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Sentenza

Sentenza del 29/03/2017 n. 8038 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Equitalia ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale di Bologna, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 50 del D.P.R. n. 602/1973. Secondo Equitalia, la cartella di pagamento notificata al curatore del fallimento della società MG Verniciature s.n.c. avrebbe prodotto effetti anche nei confronti del socio G.G., personalmente fallito, e avrebbe quindi validamente consentito la successiva notifica dell'intimazione di pagamento. Il contribuente ha invece sostenuto che la cartella avrebbe dovuto essergli notificata personalmente, oltre che al curatore, poiché era esposto agli effetti della definitività dell'atto e poteva impugnarlo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Equitalia, confermando la nullità dell'intimazione di pagamento notificata a G.G. L'intimazione non era stata preceduta dalla valida notificazione personale della cartella di pagamento, che era stata notificata soltanto al curatore del fallimento della società. In caso di fallimento personale del socio illimitatamente responsabile, per crediti tributari sorti prima del fallimento o nel periodo d'imposta della dichiarazione, l'atto deve essere notificato sia al curatore sia al contribuente personalmente. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 26

    La notificazione della cartella di pagamento deve essere effettuata in modo valido nei confronti del destinatario dell'atto. Nel caso esaminato, la notifica al solo curatore non era sufficiente nei confronti del socio personalmente fallito.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 50

    L'intimazione di pagamento presuppone, di regola, la precedente valida notificazione della cartella di pagamento. Non è possibile instaurare validamente la fase esecutiva mediante la sola intimazione quando la cartella non sia stata notificata al contribuente.

  • Legge fallimentare, art. 147

    Il fallimento della società di persone si estende ai soci illimitatamente responsabili. Tuttavia, il socio dichiarato personalmente fallito conserva una posizione autonoma rispetto agli atti tributari che possono incidere direttamente sui suoi obblighi e sulla sua responsabilità.

Massime di principio

  • Quando una società di persone e i suoi soci illimitatamente responsabili sono sottoposti a procedure fallimentari, la notifica degli atti tributari può dover essere eseguita sia al curatore sia al socio personalmente fallito, soprattutto per i crediti sorti prima del fallimento o nel periodo d'imposta della sua dichiarazione.
  • La notifica dell'atto al solo curatore non rende automaticamente l'atto opponibile anche al fallito personalmente, se quest'ultimo è direttamente esposto agli effetti patrimoniali o sanzionatori dell'atto e conserva la facoltà di impugnarlo.
  • L'intimazione di pagamento non può normalmente sostituire la cartella di pagamento: se la cartella non è stata validamente notificata al destinatario, l'intimazione successiva può essere dichiarata nulla.
  • La dichiarazione di fallimento trasferisce al curatore la gestione della procedura, ma non elimina ogni interesse o legittimazione personale del fallito rispetto agli atti tributari che producono effetti anche nei suoi confronti.
  • La validità della riscossione deve essere valutata distinguendo tra atti formati dopo il fallimento e atti relativi a crediti sorti anteriormente, nonché tra notifiche destinate alla massa fallimentare e notifiche necessarie nei confronti del debitore personalmente.

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