Cassazione Penale, Sentenza n. 37963/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di rimessione del procedimento ai sensi degli artt. 45 e 46 c.p.p., richiesta di trasferimento del processo alla autorità giudiziaria di Perugia per presunta mancanza di imparzialità del GIP di Latina. Lamentate "gravi situazioni locali" e motivi di legittimo sospetto con riferimento alla condotta della dott.ssa Giorgia Castriota e della dott.ssa Morselli: presunte pressioni su altri magistrati per ottenere misure cautelari reali nei confronti del Coscione, ostruzione/ritardo nell'esecuzione di provvedimenti di dissequestro e sollecitazioni per l'istanza di fallimento. Richiamata inoltre ordinanza di custodia cautelare nei confronti della Castriota in un procedimento per fatti denunciati dallo stesso Coscione.
La decisione
La richiesta di rimessione è stata rigettata. Il Collegio ha ricordato che la rimessione ha carattere eccezionale e richiede la prova di una "grave situazione locale" esterna alla dialettica processuale, capace di compromettere concretamente l'imparzialità e la libertà di determinazione dei partecipanti al processo. Il ricorrente ha prospettato timori soggettivi e fatti relativi a singoli magistrati senza fornire elementi idonei a dimostrare una situazione ambientale anomala e diffusa. È stato inoltre osservato che l'opposizione del pubblico ministero D'Angeli ad alcune misure smentisce l'esistenza di un'omogenea pressione interna alla procura. Non sono state imposte spese processuali né la sanzione a favore della cassa delle ammende, ritenuta facoltativa e non applicata per non manifesta infondatezza.
Norme richiamate
art. 45 c.p.p.
Disciplina la rimessione del processo ad altra autorità giudiziaria in presenza di gravi situazioni locali; interpretata in senso restrittivo e come rimedio eccezionale che richiede prova di circostanze esterne alla normale dialettica processuale.
art. 46 c.p.p.
Individua l'autorità giudiziaria cui il procedimento può essere rimesso; utilizzato insieme all'art. 45 per giustificare la richiesta di trasferimento.
art. 48, comma 6, c.p.p.
Prevede la facoltà di condanna al pagamento di somme a favore della cassa delle ammende in caso di richieste manifestamente infondate; il Collegio ha ritenuto di non irrogare la sanzione per la non manifesta infondatezza della istanza.
art. 6161 c.p.p.
Citazione presente nel provvedimento come riferimento a oneri/sanzioni processuali; il Collegio ha escluso l'applicazione di tale norma nel caso concreto.
Giurisprudenza richiamata (es. Cass. S.U. 28/01/2003 n.13687 e pronunce successive)
Richiamo a consolidata giurisprudenza che stabilisce il carattere eccezionale della rimessione, la necessità di circostanze gravi e esterne alla dialettica processuale e che il coinvolgimento di singoli magistrati in indagini non è di per sé sufficiente a configurare la grave situazione locale.
Massime di principio
- La richiesta di rimessione del processo è un rimedio eccezionale: va provata una "grave situazione locale" esterna alla normale dialettica processuale, non bastano timori o supposizioni dell'imputato.
- Il coinvolgimento o l'inchiesta su singoli magistrati non costituisce automaticamente motivo valido per la rimessione; si richiede un fenomeno diffuso o un concreto pericolo di compromissione dell'imparzialità collegiale.
- È necessario dimostrare elementi oggettivi e circostanze concrete (fatti, documenti, comportamenti ripetuti e sistematici) che rendano probabile l'influenza sull'ufficio giudiziario nella sede.
- Disaccordi o dissensi interni fra pubblici ministeri o atti contrastanti all'interno della stessa procura possono indebolire la tesi di un'omogenea pressione locale e quindi la richiesta di trasferimento.
- Se la richiesta di rimessione viene rigettata per non manifesta infondatezza, il giudice può decidere di non irrogare sanzioni pecuniarie facoltative a carico dell'istante; in ogni caso la pronuncia sul merito non comporta automaticamente condanna per spese.
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