Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-223/18

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 giugno 2019. — Deichmann SE contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). — Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Procedimento di decadenza – Marchio figurativo raffigurante una croce sul lato di una calzatura sportiva – Rigetto della domanda di decadenza. — Causa C-223/18 P

Giurisprudenza europea62018CJ0223

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione di Deichmann contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il rigetto della domanda di decadenza del marchio figurativo di Munich raffigurante una croce sul lato di una calzatura sportiva. Viene affermato che, nel quadro normativo applicabile al tempo dei fatti, la distinzione tra marchio figurativo e marchio di posizione non era decisiva ai fini della valutazione dell’uso effettivo. La Corte conferma inoltre che il Tribunale ha correttamente interpretato la rappresentazione grafica del segno e ha potuto considerare sufficiente la prova d’uso prodotta.

Marchio dell’Unione europea: in un procedimento di decadenza per non uso, la Corte chiarisce che la qualificazione del segno come marchio figurativo o di posizione, in assenza di una definizione normativa specifica ratione temporis, non è decisiva se la rappresentazione grafica consente di identificare con precisione l’oggetto della tutela.

La questione giuridica

Se, ai fini della decadenza di un marchio dell’Unione europea per mancato uso, fosse necessario stabilire se il segno registrato come marchio figurativo dovesse essere qualificato come marchio di posizione; se il Tribunale avesse correttamente determinato l’oggetto del marchio e valutato l’uso effettivo quando ha considerato irrilevante tale qualificazione e ha ritenuto sufficiente la prova d’uso tramite calzature recanti due linee incrociate sul lato.

Principio di diritto

In un procedimento di decadenza per non uso disciplinato dal regolamento n. 207/2009, la qualificazione del segno come marchio figurativo o marchio di posizione non è, di per sé, decisiva quando la normativa applicabile non definisce i marchi di posizione e la rappresentazione grafica del marchio consente di individuare con sufficiente precisione l’oggetto della protezione; è quindi legittimo valutare l’uso effettivo sulla base del segno così rappresentato e delle varianti utilizzate, purché le differenze siano trascurabili e non alterino il carattere distintivo del marchio. Di conseguenza, la Corte respinge l’impugnazione e conferma il rigetto della domanda di decadenza.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 100, paragrafi 1 e 7, del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431
  • Articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431
  • Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte

Marchio dell’Unione europea: uso effettivo e qualificazione del segno

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da Deichmann SE avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto il suo ricorso contro la decisione dell’EUIPO in un procedimento di decadenza per non uso. Il contenzioso concerne un marchio figurativo raffigurante una croce apposta sul lato di una calzatura sportiva, registrato per prodotti della classe 25.

Fatti e svolgimento del procedimento

Munich SL aveva depositato nel 2002 la domanda di registrazione del marchio, registrato nel 2004 per "calzature sportive". Successivamente, nel contesto di un’azione per contraffazione promossa da Munich davanti al Landgericht Düsseldorf, Deichmann propose domanda riconvenzionale di decadenza e, in seguito all’invito del giudice nazionale, depositò presso l’EUIPO una domanda di decadenza il 26 gennaio 2011 ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

La divisione di annullamento dell’EUIPO accolse la domanda, ma la quarta commissione di ricorso annullò tale decisione e respinse la domanda di decadenza, ritenendo provato l’uso effettivo del marchio per calzature sportive nel periodo rilevante. Il Tribunale respinse quindi il ricorso di Deichmann, e quest’ultima propose impugnazione alla Corte.

Normativa rilevante

La Corte applica il regolamento (CE) n. 207/2009, perché la domanda di decadenza è stata presentata nel 2011. Sono centrali:

  • l’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), che considera uso anche l’utilizzazione del marchio in una forma che differisce per elementi non alteranti il carattere distintivo;
  • l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), che disciplina la decadenza per mancato uso per cinque anni;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431, richiamato solo per completezza ma non applicabile ratione temporis, in particolare l’articolo 3 sulla rappresentazione del marchio.

Motivo di impugnazione

Deichmann deduce un motivo unico, articolato sostanzialmente in tre profili:

  • il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante stabilire se il marchio fosse figurativo o di posizione;
  • avrebbe mal determinato l’oggetto del marchio, trattandolo come marchio di posizione pur essendo registrato come marchio figurativo;
  • avrebbe erroneamente ritenuto provato l’uso effettivo sulla base della vendita di calzature con due linee incrociate sul lato.

Ragionamento della Corte

La Corte respinge anzitutto l’eccezione di irricevibilità sollevata da Munich, osservando che il motivo di impugnazione deduce un errore di diritto e non una mera contestazione di fatto.

Nel merito, la Corte rileva che, alla data rilevante, la normativa applicabile non definiva i "marchi di posizione". Di conseguenza, il Tribunale non era tenuto a considerare decisiva la qualificazione del segno come marchio figurativo o di posizione.

La Corte aggiunge che il Tribunale non si è contraddetto: esso ha infatti osservato che il marchio, pur potendo essere ricondotto anche alla categoria dei marchi di posizione, restava comunque un marchio figurativo; soprattutto, il giudice dell’Unione si è fondato sulla rappresentazione grafica del segno per determinare l’oggetto della tutela. Le linee tratteggiate che raffigurano la calzatura erano intese come indicazione della posizione del segno, non come oggetto della protezione.

Richiamando la giurisprudenza sulla necessità che la rappresentazione del marchio sia chiara, precisa, completa, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e oggettiva, la Corte conferma che il Tribunale ha potuto dedurre dalla rappresentazione grafica che la tutela riguardava solo una croce formata da due linee nere intrecciate. Il fatto che il marchio fosse registrato come marchio figurativo non impediva tale lettura, poiché anche altri elementi, oltre alla registrazione formale, possono essere considerati per identificare le caratteristiche essenziali del segno.

La Corte respinge inoltre l’argomento secondo cui, in assenza di descrizione o di rinuncia espressa sulle linee tratteggiate, queste farebbero necessariamente parte del marchio: il richiedente può precisare la portata della tutela mediante descrizione, ma né la normativa né la giurisprudenza impongono il deposito di una simile dichiarazione. Anche le direttive dell’EUIPO non sono vincolanti per l’interpretazione del diritto dell’Unione.

Infine, la Corte conferma che il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel ritenere che le differenze tra il marchio registrato e le varianti utilizzate sulle calzature commercializzate fossero trascurabili e quindi compatibili con il concetto di uso effettivo ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

Decisione e spese

La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna Deichmann SE alle spese, conformemente alle domande di EUIPO e Munich.

Principio affermato

Ai fini della decadenza per non uso, la qualificazione formale del segno come marchio figurativo o marchio di posizione non è determinante quando la rappresentazione grafica consente di identificare con precisione l’oggetto della tutela e le varianti effettivamente utilizzate non alterano il carattere distintivo del marchio.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeadecadenza per non usouso effettivo del marchiomarchi figurativi e marchi di posizionecontenzioso euipo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.