Circolare numero 45 del 02-03-2017
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (FNAL) dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata l'11 gennaio 2017 tra INPS e FNAL per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f. Vengono disciplinate le modalità operative di trasmissione e validazione delle deleghe, le regole di revoca, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e tutela dell'INPS, gli obblighi in materia di dati personali, la durata della convenzione e le relative istruzioni contabili.
Convenzione INPS-FNAL per la riscossione dei contributi associativi
Convenzione INPS-FNAL per la riscossione dei contributi associativi
La circolare descrive la convenzione stipulata l'11 gennaio 2017 tra INPS e Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (FNAL) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera e dai p.c.c.f. Il documento disciplina nel dettaglio le modalità operative, i flussi informatici e cartacei, le revoche, i costi del servizio, le clausole di tutela dell'Istituto, la durata del rapporto e le registrazioni contabili.
Ambito di applicazione e natura del contributo
La convenzione è stipulata ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, come approvata con determinazione presidenziale n. 182/2015. Essa riguarda la riscossione dei contributi associativi di competenza della FNAL e specificamente riferiti alle aziende assuntrici di manodopera e ai piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.).
La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori, seguendo le medesime modalità previste per questi ultimi. Nell'avviso di pagamento inviato ai contribuenti, l'INPS indica l'importo della quota associativa e l'Associazione destinataria della stessa.
La circolare precisa che la riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo, per l'INPS, di procedere a esazione coattiva della quota.
Gestione delle deleghe sindacali
L'Associazione, sotto la propria responsabilità, deve trasmettere all'INPS Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, tramite Internet e attraverso il portale "Servizi per l'agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l'adesione o hanno dichiarato di non voler più pagare la quota associativa.
Parallelamente all'inserimento telematico dei dati, l'Associazione deve inviare alla Struttura INPS territorialmente competente le corrispondenti deleghe cartacee alla riscossione delle quote associative, corredate dalla copia del documento di identità e sottoscritte dagli associati secondo il fac-simile concordato con l'INPS.
Le Strutture INPS territorialmente competenti provvedono alla validazione delle deleghe acquisite tramite il portale, verificandole con le deleghe cartacee ricevute.
Se pervengono all'INPS due o più deleghe dello stesso soggetto in favore di associazioni sindacali diverse, produce effetti la prima delega pervenuta all'ufficio INPS territorialmente competente, salvo che la delega successivamente arrivata contenga la revoca espressa della precedente.
Revoca della delega e rapporti tra associato e Associazione
Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Associazione. Di conseguenza, ogni comunicazione dell'associato inerente a tale rapporto deve essere indirizzata all'Associazione competente.
Se l'INPS riceve direttamente dall'associato una comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, procede all'acquisizione della revoca stessa.
Costi del servizio
I costi del servizio di riscossione, individuati dall'Istituto per i contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f., sono stati attualizzati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014.
Per la convenzione sono previsti i seguenti importi:
- gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: euro 2,20, una tantum annuale;
- gestione revoca deleghe sindacali: euro 1,99;
- gestione singolo modello F24: euro 0,17.
Ogni variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto. Dopo la comunicazione, l'Associazione può esercitare il recesso entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia, responsabilità e poteri dell'INPS
L'INPS è espressamente sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dall'applicazione della convenzione, in particolare nei casi di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell'Associazione stipulante o di strutture a essa associate, anche se i pignoramenti siano già in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull'effettivo e valido rilascio della delega, l'Associazione che risulti soccombente deve rimborsare all'interessato la ritenuta operata.
L'Associazione stipulante si impegna inoltre, in caso di controversie giudiziarie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l'Associazione, a ristorare l'INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.
L'Istituto si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo o del logo dell'Associazione, oppure sul legittimo esercizio dei poteri statutari, nonché qualora l'Associazione perda i requisiti di legge necessari per la stipula. Resta inoltre salva la facoltà di recesso unilaterale dell'INPS in tutti i casi in cui risultino pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell'Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a osservare scrupolosamente il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e il Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L'Associazione deve richiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, tramite posta elettronica certificata (PEC) oppure lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In assenza di richiesta di rinnovo, la convenzione cessa automaticamente di essere valida ed efficace alla scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
Resta salva la facoltà di recesso di entrambe le parti, da esercitarsi mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata A/R o PEC.
L'Associazione si impegna anche a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza indicati nella convenzione, producendo l'eventuale documentazione di supporto.
Indicazioni organizzative e sede della FNAL
La circolare comunica che la sede della Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (FNAL) è in Alpignano (TO), Via Enrico Toti n. 3, CAP 10091.
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi riscossi per conto della FNAL, viene istituito il conto GPN25184, denominato per i contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f. riscossi per conto della FNAL.
Vengono inoltre istituiti i seguenti conti per le operazioni contabili della Direzione Generale:
- GPN35184: accreditamento di contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f. riscossi per conto della FNAL;
- GPN11184: debito verso FNAL per contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f. riscossi per suo conto.
La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con la Federazione sono affidate direttamente alla Sede centrale, Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali. Nell'allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
Punti principali
Oggetto e finalità della convenzione
L'INPS e la Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (FNAL) hanno stipulato una convenzione, ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, approvata con determinazione presidenziale n. 182/2015, per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.).
Modalità di riscossione
La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori, secondo le medesime modalità. Nell'avviso di pagamento inviato ai contribuenti, l'Istituto indica l'importo della quota associativa e l'Associazione destinataria. La riscossione congiunta non altera la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo di esazione coattiva in capo all'INPS.
Gestione delle deleghe e validazione
L'Associazione trasmette via Internet, tramite il portale "Servizi per l'agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati degli associati per i quali chiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di chi ha revocato l'adesione o non intende più pagare la quota. Contestualmente, deve far pervenire alla Struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee sottoscritte, con allegata copia del documento d'identità, secondo il fac-simile concordato con l'INPS. Le Strutture INPS validano le deleghe acquisite tramite il portale confrontandole con quelle cartacee ricevute.
Pluralità di deleghe e regole di prevalenza
Se pervengono all'INPS due o più deleghe dello stesso soggetto a favore di diverse associazioni sindacali, ha efficacia la prima delega pervenuta all'ufficio INPS territorialmente competente, salvo che la delega successiva contenga una revoca espressa di quella già acquisita.
Revoca della delega
Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Associazione; quindi, le comunicazioni relative a tale rapporto devono essere indirizzate all'Associazione. Se l'INPS riceve direttamente dall'associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, procede alla sua acquisizione.
Costi del servizio e recesso per variazione
I costi del servizio, attualizzati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line, una tantum annuale, euro 2,20; gestione revoca deleghe sindacali, euro 1,99; gestione singolo modello F24, euro 0,17. Ogni variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto e l'Associazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L'INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall'applicazione della convenzione, incluso il caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell'Associazione o di strutture associate, anche se relativi a pignoramenti già in corso o eseguiti. In caso di controversie sull'effettivo e valido rilascio della delega, l'Associazione soccombente deve rimborsare all'interessato la ritenuta operata. Inoltre, l'Associazione si impegna a ristorare l'INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie attinenti ai rapporti con gli associati. L'Istituto può sospendere l'efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull'uso di denominazione, acronimo, logo o sui poteri statutari, nonché se l'Associazione perde i requisiti di legge; può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell'Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L'Associazione deve richiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC o raccomandata A/R; in mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte, con comunicazione scritta inviata via raccomandata A/R o PEC. L'Associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la relativa documentazione.
Indicazioni organizzative e sede FNAL
La circolare comunica che la sede della FNAL è in Alpignano (TO), Via Enrico Toti n. 3, CAP 10091.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi riscossi per conto della FNAL è istituito il conto GPN25184. Sono inoltre istituiti i conti GPN35184 per l'accreditamento dei contributi associativi e GPN11184 per il debito verso FNAL. La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con la Federazione saranno curate direttamente dalla Sede centrale, Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali; nell'allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
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