contemporaneamente alle legislazioni di due Stati membri ai sensi dell’articolo 14 quater, lettera b), del regolamento n. 1408/71; in particolare, se costui dovesse presentare una domanda espressa entro tre mesi per beneficiare della legislazione determinata dal nuovo regolamento e, in caso affermativo, se tale domanda produca effetto retroattivo dal 1° maggio 2010.
Principio di diritto
L’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004 non si applica al lavoratore che, alla data di applicazione del regolamento, era già soggetto contemporaneamente alle legislazioni di due Stati membri ai sensi dell’articolo 14 quater, lettera b), del regolamento n. 1408/71; di conseguenza, tale lavoratore non era tenuto a presentare una domanda espressa entro tre mesi per essere assoggettato alla sola legislazione individuata dal regolamento n. 883/2004. La disposizione transitoria mira infatti a evitare che una persona debba adattarsi a una legislazione nuova in seguito al passaggio di regime, non a conservare il sistema derogatorio di doppia affiliazione proprio del regolamento previgente.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 1408/71
- Articolo 14 quater, lettera b), regolamento (CEE) n. 1408/71
- Allegato VII del regolamento (CEE) n. 1408/71
- Regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 11, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 13, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 87, paragrafo 8, regolamento (CE) n. 883/2004
- Regolamento (CE) n. 988/2009
- Articolo 101 del regolamento di procedura della Corte
Doppia affiliazione e applicazione del regolamento n. 883/2004
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour du travail de Liège in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il problema nasce dal passaggio dal regolamento n. 1408/71 al regolamento n. 883/2004 e concerne un lavoratore che, prima del 1° maggio 2010, esercitava un’attività subordinata in Lussemburgo e un’attività autonoma in Belgio.
Fatti e procedimento principale
Il sig. V era stato avvocato a Bruxelles e, dal 1° ottobre 2007, lavorava come direttore del settore giuridico in una società lussemburghese, soggetto alla sicurezza sociale del Lussemburgo in quanto lavoratore subordinato. L’INASTI e la Securex hanno poi ritenuto che egli dovesse essere assoggettato anche al regime belga dei lavoratori autonomi, con richiesta di contributi per vari anni. Il sig. V ha contestato tale pretesa davanti ai giudici belgi, sostenendo che il regolamento n. 883/2004 impediva l’assoggettamento richiesto.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- l’articolo 14 quater, lettera b), del regolamento n. 1408/71 e l’allegato VII, che ammettevano, in casi specifici, la contemporanea applicazione di due legislazioni nazionali;
- l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, che ribadisce il principio dell’unicità della legislazione applicabile;
- l’articolo 13, paragrafo 3, del medesimo regolamento, che disciplina il caso del cumulo di attività subordinata e autonoma in Stati membri diversi;
- l’articolo 87, paragrafo 8, disposizione transitoria che tutela il passaggio dal vecchio al nuovo regime.
Questione pregiudiziale
Il giudice belga chiedeva se l’articolo 87, paragrafo 8, imponesse a una persona già in doppia affiliazione ai sensi del regolamento n. 1408/71 di presentare una domanda espressa entro tre mesi dalla data di applicazione del regolamento n. 883/2004 per essere assoggettata alla legislazione determinata dal nuovo sistema. In subordine, chiedeva se un’eventuale domanda producesse effetti retroattivi dal 1° maggio 2010.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che la disposizione transitoria dell’articolo 87, paragrafo 8, si riferisce al caso in cui, per effetto del nuovo regolamento, una persona sia soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quella applicabile in precedenza. Ciò presuppone un passaggio da una legge nazionale a un’altra, non la mera soppressione di una delle due legislazioni applicabili in un regime di doppia affiliazione.
Sul piano sistematico, la Corte sottolinea che il regolamento n. 883/2004 ha rafforzato il principio dell’unicità della legislazione applicabile e ha eliminato le eccezioni previste dal regolamento n. 1408/71. Interpretare l’articolo 87, paragrafo 8, nel senso di conservare la doppia affiliazione sarebbe quindi incoerente con la struttura del nuovo regolamento.
Quanto alla finalità della norma transitoria, essa serve a evitare cambiamenti troppo bruschi di legislazione applicabile e a consentire una transizione graduale verso una legislazione "nuova" per il lavoratore. Nel caso di specie, però, il lavoratore non sarebbe passato a una legislazione nuova, ma avrebbe semplicemente perso l’assoggettamento a una delle due legislazioni cui era già simultaneamente soggetto.
Decisione
La Corte conclude che l’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004 non si applica a una situazione come quella del sig. V, che alla data di applicazione del regolamento era soggetto simultaneamente alla legislazione di due Stati membri ai sensi dell’articolo 14 quater, lettera b), del regolamento n. 1408/71. Di conseguenza, il lavoratore non era tenuto a presentare una domanda espressa per essere assoggettato alla legislazione applicabile in forza del regolamento n. 883/2004. La seconda questione non è stata esaminata perché assorbita dalla risposta alla prima.
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