Circolare numero 44 del 02-03-2017
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e F.N.A.L. - FEDERAZIONE NAZIONALE AUTONOMA LAVORATORI (F.N.A.L.), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta con F.N.A.L. per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni, valida fino al 31 dicembre 2017, con richiesta di rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza. Vengono riepilogati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di sottoscrizione e trasmissione, la decorrenza e revoca, la misura del contributo, i costi del servizio, l’esonero da responsabilità dell’INPS e le istruzioni contabili con i relativi conti.
Convenzione INPS-F.N.A.L. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-F.N.A.L. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare dà conto della convenzione sottoscritta l’11 gennaio 2017 con l’Associazione sindacale F.N.A.L. - Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori, finalizzata alla riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 e l’eventuale richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
L’articolo 1 della convenzione individua i pensionati che possono aderire al servizio. Possono rilasciare la delega i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. Per effetto del rinvio contenuto nell’articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, la medesima facoltà spetta anche ai titolari di pensione amministrata dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici.
Resta invece esclusa l’applicazione dell’articolo 23 octies della legge n. 485/72 nei confronti dei titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma riguarda espressamente prestazioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega e trattamento dei dati
La delega deve essere rilasciata sul testo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicati la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il modulo deve essere debitamente sottoscritto dal titolare della pensione e deve recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Decorrenza della delega e trasmissione telematica
L’articolo 4 disciplina la decorrenza della delega. Quando la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. I dati vengono trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.
Per le deleghe rilasciate da soggetti già titolari di pensione, gli effetti decorrono dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega; per i trattamenti amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, la decorrenza è fissata dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
L’Organizzazione sindacale deve trasmettere i dati della delega in via telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto e deve inviare anche il formato digitale della delega acquisita, conservando comunque l’originale firmato.
Revoca della delega
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega. L’Istituto procede all’elaborazione della domanda nel più breve tempo possibile.
Nel caso in cui pervenga una nuova delega su una prestazione sulla quale sia già attiva una delega ad altra Organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente. La revoca deve contenere l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
L’ammontare del contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, comprensive della tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono le seguenti:
- 0,50% sugli importi compresi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Gli articoli 6 e 7 della convenzione regolano i rapporti finanziari, con adempimenti previsti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.
I costi del servizio di riscossione dei contributi sindacali, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono indicati come segue:
- nuova delega su domanda di pensione: € 0,04;
- nuova delega su pensione esistente: € 0,74;
- revoca delega telematizzata: € 0,74;
- variazione (revoca + acquisizione nuova delega): € 1,48;
- gestione delega: € 0,04.
Esonero da responsabilità, controversie e facoltà dell’Istituto
Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.
L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, compresi i pignoramenti già in corso o eseguiti alla data della stipula.
Se sorgono controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’Associazione stipulante si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di controversie giudiziarie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione, a semplice presentazione di nota specifica.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione Sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti prescritti dalla legge o se intervengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. Resta salva la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla F.N.A.L. è attribuito il codice INPS BH.
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute sulle pensioni sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25598, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27598, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
È inoltre istituito il nuovo conto GPA11598, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi trattenuti e per l’imputazione del pagamento. Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato restano imputati al conto già in uso GPA35041.
I citati conti sono movimentati dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi trattenuti sulle pensioni, mentre i rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione sindacale sono definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione generale.
Punti principali
Validità della convenzione e rinnovo
La convenzione con F.N.A.L. è stata sottoscritta l’11 gennaio 2017 ed è valida fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. Lo stesso vale, per rinvio normativo, per i titolari di pensione amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.
Modalità di rilascio e trasmissione della delega
La delega deve essere rilasciata sul modello predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere firmata dal pensionato e contenere gli estremi di un documento di identità valido. L’Organizzazione deve trasmettere i dati telematicamente secondo le specifiche INPS e inviare in formato digitale la delega acquisita, conservando l’originale firmato.
Decorrenza della delega
Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla decorrenza della pensione. Se è rilasciata da un pensionato già in essere, decorre dalla prima rata non estratta alla data di ricezione, oppure, per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente.
Revoca della delega
L’associato può revocare direttamente all’INPS la delega alla riscossione della quota associativa. Se arriva una nuova delega su una pensione già gravata da altra delega, questa produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e degli estremi di un documento valido. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi gli assegni per il nucleo familiare o trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla quota eccedente il trattamento minimo e fino al doppio del minimo; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo.
Rapporti finanziari e costi del servizio
Gli adempimenti finanziari sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e gestiti a livello centrale. I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: nuova delega su domanda di pensione 0,04 euro; nuova delega su pensione esistente 0,74 euro; revoca delega telematizzata 0,74 euro; variazione (revoca + nuova delega) 1,48 euro; gestione delega 0,04 euro.
Esonero da responsabilità e facoltà di sospensione/recesso
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e organizzazione sindacale. L’Istituto è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sulla validità della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata; inoltre deve rifondere all’INPS le spese sostenute per controversie connesse ai rapporti tra associati e associazione. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari, perdita dei requisiti o sopravvenute esigenze normative; può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato all’Organizzazione è BH. Per la rilevazione contabile delle trattenute e dei relativi pagamenti sono istituiti i conti GPA25598 e GPA27598 per i contributi trattenuti rispettivamente sulle pensioni dell’anno in corso e degli anni precedenti, il conto GPA11598 per il debito verso l’Organizzazione e il pagamento, e resta in uso il conto GPA35041 per gli accreditamenti a favore del sindacato. I conti sono movimentabili dalle procedure indicate nella circolare e i rapporti finanziari sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
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