Circolare numero 43 del 02-03-2017
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (F.N.A.L.) sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta l’11 gennaio 2017 tra INPS e Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (F.N.A.L.) per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali e assistenziali temporanee. Vengono indicati i beneficiari, le modalità di rilascio e revoca della delega, le percentuali di contribuzione, le tempistiche di versamento all’associazione, il costo del servizio a carico della F.N.A.L. e le regole contabili e procedurali. La convenzione dura fino al 31 dicembre 2017, con possibilità di rinnovo previa richiesta almeno 90 giorni prima della scadenza.
Convenzione INPS-F.N.A.L. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-F.N.A.L. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare illustra la convenzione sottoscritta l’11 gennaio 2017 tra INPS e Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (F.N.A.L.) per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni erogate dall’Istituto, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti. Il documento definisce l’ambito soggettivo e oggettivo della convenzione, le modalità operative di acquisizione e revoca delle deleghe, le percentuali applicabili, i flussi di pagamento, il costo del servizio e le regole contabili.
Ambito di applicazione e prestazioni interessate
Possono versare i contributi associativi tramite trattenuta sulle prestazioni i beneficiari di:
- trattamenti previdenziali di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione NASPI, ASDI e DIS-COLL;
- disoccupazione speciale;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
La convenzione è stata predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014.
Delega di autorizzazione e documentazione richiesta
L’autorizzazione alla trattenuta è subordinata alla trasmissione all’INPS di un’apposita delega, redatta secondo il modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve essere:
- sottoscritta obbligatoriamente dal soggetto delegante;
- accompagnata da copia del documento di identità.
Il codice identificativo della Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori è 1006.
Gestione delle deleghe nei pagamenti diretti e nelle contestazioni
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge 223/1991. La documentazione, insieme a eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi, l’associazione sindacale deve restituire le somme indebitamente percepite ai lavoratori interessati.
Revoca della delega e concorrenza tra deleghe
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente all’INPS oppure tramite le associazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’Istituto.
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca, procede nel più breve tempo possibile all’acquisizione della revoca e alla relativa comunicazione all’associazione revocata.
Nel caso in cui un’associazione presenti una nuova delega su una prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra associazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’associazione sindacale revocata. Alla revoca o nuova delega deve essere allegata copia del documento di identità.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’associazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.
Misura del contributo associativo
La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti all’associazione.
La F.N.A.L. ha comunicato le seguenti aliquote:
- 3% NASPI;
- 3% ASDI;
- 3% DIS-COLL;
- 3% su CIG;
- 3% sui restanti trattamenti, ossia trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Versamenti all’associazione, elenchi e fatturazione
L’INPS versa all’associazione sindacale l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
Tramite l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig", l’Istituto mette a disposizione dell’associazione:
- gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle associazioni sindacali.
Attraverso la stessa applicazione l’INPS invia inoltre le fatture relative al costo dei servizi e le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.
Costo del servizio e variazioni annuali
L’associazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in 0,80 euro per singola delega.
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione; dopo tale comunicazione, l’associazione potrà recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, contenzioso e clausole di tutela dell’INPS
Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale e alle vicende ad esso connesse.
L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi delle somme oggetto di trattenuta da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Nei casi di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione stipulante si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.
Durata della convenzione, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni riguardanti:
- l’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione;
- il legittimo esercizio dei poteri statutari;
- la perdita dei requisiti di legge necessari alla stipula;
- sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.
L’Istituto si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Sede legale dell’associazione
La sede legale della Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori è indicata in via Enrico Toti n. 3, Alpignano (TO).
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei conseguenti versamenti alla F.N.A.L. sono stati istituiti i seguenti conti:
- GPA25599, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35599, per l’accreditamento alla F.N.A.L. dei contributi associativi;
- GPA11599, per la rilevazione del debito verso la F.N.A.L.;
- GPA24042, per il rimborso delle spese relative al servizio di esazione dei contributi.
Le rimesse all’associazione sono effettuate con le consuete procedure di pagamento accentrato, che consentono anche le contestuali rilevazioni contabili. Nell’allegato n. 2 sono richiamati i conti GPA25599, GPA35599 e GPA11599.
Punti principali
Ambito della convenzione e soggetti interessati
La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alla F.N.A.L. tramite trattenuta sulle prestazioni temporanee erogate dall’INPS. Possono aderire i beneficiari di mobilità, NASPI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili.
Delega, documentazione e codice identificativo
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite apposita delega trasmessa all’INPS, redatta sul modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e corredata da copia del documento di identità. Il codice identificativo della F.N.A.L. è 1006.
Gestione delle trattenute nei pagamenti diretti CIG
Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori e l’autorizzazione alle ritenute ex art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, incluse eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
Contestazioni, revoche e concorrenza di deleghe
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS cessa le trattenute dal mese successivo alla comunicazione. L’associazione deve restituire le somme indebitamente percepite. La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente o tramite le associazioni sindacali secondo le modalità concordate con l’INPS; se la revoca perviene direttamente, l’Istituto la acquisisce e la comunica all’associazione revocata. Una nuova delega su prestazione già coperta da altra delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente e deve essere allegata copia del documento di identità.
Restituzioni in caso di revoca o annullamento
Se la prestazione è revocata o annullata, l’associazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Misura del contributo associativo
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nella delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti. La F.N.A.L. ha comunicato le seguenti percentuali: 3% NASPI, 3% ASDI, 3% DIS-COLL, 3% CIG e 3% sui restanti trattamenti (trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).
Versamenti all’associazione e servizi informativi
L’INPS versa all’associazione l’importo delle trattenute operate, al netto delle spese di cui all’art. 8 e di eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Tramite il servizio online "Deleghe su disoccupazione e cig", l’Istituto rende disponibili gli elenchi dei nominativi con dati anagrafici e importo trattenuto, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati. Mediante la stessa applicazione vengono inviate le fatture del costo dei servizi e le comunicazioni inerenti la convenzione.
Costo del servizio e facoltà di recesso
La F.N.A.L. si impegna a corrispondere all’INPS un costo del servizio pari a 0,80 euro per singola delega. La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione e, dopo tale comunicazione, l’associazione potrà recedere entro 60 giorni.
Responsabilità e clausole di salvaguardia
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dalla convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto di trattenuta da parte di creditori dell’associazione o di strutture ad essa collegate, anche per pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione si impegna anche a ristorare l’INPS delle spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione, su semplice presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative o regolamentari. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Sede legale dell’associazione
La sede legale della F.N.A.L. è indicata in via Enrico Toti n. 3, Alpignano (TO).
Aspetti contabili e procedurali
Ai fini della rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25599 per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee, GPA35599 per l’accreditamento alla F.N.A.L. dei contributi, GPA11599 per la rilevazione del debito verso la F.N.A.L. e GPA24042 per il rimborso delle spese del servizio di esazione. Le rimesse all’associazione sono effettuate con le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuali rilevazioni contabili. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA25599, GPA35599 e GPA11599.
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