Cassazione Penale, Ordinanza n. 33312/2026 del 10/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo aspecifica la censura e rilevando che la Corte di appello aveva esercitato correttamente il proprio potere discrezionale, con prescrizioni già idonee a consentire le esigenze rappresentate. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente era stata condannata per il delitto di atti persecutori e la Corte di appello di Napoli aveva sostituito la pena detentiva con la detenzione domiciliare, modulandone le prescrizioni. Con il ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge, lamentando che tra le prescrizioni non fosse stata prevista un'autorizzazione a uscire, almeno a giorni alterni, per soddisfare indispensabili esigenze di vita. La Corte ha rilevato che l'art. 58 della legge n. 689 del 1981 attribuisce al giudice discrezionalità nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive e nella determinazione delle relative prescrizioni, con sindacato di legittimità limitato ai casi di motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. Nel caso concreto la Corte di appello aveva già consentito uscite giornaliere nella fascia oraria 08:00-20:00, nel rispetto del programma di trattamento, nonché uscite per motivi di salute propri e dei familiari conviventi, prevedendo anche la possibilità di chiedere ulteriori modifiche al magistrato di sorveglianza. Il motivo è stato ritenuto aspecifico perché non si confrontava con tale ampia autorizzazione e non spiegava l'impossibilità di provvedere altrimenti alle esigenze dedotte.
Norme richiamate
art. 612-bis c.p.
Norma incriminatrice del delitto di atti persecutori, per il quale era stata irrogata la pena detentiva successivamente sostituita.
art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689
Attribuisce al giudice un potere discrezionale nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive e nella modulazione delle prescrizioni; la relativa motivazione è sindacabile in cassazione quando sia manifestamente illogica o contraddittoria.
art. 616 c.p.p.
Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e, salvo esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La scelta della pena sostitutiva e la modulazione delle relative prescrizioni rientrano nella discrezionalità del giudice, il cui esercizio è censurabile in cassazione, secondo le regole generali, solo quando la motivazione sia manifestamente illogica o contraddittoria.
- È inammissibile per aspecificità il motivo con cui si lamenta l'assenza di autorizzazioni all'uscita senza confrontarsi con le prescrizioni concretamente disposte dal giudice, che già consentano uscite idonee a soddisfare le esigenze dedotte.
- La censura relativa alle prescrizioni della pena sostitutiva deve indicare concretamente perché le autorizzazioni già previste siano insufficienti e perché non sia possibile provvedere altrimenti alle esigenze rappresentate.
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