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Circolare

Circolare numero 40 del 28-02-2017

1. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio. 2. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo. 3. Ambito territoriale di applicazione dell’incentivo e importi stanziati. 4. Rapporti incentivati. 4.1 Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato. 5. Assetto e misura dell’incentivo. 6. Condizioni di spettanza dell’incentivo. 7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato. 7.1 L’incremento occupazionale netto. 8. Coordinamento con altri incentivi. 9. Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro. 10. Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze. 11. Fruizione dell’incentivo. 11.1 Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. 11.2 Datori di lavoro agricolo che operano con il sistema DMAG. 12. Istruzioni contabili.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il nuovo incentivo per le assunzioni di giovani NEET tra 16 e 29 anni registrati al Programma Garanzia Giovani, disciplinato dai decreti direttoriali n. 394/2016 e n. 454/2016, e fornisce le istruzioni operative INPS. Vengono definiti soggetti beneficiari, rapporti incentivati, misura dell’agevolazione, condizioni di spettanza, regole sugli aiuti di Stato, procedura di domanda e conferma, modalità di fruizione tramite UniEmens e DMAG, oltre alle istruzioni contabili. L’incentivo è valido per assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, con termine ultimo di fruizione al 28 febbraio 2019, ed è riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate, pari a 200 milioni di euro.

Incentivo occupazione giovani NEET 16-29 anni (Garanzia Giovani)

Incentivo occupazione giovani NEET 16-29 anni

La circolare disciplina il nuovo incentivo per l’assunzione di giovani NEET iscritti al Programma Garanzia Giovani, introdotto dal decreto direttoriale n. 394 del 2 dicembre 2016 e rettificato dal decreto direttoriale n. 454 del 19 dicembre 2016. L’INPS ne cura la gestione e fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell’agevolazione, applicabile alle assunzioni effettuate nel 2017, con ultimo utilizzo consentito entro il 28 febbraio 2019.

Ambito soggettivo e territoriale

L’incentivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumano personale senza esservi tenuti, a prescindere dalla qualifica di imprenditore. La circolare richiama espressamente il principio per cui il beneficio non spetta quando il datore di lavoro non è libero di scegliere il lavoratore da assumere, in coerenza con l’art. 31 del d.lgs. 150/2015.

L’agevolazione si applica alle assunzioni effettuate su tutto il territorio nazionale, con esclusione della Provincia Autonoma di Bolzano, e nei limiti delle risorse stanziate, pari a 200 milioni di euro.

Lavoratori destinatari

Il bonus spetta per l’assunzione di giovani che si registrano al Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (Garanzia Giovani). Possono registrarsi i giovani tra i 16 e i 29 anni che abbiano la qualifica di NEET, cioè non inseriti in percorsi di studio o formazione, e che risultino disoccupati ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015.

Rapporti di lavoro incentivati ed esclusi

L’incentivo è riconosciuto per:

  • assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione, di durata pari o superiore a sei mesi;
  • assunzioni a tempo indeterminato, anche in somministrazione;
  • apprendistato professionalizzante;
  • rapporti subordinati instaurati in attuazione del vincolo associativo con cooperativa di lavoro.

Il beneficio è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, anche in caso di part-time.

Sono espressamente esclusi:

  • apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • apprendistato di alta formazione e ricerca;
  • lavoro domestico;
  • lavoro intermittente;
  • prestazioni di lavoro accessorio.

La circolare precisa inoltre che, per il medesimo lavoratore, l’incentivo può essere concesso una sola volta. Fanno eccezione le proroghe dei rapporti a tempo determinato, per le quali è ammessa una seconda autorizzazione entro il massimale complessivo di 4.030 euro. Non spetta un ulteriore incentivo se un rapporto a termine viene trasformato a tempo indeterminato.

Apprendistato professionalizzante

Per l’apprendistato professionalizzante, la circolare richiama l’art. 44 del d.lgs. 81/2015, ricordando che possono essere assunti con tale contratto i soggetti dai 18 ai 29 anni, o dal 17° anno se già in possesso di qualifica professionale ai sensi del d.lgs. 226/2005.

Per i datori di lavoro che operano in cicli stagionali, i contratti collettivi possono prevedere modalità specifiche, anche a tempo determinato. Il bonus massimo è quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato se il periodo formativo dura almeno 12 mesi; se la durata è inferiore, l’importo va ridotto proporzionalmente.

Misura dell’incentivo e componenti escluse

L’agevolazione consiste nell’esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nei limiti annui di:

  • 4.030 euro per ogni lavoratore assunto a tempo determinato, comprese le proroghe;
  • 8.060 euro per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato.

Il beneficio è ripartito in 12 quote mensili a decorrere dalla data di assunzione. Ai fini operativi, la soglia mensile è pari a 335,83 euro per i rapporti a termine e a 671,66 euro per i rapporti a tempo indeterminato; nei rapporti instaurati o cessati nel corso del mese, la soglia va riproporzionata giornalmente (11,04 euro e 22,08 euro al giorno).

L’esonero riguarda la contribuzione previdenziale datoriale, con esclusione di:

  • premi e contributi INAIL;
  • contributo al Fondo per il TFR di cui all’art. 2120 c.c.;
  • contributi ai fondi di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 del d.lgs. 148/2015 e al Fondo territoriale intersettoriale di Trento;
  • contribuzioni prive di natura previdenziale o destinate a finalità solidaristiche.

La circolare indica come non agevolabili, tra gli altri, il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., il contributo dello 0,30% per la formazione continua, i contributi di solidarietà per previdenza complementare e assistenza sanitaria, per lavoratori dello spettacolo e per sportivi professionisti.

Viene chiarito che il contributo aggiuntivo IVS dello 0,50% è oggetto di esonero; conseguentemente, il datore di lavoro non deve operare l’abbattimento della quota annua TFR corrispondente, o deve ridurlo della sola quota di contributo non più dovuta per effetto del massimale. Inoltre, se si applicano le misure compensative relative al TFR e alla Qu.I.R., il calcolo del bonus va effettuato sulla contribuzione effettivamente dovuta al netto delle riduzioni.

La circolare richiama anche la restituzione del contributo addizionale 1,40% previsto per i contratti a termine nei casi di stabilizzazione entro sei mesi dalla scadenza.

Somministrazione, maternità e termine finale di utilizzo

In caso di assunzione a scopo di somministrazione, l’esonero spetta sia per somministrazione a tempo indeterminato sia per somministrazione a tempo determinato, per una durata complessiva di 12 mesi, comprensiva dei periodi di attesa di assegnazione.

La fruizione può essere sospesa solo per assenza obbligatoria per maternità; in tal caso il periodo di utilizzo è differito, ma resta fermo il termine perentorio del 28 febbraio 2019. La circolare sottolinea che l’ultimo mese di competenza utile è gennaio 2019.

Condizioni di spettanza

L’agevolazione è subordinata:

  • alla regolarità contributiva e agli adempimenti previsti dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006;
  • al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro;
  • all’osservanza dei contratti collettivi nazionali, territoriali, regionali o aziendali, ove sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
  • al rispetto dei principi generali sugli incentivi all’occupazione dell’art. 31 del d.lgs. 150/2015.

Per la somministrazione, la regolarità contributiva riguarda l’agenzia di somministrazione, mentre le norme di tutela del lavoro riguardano sia l’agenzia sia l’utilizzatore.

Cause di esclusione ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 150/2015

La circolare riepiloga i casi in cui l’incentivo non spetta:

  • assunzione in attuazione di un obbligo preesistente di legge o di contratto collettivo;
  • violazione di diritti di precedenza alla riassunzione;
  • presenza di sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale, salvo assunzioni di lavoratori con inquadramento diverso o in unità produttive diverse;
  • assunzione di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da datori collegati o controllati;
  • mancato computo corretto dei periodi di lavoro presso lo stesso soggetto;
  • tardiva trasmissione delle comunicazioni obbligatorie, con perdita della quota di incentivo relativa al periodo tra decorrenza del rapporto e data della comunicazione.

Sono riportati a titolo esemplificativo i principali obblighi di assunzione che impediscono la fruizione del beneficio, come quelli derivanti dalla legge n. 264/1949, dall’art. 24 del d.lgs. 81/2015 e dall’art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990, oltre agli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva, ad esempio nel settore delle imprese di pulizia in caso di cambio appalto.

Aiuti di Stato e incremento occupazionale netto

La fruizione del bonus è consentita nel rispetto del regime de minimis del Regolamento (UE) n. 1407/2013, oppure oltre tale limite se l’assunzione determina un incremento occupazionale netto ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014.

L’INPS, mediante il Registro nazionale degli aiuti di Stato, riconosce l’incentivo solo dopo aver verificato la disponibilità dell’intero importo nel quadro de minimis.

Per i giovani tra 16 e 24 anni, l’accesso oltre de minimis richiede solo l’incremento occupazionale netto. Per i giovani tra 25 e 29 anni, oltre all’incremento, occorre che il lavoratore rientri in una delle condizioni elencate dal D.M. 20 marzo 2013:

  • assenza di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • mancanza di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di qualifica/diploma professionale;
  • completamento della formazione a tempo pieno da non più di due anni senza primo impiego regolarmente retribuito;
  • appartenenza al genere sottorappresentato in settori o professioni con forte disparità di genere.

La nozione di "assenza di impiego regolarmente retribuito" viene precisata in nota: occorre verificare il periodo di sei mesi antecedente l’assunzione e la mancanza di attività subordinata di durata almeno semestrale, o di lavoro autonomo/collaborazione con redditi superiori alle soglie indicate.

Incremento occupazionale netto

La circolare definisce l’incremento occupazionale netto come aumento della forza lavoro media rispetto ai dodici mesi precedenti, calcolata in U.L.A. (unità di lavoro annuo) secondo i criteri comunitari.

La verifica va svolta sull’intera organizzazione del datore di lavoro, e non sulla singola unità produttiva. Il requisito è da controllare in concreto in relazione alla singola assunzione agevolata.

L’incremento va calcolato considerando tutti i lavoratori a tempo determinato e indeterminato, escluso il lavoro accessorio; il lavoratore assunto in sostituzione di uno assente non deve essere computato, mentre va computato il lavoratore sostituito.

La circolare chiarisce che:

  • se al termine dei dodici mesi successivi all’assunzione l’incremento risulta sussistente, il beneficio si consolida per l’intero periodo;
  • se l’incremento manca, il datore deve restituire le quote già fruite;
  • il bonus resta applicabile anche se l’incremento non si realizza per dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario o licenziamento per giusta causa;
  • se l’incremento viene meno in un mese, la quota di quel mese si perde; un eventuale successivo ripristino consente la fruizione solo dal mese di ripristino in avanti.

Procedure di ammissione e conferma

La domanda preliminare deve essere inviata con il modulo online "OCC.GIOV." disponibile in DiResCo. Il modulo sarà reso disponibile entro 15 giorni dalla pubblicazione della circolare.

L’istanza deve contenere:

  • dati del lavoratore;
  • Regione e Provincia di svolgimento della prestazione;
  • retribuzione mensile media prevista o effettiva;
  • aliquota contributiva datoriale.

L’INPS, di norma entro il giorno successivo, consulta gli archivi ANPAL, verifica registrazione e profilazione del giovane, calcola l’importo, controlla le risorse e comunica telematicamente la prenotazione dell’importo massimo. Se la richiesta è rigettata per carenza di fondi o per mancanza di profilazione, resta valida per 30 giorni: se le condizioni si perfezionano entro tale termine, la prenotazione si consolida automaticamente; altrimenti occorre una nuova istanza.

Se la richiesta è accolta, il datore di lavoro deve effettuare l’assunzione entro 7 giorni di calendario dalla positiva elaborazione e, entro 10 giorni, presentare la domanda definitiva di conferma. Il mancato rispetto del termine di 10 giorni rende inefficace la prenotazione, senza preclusione alla presentazione di una nuova istanza.

La conferma positiva costituisce ammissione definitiva al beneficio. La circolare raccomanda coerenza tra dati indicati nell’istanza, nelle comunicazioni Unilav/Unisomm e negli archivi INPS: devono coincidere codice fiscale del datore, tipologia dell’evento e codice fiscale del lavoratore.

Definizione cumulativa iniziale e ordine di priorità

Le istanze sono normalmente trattate in ordine cronologico di presentazione. Tuttavia, le domande presentate nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico sono oggetto di un’elaborazione cumulativa posticipata.

Per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 fino al giorno precedente il rilascio del modulo, l’elaborazione segue l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione; per le assunzioni successive al rilascio del modulo vale invece l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.

Fino alla lavorazione cumulativa, le istanze risultano nello stato "Aperta" e possono essere annullate dal richiedente; se si intende modificarle, occorre annullarle e inviarne una nuova.

Fruizione operativa e controlli

L’incentivo deve essere fruito mediante conguaglio o compensazione nelle denunce contributive UniEmens o DMAG per gli operai agricoli. L’INPS, l’ANPAL e gli organi ispettivi effettuano i controlli sulla sussistenza dei requisiti di legge.

Per i rapporti a tempo parziale, se in corso di rapporto aumenta la percentuale oraria, il beneficio non può superare il massimale autorizzato aumentato del 5%; se l’orario diminuisce, spetta al datore di lavoro riparametrare l’incentivo e fruirne in misura ridotta.

Datori di lavoro non agricoli: UniEmens

Per i datori che operano con UniEmens, l’esposizione del beneficio decorre dal flusso di competenza aprile 2017. Per gli incentivi nel regime de minimis si usano i codici OCGI, L466, L467, L706 e M314; per quelli oltre de minimis si usano D394, L468, L469, L708 e M315.

L’eventuale eccedenza oltre il massimale mensile può essere riportata nei mesi successivi entro il limite annuo. Le restituzioni di somme non spettanti vanno effettuate con i codici di restituzione indicati dalla circolare.

La circolare disciplina anche il caso di passaggio del lavoratore tra datori di lavoro per cessione individuale del contratto o trasferimento d’azienda: il subentrante deve indicare il lavoratore con codice tipo assunzione 2T e la posizione contributiva precedente; il cedente deve indicare il lavoratore con codice tipo cessazione 2T.

Datori di lavoro agricoli: DMAG

I datori agricoli possono fruire dell’incentivo dalla denuncia DMAG del II trimestre 2017. Sono istituiti i codici di autorizzazione G1, per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato e apprendistato professionalizzante, e G2, per assunzioni a tempo determinato di almeno sei mesi.

Il codice viene attribuito automaticamente all’esito positivo della conferma. Il datore deve indicare nelle denunce DMAG:

  • tipo retribuzione Y;
  • codice autorizzazione G1 o G2 nel campo CODAGIO;
  • importo dell’incentivo nel campo retribuzione.

Se il beneficio riguarda periodi già denunciati nel I trimestre 2017, la fruizione avviene con DMAG di variazione. Le denunce sono sottoposte a verifica di coerenza e, in caso di scarto, viene emesso un messaggio di errore. L’eventuale eccedenza può essere portata in compensazione anche su contributi futuri, previa istanza telematica con specifica indicazione dell’incentivo.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile sono istituiti nell’ambito della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, contabilità separata GAW, i seguenti conti:

  • GAW32150 per gli incentivi entro il regime de minimis;
  • GAW32151 per gli incentivi oltre de minimis;
  • GAW24150 per le restituzioni collegate al codice M314;
  • GAW24151 per le restituzioni collegate al codice M315.

Gli importi esposti in UniEmens con i codici di conguaglio vengono imputati ai rispettivi conti. Per il settore agricolo, la rilevazione dell’onere a carico dello Stato sarà disciplinata con istruzioni specifiche alla procedura competente. La Direzione generale curerà i rapporti finanziari con lo Stato per il rimborso degli oneri dell’incentivo.

Punti principali

Soggetti interessati e ambito territoriale

Possono accedere all’incentivo i datori di lavoro privati che assumano senza esservi tenuti, indipendentemente dalla natura imprenditoriale. L’agevolazione riguarda le assunzioni effettuate nel territorio nazionale, esclusa la Provincia Autonoma di Bolzano, ed è subordinata alla disponibilità delle risorse stanziate pari a 200 milioni di euro.

Lavoratori agevolati e rapporti incentivati

Il beneficio spetta per l’assunzione di giovani NEET di età compresa tra 16 e 29 anni, registrati al Programma Garanzia Giovani e disoccupati ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015. Sono incentivati i contratti a tempo determinato di durata almeno pari a sei mesi, le assunzioni a tempo indeterminato, anche in somministrazione, l’apprendistato professionalizzante e i rapporti subordinati instaurati con cooperative di lavoro. Sono esclusi apprendistato per qualifica e diploma, apprendistato di alta formazione e ricerca, lavoro domestico, intermittente e accessorio.

Misura dell’incentivo e limiti economici

L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili e consiste nell’esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro il limite annuo di 4.030 euro per i contratti a termine e di 8.060 euro per quelli a tempo indeterminato. Per i rapporti instaurati o cessati nel corso del mese i massimali vanno riproporzionati su base giornaliera. Restano esclusi INAIL, alcuni contributi ai fondi TFR e ai fondi di solidarietà, nonché le contribuzioni prive di natura previdenziale o solidaristica; è invece compreso il contributo aggiuntivo IVS dello 0,50%.

Periodo di spettanza e scadenze

L’agevolazione si applica alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. La fruizione può essere sospesa solo per maternità obbligatoria e, in ogni caso, deve avvenire a pena di decadenza entro il 28 febbraio 2019; l’ultimo mese utile di competenza è gennaio 2019.

Condizioni generali e divieti

L’incentivo è subordinato alla regolarità contributiva, al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro, all’osservanza dei contratti collettivi e dei principi generali in materia di incentivi. Non spetta se l’assunzione deriva da obblighi di legge o contrattuali, viola diritti di precedenza, avviene in presenza di sospensioni per crisi o riorganizzazione, riguarda lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da soggetti collegati, o se non si registra l’incremento occupazionale richiesto per gli aiuti oltre de minimis.

Aiuti di Stato e incremento occupazionale netto

L’incentivo è fruibile nei limiti del regime de minimis oppure oltre tali limiti se l’assunzione determina un incremento occupazionale netto. Per i giovani 16-24 anni basta l’incremento occupazionale; per i 25-29 anni, oltre all’incremento, occorre una delle condizioni previste dal D.M. 20 marzo 2013 (assenza di impiego regolarmente retribuito, mancanza di titolo di studio secondario o professionale, recente fine formazione senza primo impiego, oppure appartenenza al genere sottorappresentato in settori con forte disparità di genere).

Procedura di domanda e prenotazione

Il datore di lavoro deve presentare all’INPS una domanda preliminare tramite il modulo online "OCC.GIOV." nell’applicazione DiResCo, indicando lavoratore, Regione/Provincia di lavoro, retribuzione media mensile e aliquota contributiva datoriale. L’INPS verifica registrazione e profilazione del giovane presso ANPAL, calcola l’importo, controlla la disponibilità delle risorse e prenota l’importo. La prenotazione resta valida 30 giorni in caso di rigetto per carenza fondi o mancata profilazione; se non si perfeziona, occorre nuova domanda.

Conferma dell’assunzione e termini

Se la prenotazione è accolta, il datore deve effettuare l’assunzione entro 7 giorni di calendario dall’elaborazione positiva e, entro 10 giorni, comunicare l’avvenuta assunzione chiedendo la conferma della prenotazione. Il mancato invio nei termini comporta l’inefficacia della prenotazione. La conferma positiva costituisce ammissione definitiva al beneficio.

Fruizione tramite UniEmens e DMAG

Per i datori non agricoli il beneficio si fruisce tramite conguaglio/compensazione in UniEmens, con codici diversi a seconda che l’incentivo sia entro o oltre de minimis, e con gestione di arretrati, conguagli residui e restituzioni. Per i datori agricoli l’incentivo si utilizza dal II trimestre 2017 tramite DMAG, con codici di autorizzazione G1 e G2 e indicazione del bonus in denuncia. Sono previste regole specifiche per rapporti part-time, somministrazione, cessioni di contratto e trasferimenti d’azienda.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile sono istituiti nuovi conti GAW32150 e GAW32151 per gli incentivi, rispettivamente, entro e oltre de minimis, nonché GAW24150 e GAW24151 per le restituzioni non spettanti. La circolare rinvia inoltre alle variazioni al piano dei conti riportate in allegato.

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