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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05101/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio successorio promosso da un fratello del defunto per far dichiarare aperta la successione testamentaria della madre, stabilire quota di legittima e quota disponibile e predisporre il progetto di divisione dell’asse ereditario. Il convenuto aveva contestato la validità del testamento, deducendo l’incapacità psichica e fisica della testatrice, proponendo anche querela di falso e vantando un proprio credito nei confronti dell’attore. In primo grado, dopo CTU sulla capacità di testare e rigetto della ricusazione del consulente, le domande attoree erano state accolte; in appello la decisione era stata confermata. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 51, 52 e 63 c.p.c. e degli artt. 591 n. 3 e 606 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse errato nel respingere la ricusazione del CTU per asserita incompetenza tecnico-professionale, incompetenza che avrebbe integrato una grave ragione di convenienza; ha inoltre reiterato le censure sulla capacità di testare della madre e sulla verosimile falsità della data del testamento. Il controricorrente ha eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per tardività e per mancanza di specifiche censure in appello, oltre che per consolidata giurisprudenza contraria alla tesi del ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse contrario alla giurisprudenza consolidata in tema di nomina del consulente tecnico d’ufficio, poiché la scelta del CTU rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile in cassazione e non richiede specifica motivazione; inoltre ha osservato che l’iscrizione del consulente in un determinato albo non preclude l’incarico in una materia afferente ad altro albo, restando comunque salva la possibilità di contestare il contenuto della consulenza. La Corte ha anche rilevato che l’istanza di ricusazione era stata proposta tardivamente, poiché depositata oltre il termine di almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione previsto dall’art. 192 c.p.c. Sono rimaste assorbite le ulteriori questioni sul testamento e sulla data. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente e non è stata applicata una ulteriore condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.; è stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 51 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la ricusabilità del CTU per gravi ragioni di convenienza; la Corte richiama l’orientamento secondo cui la scelta del CTU resta discrezionale e la ricusazione non può fondarsi, nel caso esaminato, sulla sola asserita incompetenza professionale.

  • art. 52 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina della ricusazione, senza che la Corte ravvisi ragioni per discostarsi dalla giurisprudenza consolidata sulla nomina del CTU.

  • art. 63 c.p.c.

    norma richiamata per estendere al consulente tecnico le regole sulla ricusazione; la Corte afferma che, anche a fronte di tale richiamo, la nomina resta affidata al prudente apprezzamento del giudice.

  • art. 591 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l’invalidità del testamento per incapacità della testatrice, questione rimasta assorbita dall’inammissibilità del ricorso.

  • art. 606 c.c.

    richiamato dal ricorrente insieme all’art. 591 c.c. a sostegno dell’invalidità/disconoscimento del testamento; la Corte non entra nel merito per effetto dell’inammissibilità.

  • art. 360 c.p.c.

    indicati dal ricorrente come parametri del vizio denunciato; la Corte qualifica il motivo come inammissibile perché contrario a giurisprudenza consolidata.

  • art. 192 c.p.c.

    la Corte lo interpreta nel senso che l’istanza di ricusazione del CTU deve essere proposta almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione; nel caso concreto l’istanza è stata depositata tardivamente.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    costituisce la base della declaratoria di inammissibilità, poiché il ricorso si pone in contrasto con orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 96, 3° co., c.p.c.

    richiamato in relazione alla precedente condanna risarcitoria e alla richiesta di ulteriore condanna nel giudizio di legittimità; la Corte esclude i presupposti per applicarla ancora.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    norma richiamata come fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La scelta del consulente tecnico d’ufficio rientra nel potere direttivo e discrezionale del giudice di merito; la scelta è insindacabile in cassazione e non richiede una motivazione specifica, salvo profili diversi e concreti di illegittimità.
  • L’iscrizione del consulente in un determinato albo professionale non impedisce al giudice di conferirgli incarichi relativi a materie riconducibili ad altro albo o, in generale, alla materia ritenuta dal giudice pertinente.
  • La ricusazione del CTU deve essere proposta nei termini processuali previsti; se l’istanza è depositata oltre il termine minimo anteriore all’udienza di comparizione, essa è tardiva e non può essere utilmente esaminata.
  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si ponga in contrasto con un orientamento della Corte di cassazione consolidato e non offra argomenti idonei a indurre a un suo mutamento.
  • Quando il motivo principale è inammissibile, restano assorbite le ulteriori censure che dipendono logicamente e giuridicamente dalla questione principale dedotta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTestamento
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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