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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37963/2024 del 16/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di rimessione del procedimento ai sensi degli artt. 45 e 46 c.p.p., richiesta di trasferimento del processo alla autorità giudiziaria di Perugia per presunta mancanza di imparzialità del GIP di Latina. Lamentate "gravi situazioni locali" e motivi di legittimo sospetto con riferimento alla condotta della dott.ssa Giorgia Castriota e della dott.ssa Morselli: presunte pressioni su altri magistrati per ottenere misure cautelari reali nei confronti del Coscione, ostruzione/ritardo nell'esecuzione di provvedimenti di dissequestro e sollecitazioni per l'istanza di fallimento. Richiamata inoltre ordinanza di custodia cautelare nei confronti della Castriota in un procedimento per fatti denunciati dallo stesso Coscione.

La decisione

La richiesta di rimessione è stata rigettata. Il Collegio ha ricordato che la rimessione ha carattere eccezionale e richiede la prova di una "grave situazione locale" esterna alla dialettica processuale, capace di compromettere concretamente l'imparzialità e la libertà di determinazione dei partecipanti al processo. Il ricorrente ha prospettato timori soggettivi e fatti relativi a singoli magistrati senza fornire elementi idonei a dimostrare una situazione ambientale anomala e diffusa. È stato inoltre osservato che l'opposizione del pubblico ministero D'Angeli ad alcune misure smentisce l'esistenza di un'omogenea pressione interna alla procura. Non sono state imposte spese processuali né la sanzione a favore della cassa delle ammende, ritenuta facoltativa e non applicata per non manifesta infondatezza.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.p.

    Disciplina la rimessione del processo ad altra autorità giudiziaria in presenza di gravi situazioni locali; interpretata in senso restrittivo e come rimedio eccezionale che richiede prova di circostanze esterne alla normale dialettica processuale.

  • art. 46 c.p.p.

    Individua l'autorità giudiziaria cui il procedimento può essere rimesso; utilizzato insieme all'art. 45 per giustificare la richiesta di trasferimento.

  • art. 48, comma 6, c.p.p.

    Prevede la facoltà di condanna al pagamento di somme a favore della cassa delle ammende in caso di richieste manifestamente infondate; il Collegio ha ritenuto di non irrogare la sanzione per la non manifesta infondatezza della istanza.

  • art. 6161 c.p.p.

    Citazione presente nel provvedimento come riferimento a oneri/sanzioni processuali; il Collegio ha escluso l'applicazione di tale norma nel caso concreto.

  • Giurisprudenza richiamata (es. Cass. S.U. 28/01/2003 n.13687 e pronunce successive)

    Richiamo a consolidata giurisprudenza che stabilisce il carattere eccezionale della rimessione, la necessità di circostanze gravi e esterne alla dialettica processuale e che il coinvolgimento di singoli magistrati in indagini non è di per sé sufficiente a configurare la grave situazione locale.

Massime di principio

  • La richiesta di rimessione del processo è un rimedio eccezionale: va provata una "grave situazione locale" esterna alla normale dialettica processuale, non bastano timori o supposizioni dell'imputato.
  • Il coinvolgimento o l'inchiesta su singoli magistrati non costituisce automaticamente motivo valido per la rimessione; si richiede un fenomeno diffuso o un concreto pericolo di compromissione dell'imparzialità collegiale.
  • È necessario dimostrare elementi oggettivi e circostanze concrete (fatti, documenti, comportamenti ripetuti e sistematici) che rendano probabile l'influenza sull'ufficio giudiziario nella sede.
  • Disaccordi o dissensi interni fra pubblici ministeri o atti contrastanti all'interno della stessa procura possono indebolire la tesi di un'omogenea pressione locale e quindi la richiesta di trasferimento.
  • Se la richiesta di rimessione viene rigettata per non manifesta infondatezza, il giudice può decidere di non irrogare sanzioni pecuniarie facoltative a carico dell'istante; in ogni caso la pronuncia sul merito non comporta automaticamente condanna per spese.

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