Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1211/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202503410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che aveva condannato il Ministero all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per un valore complessivo di 2.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza passata in giudicato della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, notificata all'Amministrazione e rimasta ineseguita. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscere, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, la somma complessiva di 2.500 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. La ricorrente ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza adeguatamente contestare la pretesa. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni pubbliche prima dell'avvio del recupero coattivo di somme di denaro, risultava decorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando il pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il pagamento deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, al netto di eventuali importi già versati, gli accessori di legge ancora dovuti, gli oneri di registrazione, esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che l'importo indicato dalla creditrice non vincola definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi: l'esatta quantificazione deve essere verificata sulla base del titolo, degli eventuali pagamenti parziali e delle norme applicabili, comprese quelle del codice civile sugli interessi. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza della creditrice e da eseguire entro i successivi 120 giorni, senza compenso aggiuntivo trattandosi di funzioni istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza

    Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • artt. 1282 e ss. c.c.

    Forniscono i parametri per determinare misura e decorrenza degli interessi dovuti, senza che i conteggi della creditrice siano vincolanti per l'Amministrazione.

  • art. 1283 c.c.

    È richiamato tra le norme applicabili alla verifica della misura e della decorrenza degli interessi.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiara antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile sulla distrazione.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro ha funzione esecutiva e non costitutiva: il diritto di credito e la sua estensione derivano dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, non dalla sentenza di ottemperanza.
  • Quando l'Amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che la obbliga al pagamento di somme di denaro, decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per le amministrazioni pubbliche, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e assegnare un termine per adempiere.
  • Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione né il commissario ad acta; l'importo dovuto deve essere determinato sulla base del titolo, dei pagamenti eventualmente effettuati e dei criteri legali quanto a misura e decorrenza degli interessi.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione e all'istanza del creditore.
  • Le attività del commissario ad acta possono essere svolte senza compenso aggiuntivo quando rientrano nei compiti istituzionali del dirigente o funzionario pubblico nominato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.