Circolare numero 46 del 02-03-2017
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e CONFEDERAZIONE DEI MOVIMENTI SINDACALI (CMS), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 13 gennaio 2017 con la Confederazione dei Movimenti Sindacali (CMS) per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni, valida fino al 31 dicembre 2017. Vengono riepilogati i soggetti che possono conferire la delega, le modalità di rilascio e decorrenza, la revoca, la misura del contributo, i costi del servizio, le clausole di esonero da responsabilità, il codice INPS assegnato e le istruzioni contabili con i conti dedicati.
Convenzione INPS-CMS per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-CMS per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare illustra la convenzione sottoscritta con la Confederazione dei Movimenti Sindacali (CMS) per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni. Il documento definisce i soggetti legittimati a rilasciare la delega, le modalità operative di rilascio e trasmissione, la decorrenza, la revoca, la misura del contributo, i costi del servizio e le istruzioni contabili.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione è stata sottoscritta il 13 gennaio 2017 ed è valida fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti che possono rilasciare la delega
L’articolo 1 individua i pensionati che possono aderire alla trattenuta sindacale. Possono rilasciare la delega:
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364.
Resta esclusa l’applicazione della disciplina ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché l’art. 23 octies della legge n. 485/72 si riferisce espressamente alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere rilasciata utilizzando il testo predisposto dall’Istituto. Nel modello devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. La delega deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e deve riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Decorrenza della delega e trasmissione dei dati
Quando la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. I dati della delega devono essere trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.
Se la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, gli effetti decorrono:
- dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega;
- per i trattamenti amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
L’Organizzazione sindacale deve trasmettere i dati della delega in modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto e deve inviare anche la delega in formato digitale, conservando l’originale firmato.
Revoca della delega
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa; l’Istituto provvede alla lavorazione nel più breve tempo possibile.
Nel caso in cui pervenga una nuova delega su una prestazione già assistita da altra delega, la nuova delega produce effetti solo se è preceduta dalla revoca di quella esistente. La revoca deve contenere l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
La revoca della delega ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
L’importo del contributo sindacale, riportato nel testo di delega, è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono:
- 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Gli articoli 6 e 7 della convenzione disciplinano i rapporti finanziari e i relativi adempimenti, che sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.
I costi del servizio di riscossione dei contributi sindacali, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:
- € 0,04 per nuova delega su domanda di pensione;
- € 0,74 per nuova delega su pensione esistente;
- € 0,74 per revoca delega telematizzata;
- € 1,48 per variazione (revoca + acquisizione nuova delega);
- € 0,04 per gestione delega.
Esclusione di responsabilità e poteri dell’Istituto
Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e Organizzazione sindacale e alle vicende connesse.
L’Istituto è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, comprese le ipotesi di pignoramenti in corso o già eseguiti alla data della stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’Associazione si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e organizzazione, previa presentazione di nota specifica.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti di legge per la stipula o quando sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla Confederazione dei Movimenti Sindacali è attribuito il codice INPS BK.
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali sulle pensioni sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25603, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27603, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
- GPA11603, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi trattenuti e l’imputazione del pagamento.
Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato continuano a essere imputati al conto GPA35041. I conti indicati sono movimentati dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate e dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali. I rapporti finanziari con la CMS saranno definiti direttamente dalla Direzione generale, come di consueto.
Punti principali
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione con la CMS è stata sottoscritta il 13 gennaio 2017 ed è valida fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
Possono autorizzare la trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio sostitutivo o integrativo gestito dall’INPS. La previsione si estende anche alle pensioni amministrate dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma riguarda pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere compilata sul modello predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Decorrenza della delega e trasmissione telematica
Se la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, produce effetti dalla decorrenza della pensione. Se è rilasciata da un soggetto già pensionato, decorre dalla prima rata non estratta alla data di ricezione oppure, per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente. I dati della delega devono essere trasmessi all’INPS telematicamente secondo le specifiche tecniche dell’Istituto, e l’Organizzazione deve inviare anche la delega in formato digitale conservando l’originale firmato.
Revoca della delega
L’associato può revocare direttamente presso l’INPS la delega per la riscossione della quota associativa. Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova produce effetti solo dopo la revoca della precedente, che deve indicare l’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento valido. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% fino al trattamento minimo del FPLD; 0,40% sulla parte eccedente il minimo e fino al doppio del minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del minimo.
Costi del servizio e rapporti finanziari
I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: € 0,04 per nuova delega su domanda di pensione; € 0,74 per nuova delega su pensione esistente; € 0,74 per revoca telematizzata; € 1,48 per variazione (revoca + nuova delega); € 0,04 per gestione delega. I rapporti finanziari e gli adempimenti sono regolati centralmente tra Direzione Generale e Organizzazione sindacale.
Esonero da responsabilità e facoltà dell’INPS
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e sindacato. L’Istituto è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sulla validità della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione deve inoltre ristorare l’INPS per le spese sostenute in eventuali controversie connesse ai rapporti associativi. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari, perdita dei requisiti di legge o sopravvenute esigenze normative; può inoltre recedere unilateralmente in caso di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla CMS è attribuito il codice INPS BK. Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25603 e GPA27603 per i contributi trattenuti rispettivamente su pensioni dell’anno in corso e degli anni precedenti, oltre al nuovo conto GPA11603 per il debito verso l’Organizzazione e l’imputazione del pagamento. Gli accreditamenti a favore del sindacato restano imputati al conto GPA35041. I conti sono movimentati dalle procedure di ripartizione dei flussi telematici e dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali.
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