Circolare numero 41 del 01-03-2017
1. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio 2. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo. 3. Ambito territoriale di applicazione dell’incentivo. 4. Rapporti incentivati. 4.1 Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante. 5. Assetto e misura dell’incentivo. 6. Condizioni di spettanza dell’incentivo. 7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato. 7.1 L’incremento occupazionale netto. 8. Coordinamento con altri incentivi. 9. Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimentidei datori di lavoro. 10. Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze. 11. Fruizione dell’incentivo. 11.1 Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. 11.2 Datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG. 12. Istruzioni contabili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il nuovo incentivo occupazione SUD disciplinato dai decreti direttoriali n. 367/2016 e n. 18719/2016, affidandone la gestione all’INPS. Il beneficio spetta ai datori di lavoro privati per assunzioni e trasformazioni effettuate nel 2017 di lavoratori disoccupati, con importo massimo annuo di 8.060 euro per lavoratore, da fruire in 12 quote mensili. Sono indicate le Regioni interessate, i rapporti agevolati, le condizioni di spettanza, i limiti derivanti dalla normativa sugli aiuti di Stato, nonché la procedura telematica di richiesta, le modalità di esposizione in UniEmens/DMAG e le istruzioni contabili.
Incentivo occupazione SUD per assunzioni nelle Regioni meno sviluppate o in transizione
Incentivo occupazione SUD per le Regioni meno sviluppate o in transizione
La circolare illustra la disciplina del nuovo incentivo occupazione SUD, istituito dal decreto direttoriale n. 367 del 16 novembre 2016, come rettificato dal decreto direttoriale n. 18719 del 15 dicembre 2016. Il beneficio è gestito dall’INPS e mira a favorire l’occupazione nelle Regioni meno sviluppate o in transizione, definendo i requisiti soggettivi e oggettivi, le condizioni di spettanza, la misura dell’agevolazione e le modalità operative per la richiesta e la fruizione.
Soggetti beneficiari
Possono accedere all’incentivo tutti i datori di lavoro privati che assumono personale senza esservi tenuti, a prescindere dalla qualifica di imprenditore. La circolare richiama il principio generale, già previsto dall’art. 31 del d.lgs. n. 150/2015, secondo cui le agevolazioni non spettano quando l’assunzione deriva da un obbligo legale o contrattuale e il datore di lavoro non è libero di scegliere se e chi assumere.
Lavoratori per i quali spetta il beneficio
L’incentivo spetta per l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, cioè soggetti privi di impiego che abbiano dichiarato telematicamente al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità al lavoro e alla partecipazione alle misure di politica attiva concordate con il centro per l’impiego.
Per i giovani di età compresa tra 16 e 24 anni, intesi come 24 anni e 364 giorni, il solo requisito richiesto è lo stato di disoccupazione. Per i lavoratori di almeno 25 anni, oltre alla disoccupazione, è necessario che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, secondo il decreto ministeriale 20 marzo 2013.
La nozione di soggetto privo di impiego regolarmente retribuito è riferita alla sostanza del rapporto: per il lavoro subordinato rileva la durata, mentre per il lavoro autonomo o parasubordinato rileva il livello del reddito prodotto. La circolare precisa anche che, salvo le trasformazioni a tempo indeterminato, il lavoratore non deve aver avuto nei sei mesi precedenti un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro; per finalità antielusive, l’esclusione opera anche se il rapporto precedente è intercorso con società controllate, collegate o comunque riconducibili allo stesso soggetto.
Ambito territoriale e territori interessati
L’agevolazione spetta solo se la prestazione lavorativa si svolge in una Regione meno sviluppata o in una Regione in transizione, indipendentemente dalla residenza del lavoratore e dalla sede legale del datore di lavoro.
Sono Regioni meno sviluppate: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Sono Regioni in transizione: Abruzzo, Molise e Sardegna.
Le risorse stanziate sono pari a 500.000.000,00 euro per le Regioni meno sviluppate e a 30.000.000,00 euro per le Regioni in transizione. Se il lavoratore viene trasferito fuori da una Regione agevolata, il beneficio cessa dal mese di paga successivo al trasferimento. Se, invece, il passaggio avviene tra una Regione in transizione e una Regione meno sviluppata, o viceversa, l’incentivo continua fino alla naturale scadenza.
Rapporti di lavoro incentivati e esclusioni
L’incentivo può essere riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, anche in caso di rapporto a tempo parziale.
Sono agevolabili:
- assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- rapporti di apprendistato professionalizzante;
- rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, il decreto rettificativo n. 18719/2016 chiarisce che non è richiesto il requisito della disoccupazione e non è richiesto neppure il requisito dell’assenza di rapporti di lavoro con lo stesso datore nei sei mesi precedenti.
Il beneficio non spetta invece per:
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- lavoro domestico;
- lavoro intermittente;
- prestazioni di lavoro accessorio.
Per lo stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto una sola volta: dopo la prima concessione non è possibile ottenere nuove autorizzazioni per ulteriori assunzioni, a prescindere dalla causa di cessazione del rapporto precedente e dall’effettivo utilizzo del beneficio.
Apprendistato professionalizzante
La circolare richiama la disciplina dell’art. 44 del d.lgs. n. 81/2015, secondo cui l’apprendistato professionalizzante può riguardare soggetti tra 18 e 29 anni; per i soggetti già in possesso di qualifica professionale il contratto può essere stipulato dal diciassettesimo anno di età.
Per i datori di lavoro che operano in cicli stagionali, i contratti collettivi possono prevedere modalità specifiche di svolgimento, anche a tempo determinato. In tale ipotesi, il bonus massimo coincide con quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato se il rapporto dura almeno 12 mesi. Se il periodo formativo è inferiore a 12 mesi, il beneficio va ridotto proporzionalmente: a titolo di esempio, per un apprendistato di 6 mesi il massimo spettante è 4.030,00 euro.
Misura dell’esonero e componenti escluse
L’incentivo è riconosciuto per 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione o trasformazione ed è pari, al massimo, alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro entro il limite di 8.060,00 euro annui per lavoratore.
La soglia mensile massima è di 671,66 euro; per rapporti instaurati o cessati nel corso del mese, va applicato un limite giornaliero di 22,08 euro. Le eccedenze possono essere recuperate nei mesi successivi fino al raggiungimento del massimale annuale.
Sono esclusi dall’esonero:
- premi e contributi dovuti all’INAIL;
- contributo al fondo TFR di cui all’art. 1, comma 755, della legge n. 296/2006;
- contributi dovuti ai fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 del d.lgs. n. 148/2015 e al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Trento;
- contribuzioni prive di natura previdenziale o con funzione solidaristica.
Non sono inoltre oggetto di incentivazione, pur se obbligatori, il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., il contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali per la formazione continua, i contributi di solidarietà sulla previdenza complementare e sull’assistenza sanitaria, i contributi di solidarietà per lavoratori dello spettacolo e per sportivi professionisti.
La circolare precisa che il contributo aggiuntivo IVS dello 0,50% di cui all’art. 3, comma 15, della legge n. 297/1982 è agevolabile; tuttavia, una volta fruito l’esonero, il datore di lavoro non deve operare l’abbattimento della quota annua del TFR, oppure deve effettuarlo solo per la parte di contributo non coperta dall’esonero se il massimale è stato raggiunto.
In presenza delle misure compensative di cui all’art. 10, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 252/2005, l’agevolazione si applica sulla contribuzione effettivamente dovuta al netto delle riduzioni derivanti da tali misure.
Per le trasformazioni di rapporti a termine o per le stabilizzazioni entro sei mesi dalla scadenza si applica la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista dall’art. 2, comma 30, della legge n. 92/2012.
Per la somministrazione a tempo indeterminato il beneficio spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato sia per quella a tempo determinato, per una durata complessiva di 12 mesi, compresi gli eventuali periodi di attesa di assegnazione.
Sospensione e termine finale di fruizione
Il periodo di godimento dell’incentivo può essere sospeso solo nei casi di assenza obbligatoria per maternità, con conseguente differimento temporale della fruizione.
In ogni caso, l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2019. Non è possibile recuperare quote in periodi successivi; l’ultimo mese utile per regolarizzazioni e recuperi è gennaio 2019.
Condizioni generali e divieti di spettanza
La fruizione è subordinata alla regolarità prevista dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, cioè:
- adempimento degli obblighi contributivi;
- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
- rispetto dei principi generali sugli incentivi all’occupazione di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 150/2015.
In caso di somministrazione, la regolarità contributiva riguarda l’agenzia di somministrazione; gli obblighi di tutela delle condizioni di lavoro riguardano sia l’agenzia sia l’utilizzatore.
L’incentivo non spetta quando:
- l’assunzione dà attuazione a un obbligo preesistente di legge o contrattazione collettiva, anche in somministrazione;
- viene violato il diritto di precedenza alla riassunzione;
- presso datore di lavoro o utilizzatore vi sono sospensioni per crisi o riorganizzazione, salvo le eccezioni indicate;
- il lavoratore è stato licenziato nei sei mesi precedenti da un datore collegato o controllato;
- non si cumulano correttamente i periodi lavorati presso lo stesso soggetto;
- le comunicazioni telematiche obbligatorie sono tardive, con perdita della quota di incentivo relativa al periodo intercorrente tra decorrenza e comunicazione.
La circolare fornisce anche esempi di obblighi di assunzione che escludono il beneficio, richiamando il diritto di precedenza nei licenziamenti individuali e collettivi, nei rapporti a termine, nei casi di attività stagionali e nelle procedure di trasferimento d’azienda in crisi, oltre ad alcune previsioni della contrattazione collettiva, come nell’ambito delle imprese di pulizia.
Aiuti di Stato e incremento occupazionale netto
L’incentivo è fruibile nel rispetto del regolamento UE n. 1407/2013 sugli aiuti de minimis oppure, oltre tali limiti, se l’assunzione comporta un incremento occupazionale netto ai sensi del regolamento UE n. 651/2014.
Dal momento dell’operatività del Registro nazionale degli aiuti di Stato, l’INPS riconosce il beneficio solo dopo aver verificato la disponibilità dell’intero importo concedibile nel regime de minimis.
L’incremento occupazionale netto è valutato in termini di Unità di Lavoro Annuo e va misurato sulla media dell’organizzazione nel suo complesso, non della singola unità produttiva. Il raffronto va fatto tra la media dei dodici mesi precedenti e quella dei dodici mesi successivi all’assunzione, sulla base dell’effettiva forza lavoro, non di una stima iniziale.
Se al termine del periodo successivo l’incremento si realizza, le quote già fruite si consolidano; in caso contrario, il beneficio non è legittimamente spettante e le somme già godute devono essere restituite. Il requisito non è richiesto se i posti si sono resi vacanti per dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario o licenziamento per giusta causa.
Procedimento di ammissione e controlli
Il datore di lavoro deve presentare all’INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda preliminare mediante il modulo "B.SUD" della procedura "DiResCo". Nella domanda vanno indicati il lavoratore, la Regione e la Provincia di svolgimento della prestazione, la retribuzione media mensile prevista o effettiva e l’aliquota contributiva datoriale.
Il modulo telematico viene reso disponibile entro 15 giorni dalla pubblicazione della circolare. L’INPS, di regola entro il giorno successivo all’invio, consulta gli archivi ANPAL per verificare lo stato di disoccupazione, calcola l’importo spettante, verifica la disponibilità delle risorse e comunica la prenotazione dell’importo.
Se la domanda è inizialmente respinta per mancanza di fondi, la prenotazione resta valida per 30 giorni; se nel frattempo si liberano risorse, viene accolta automaticamente, altrimenti decade e occorre presentare una nuova istanza.
Dopo l’accoglimento della prenotazione, il datore deve effettuare l’assunzione entro 7 giorni di calendario e, entro 10 giorni di calendario, comunicare l’avvenuta assunzione chiedendo la conferma della prenotazione, a pena di decadenza. La domanda di conferma deve essere coerente con i dati della prenotazione e con la comunicazione obbligatoria Unilav/Unisomm: in particolare devono coincidere codice fiscale del datore, tipologia dell’evento e codice fiscale del lavoratore.
Le procedure calcolano l’importo del beneficio e lo incrementano del 5% per tenere conto di possibili aumenti retributivi, fermo restando il massimale di 8.060,00 euro per rapporto. Dopo l’accantonamento definitivo, il datore può fruire dell’importo autorizzato, senza imputare l’agevolazione alle contribuzioni escluse.
Variazioni dell’orario e controlli successivi
Per i rapporti a tempo parziale, se l’orario aumenta in corso di rapporto, l’importo fruibile non può superare il tetto autorizzato, comprensivo dell’incremento del 5%. Se l’orario diminuisce, il datore deve riparametrare il beneficio in misura ridotta.
Dopo l’autorizzazione, INPS, ANPAL e organi ispettivi effettuano ulteriori controlli sulla sussistenza dei requisiti di legge.
Elaborazione delle prime istanze
L’incentivo è autorizzato secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Le domande presentate nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico sono oggetto di una elaborazione cumulativa posticipata.
Per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il giorno precedente il rilascio del modulo, le istanze presentate nei 15 giorni successivi sono elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. Per le assunzioni effettuate dal giorno di rilascio del modulo in poi, vale l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
Fino all’elaborazione cumulativa le istanze restano nello stato "Aperta" e possono essere annullate; se necessario, il richiedente può annullarle e reinviarle. Contestualmente a tale elaborazione viene resa disponibile anche la funzionalità per l’istanza di conferma.
Fruizione in UniEmens e DMAG
I datori di lavoro autorizzati fruiscono del beneficio mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive. Per il sistema UniEmens, la circolare distingue la fruizione nei limiti del de minimis da quella oltre tali limiti, con codici causale dedicati e possibilità di recupero di arretrati relativi a gennaio, febbraio e marzo 2017 nei flussi di competenza aprile e maggio 2017.
Sono previsti anche codici per il recupero di importi residui e per la restituzione di somme non spettanti. In caso di cessione individuale del contratto o trasferimento d’azienda, il subentrante può fruire del beneficio residuo indicando il lavoratore con il codice tipo assunzione 2T e la posizione contributiva precedente, mentre il cedente utilizza il corrispondente codice di cessazione.
Per i datori di lavoro agricoli, il beneficio è fruibile dalla denuncia DMAG del II trimestre 2017. Viene istituito il codice di autorizzazione BS, attribuito automaticamente al momento dell’esito positivo della conferma. Nelle denunce DMAG il datore deve indicare il tipo retribuzione Y, il codice autorizzazione BS e l’importo dell’incentivo; per periodi pregressi relativi al I trimestre 2017 è possibile utilizzare una DMAG di variazione.
Le denunce sono sottoposte a verifica di coerenza e, in caso di scarto, il sistema genera un messaggio di errore. Eventuali eccedenze possono essere compensate su contributi futuri tramite apposita istanza telematica.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione dell’onere a carico dello Stato vengono istituiti nuovi conti GAW nell’ambito della gestione sgravi e altre agevolazioni contributive. Sono previsti conti distinti per gli incentivi entro il regime de minimis e oltre tale regime, nonché per le restituzioni di importi non spettanti.
In particolare, gli importi esposti nei flussi UniEmens con i codici previsti dalla circolare sono imputati ai conti GAW32156 e GAW32157; le restituzioni sono rilevate tramite GAW24156 e GAW24157. Per gli incentivi relativi ai lavoratori agricoli, le istruzioni contabili saranno fornite direttamente alla procedura competente. La Direzione generale curerà i rapporti finanziari con lo Stato ai fini del rimborso degli oneri.
Punti principali
Soggetti beneficiari e lavoratori interessati
Possono accedere all’incentivo tutti i datori di lavoro privati che assumono senza esservi tenuti. Il beneficio spetta per l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015. Per i giovani tra 16 e 24 anni, il solo requisito è lo stato di disoccupazione; per i lavoratori di almeno 25 anni è richiesto anche lo stato di privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. È escluso l’accesso se il lavoratore ha avuto, nei sei mesi precedenti, un rapporto con lo stesso datore o con soggetti collegati/controllati.
Ambito territoriale e rapporti agevolati
L’incentivo riguarda prestazioni svolte in Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) o in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna), indipendentemente da residenza del lavoratore e sede legale del datore. Sono agevolabili assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, apprendistato professionalizzante e rapporti instaurati in attuazione del vincolo associativo con cooperative di lavoro. Non sono invece agevolati diversi rapporti, tra cui apprendistato di primo livello, alta formazione e ricerca, lavoro domestico, intermittente e accessorio.
Misura del beneficio e durata
L’esonero è fruibile per 12 mesi dalla data di assunzione o trasformazione, fino a un massimo di 8.060 euro annui per lavoratore. La soglia mensile è pari a 671,66 euro e, per assunzioni o cessazioni in corso di mese, si applica il parametro giornaliero di 22,08 euro. L’incentivo copre la contribuzione previdenziale datoriale, con esclusione di premi e contributi INAIL e di specifiche contribuzioni e forme di solidarietà indicate in circolare. Per gli apprendistati professionalizzanti a tempo determinato stagionali il beneficio può essere proporzionato alla durata del periodo formativo.
Condizioni di spettanza e aiuti di Stato
La fruizione è subordinata alla regolarità contributiva, al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro, dei contratti collettivi applicabili e dei principi generali sugli incentivi all’occupazione. L’incentivo non spetta in presenza di obblighi di assunzione, violazione di diritti di precedenza, sospensioni per crisi o riorganizzazione, assunzione di lavoratori licenziati da soggetti collegati e altre ipotesi previste dall’art. 31 del d.lgs. n. 150/2015. Il beneficio è fruibile nel rispetto del regime de minimis oppure, oltre tali limiti, se l’assunzione determina un incremento occupazionale netto.
Procedura di richiesta e autorizzazione
Il datore di lavoro deve presentare domanda preliminare online tramite il modulo "B.SUD" nella procedura "DiResCo". L’INPS verifica disoccupazione, capienza delle risorse e prenota l’importo; la prenotazione resta valida 30 giorni se inizialmente respinta per carenza fondi. Dopo l’accoglimento, l’assunzione va effettuata entro 7 giorni e la conferma deve essere inviata entro 10 giorni, a pena di decadenza. La gestione prevede controlli successivi e, per le prime istanze, un’elaborazione cumulativa posticipata nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo.
Modalità di fruizione e istruzioni operative
L’incentivo si recupera in conguaglio sulle denunce contributive UniEmens o DMAG. La circolare disciplina i codici causale e i conti contabili da utilizzare, distinguendo tra fruizione nei limiti del de minimis e oltre tali limiti, nonché i codici per eventuali restituzioni di importi non spettanti. Sono inoltre fornite istruzioni specifiche per i datori di lavoro agricoli, per i passaggi di lavoratore in caso di cessione di contratto o trasferimento d’azienda e per il recupero di arretrati relativi ai mesi di gennaio-marzo 2017.
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