Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 42 del 02-03-2017

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (F.N.A.L.) sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari sono i lavoratori agricoli.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta l’11 gennaio 2017 tra INPS e F.N.A.L. per consentire ai lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria o trattamento speciale di disoccupazione di versare, mediante trattenuta sulla prestazione, i contributi associativi alla Federazione. Sono disciplinate le modalità di delega, i termini di efficacia, i flussi di pagamento all’organizzazione, il costo del servizio a carico della stessa, le clausole di manleva e recesso, nonché le istruzioni contabili e i conti da utilizzare.

Convenzione INPS-F.N.A.L. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola

Convenzione INPS-F.N.A.L. per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola

La circolare dà attuazione alla convenzione sottoscritta l’11 gennaio 2017 tra INPS e Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (F.N.A.L.), predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 129 del 30 luglio 2014. L’accordo disciplina la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alla Federazione.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La convenzione riguarda i lavoratori agricoli che percepiscono l’indennità ordinaria di disoccupazione o il trattamento speciale di disoccupazione agricola e che intendono versare il contributo associativo alla F.N.A.L. tramite trattenuta sulla prestazione. La misura del contributo è quella indicata nell’atto di delega.

Modalità di adesione e delega

L’autorizzazione alla trattenuta avviene esclusivamente mediante trasmissione telematica all’INPS di una delega specifica, predisposta sul modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve:

  • essere sottoscritta dal soggetto delegante;
  • essere accompagnata dalla copia del documento d’identità;
  • recare l’indicazione della sigla F.N.A.L.

La delega vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta. L’INPS non considera le deleghe inviate successivamente alla domanda di prestazione. La delega produce effetti sino al pagamento della prestazione richiesta.

Effetti della delega, revoca e controversie

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute e trattenute a titolo di contributo sindacale. Se insorgono controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega e l’organizzazione risulta soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

La circolare prevede inoltre che, nelle controversie giudiziarie relative a questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’organizzazione, quest’ultima debba ristorare l’INPS delle spese sostenute, previa presentazione di nota specifica.

Versamento delle trattenute e servizi informativi

L’INPS versa alla F.N.A.L. le somme trattenute sui pagamenti effettuati, al netto delle spese previste dall’art. 8 e di eventuali trattenute già versate e non dovute. I pagamenti avvengono con quattro mandati nei mesi di:

  • aprile;
  • luglio;
  • settembre;
  • dicembre.

Attraverso l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig", l’Istituto rende disponibili all’organizzazione gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle organizzazioni sindacali. Tramite la stessa applicazione sono inviate anche le fatture relative al costo dei servizi e le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.

Costo del servizio e disciplina economica

La F.N.A.L. si impegna a corrispondere all’INPS un costo del servizio pari a 0,80 euro per singola delega. La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione; dopo tale comunicazione l’organizzazione potrà recedere entro 60 giorni.

La convenzione precisa che dalla sua applicazione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS e che l’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra il lavoratore e l’organizzazione, nonché alle vicende ad esso connesse.

Responsabilità, manleva e pignoramenti

L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto non risponde delle conseguenze di eventuali pignoramenti presso terzi eseguiti sulle somme oggetto della convenzione da parte dei creditori dell’organizzazione, anche con riferimento a pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Durata, rinnovo, sospensione e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni:

  • sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’organizzazione;
  • sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
  • per perdita dei requisiti prescritti dalla legge per stipulare la convenzione;
  • quando sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale nell’interesse dell’Istituto.

L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in caso di gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’organizzazione, oppure in tutti i casi in cui risultino pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.

Istruzioni procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei successivi versamenti alla F.N.A.L. sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25600, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza della F.N.A.L.;
  • GPA11600, per la rilevazione del debito verso la F.N.A.L., da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi devono essere imputati al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE del conto GPA11600, devono essere effettuati a favore dell’organizzazione con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.

Dati dell’organizzazione

La sede legale della Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori è indicata in via Enrico Toti n. 3, Alpignano (TO).

Punti principali

Ambito della convenzione e beneficiari

La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola dovuti dagli iscritti alla F.N.A.L. Possono aderire i lavoratori agricoli beneficiari dell’indennità ordinaria di disoccupazione o del trattamento speciale di disoccupazione, autorizzando il versamento dei contributi mediante trattenuta sulla prestazione.

Delega e modalità di autorizzazione

L’autorizzazione alle trattenute avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di una specifica delega, redatta sul modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata dalla copia del documento d’identità. Essa vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta e le deleghe trasmesse dopo la domanda non sono considerate.

Effetti della delega e gestione di revoche o controversie

La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già percepite a titolo di contributo. In caso di controversie sulla validità del rilascio della delega, se l’organizzazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

Identificazione dell’organizzazione e misura del contributo

Sulle deleghe l’organizzazione deve essere indicata con la sigla F.N.A.L. La misura del contributo dovuto è espressamente indicata nell’atto di delega.

Versamento delle somme trattenute e servizi informativi

L’INPS versa all’organizzazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto delle spese di cui all’art. 8 e di eventuali trattenute già versate e non dovute. Il pagamento avviene con quattro mandati nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. Tramite l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS rende disponibili gli elenchi dei nominativi con dati anagrafici e importi trattenuti, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati; tramite la stessa applicazione invia anche le fatture del servizio e le comunicazioni inerenti la convenzione.

Costo del servizio e facoltà di recesso

L’organizzazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in 0,80 euro per singola delega. La variazione annuale dei costi sarà comunicata separatamente e, dopo tale comunicazione, l’organizzazione potrà recedere entro 60 giorni.

Esclusione di oneri per l’INPS e manleva

L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e organizzazione e alle vicende connesse. L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dalla convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’organizzazione, anche se pignoramenti sono in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Obblighi dell’organizzazione in caso di contenzioso

Nei giudizi per questioni connesse ai rapporti tra associati e organizzazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.

Durata, rinnovo, sospensione e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o se sopravvengono disposizioni normative o regolamentari che rendano necessario un nuovo testo. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente per gravi irregolarità contributive dell’organizzazione o, comunque, in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25600, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza della F.N.A.L., e GPA11600, per la rilevazione del debito verso la F.N.A.L. in contropartita del conto esistente GPA35042. Il rimborso delle spese per il servizio di esazione va imputato al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute devono essere eseguiti con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.

Sede legale della F.N.A.L.

La sede legale della Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori è indicata in via Enrico Toti n. 3, Alpignano (TO).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.