Sentenza n. 5009/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza di convocazione finalizzata alla presentazione della domanda per il rilascio di un visto d’ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, la sede diplomatica ha fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 3 novembre 2025. Tale attività amministrativa ha determinato il soddisfacimento della pretesa azionata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento per la presentazione della domanda di visto integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere con il ricorso avverso il silenzio. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione del tempo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento dell’Amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche tenuto conto dell’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione contro il silenzio dell’Amministrazione; il ricorso è divenuto privo di oggetto perché, nel corso del giudizio, l’Amministrazione ha attivato il procedimento richiesto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la fissazione dell’appuntamento necessario per la presentazione di una domanda amministrativa integra il pieno soddisfacimento della pretesa di attivazione del procedimento e comporta la cessazione della materia del contendere, se non residuano ulteriori domande da decidere.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l’Amministrazione abbia posto in essere un’attività concretamente satisfattiva della pretesa azionata, anche quando tale attività consista nell’attivazione del procedimento e non ancora nella definizione finale dell’istanza.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla durata non particolarmente estesa dell’inerzia e dal comportamento collaborativo dell’Amministrazione, che si sia attivata in tempi ragionevoli tenendo conto del rilevante numero di istanze analoghe.
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