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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29374/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la condanna di due detenuti per avere, in concorso tra loro e con un terzo coimputato, indebitamente detenuto, ricevuto e utilizzato un telefono cellulare all'interno della casa circondariale, in violazione della disciplina penale sulla detenzione di dispositivi di comunicazione in carcere. Uno dei ricorsi lamentava: mancata rinnovazione dell'istruttoria con perizia sul telefono e sui tabulati; insussistenza della prova del ricevimento e dell'uso del dispositivo, che sarebbe stato trovato in una cella diversa; mancanza del dolo; mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; ingiustificato diniego delle attenuanti generiche. L'altro ricorso contestava: la prova che fosse stato l'imputato a effettuare la chiamata risultante a carico dell'utenza intestata alla madre; il diniego dell'art. 131-bis c.p.; il diniego delle attenuanti generiche; l'applicazione della recidiva, ritenuta automatica e priva di adeguata motivazione.

La decisione

La Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, ritenendo infondati tutti i motivi. Ha affermato che la disponibilità del cellulare da parte dei detenuti era provata dalle deposizioni della polizia penitenziaria e dal traffico telefonico, che la detenzione del dispositivo integra già la condotta di indebita ricezione del cellulare in carcere e che il dolo generico era desumibile dalla consapevole richiesta di far usare il telefono per contattare i familiari. Ha inoltre ritenuto non necessaria la rinnovazione dell'istruttoria, non irragionevole il diniego della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, e legittima la motivazione sulla recidiva, anche implicita. Ai ricorrenti è stata infine applicata la condanna al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 391-ter, comma 3, c.p.

    integra il reato la condotta del detenuto che indebitamente dispone di un apparecchio telefonico mobile; la detenzione del cellulare è elemento idoneo a provare la ricezione indebita del dispositivo in ambito carcerario.

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto può essere esclusa con valutazione non irragionevole quando la condotta presenti una significativa gravità, come nel caso di uso del cellulare in carcere con numerose chiamate non autorizzate.

  • art. 99, commi 3 e 4, c.p.

    la recidiva facoltativa comporta un aggravamento legato alle condizioni soggettive dell'imputato e non richiede una motivazione specifica, potendo essere anche implicita.

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso di persone nella detenzione/uso illecito del cellulare in carcere.

Massime di principio

  • Nel delitto di indebita detenzione o disponibilità di un telefono cellulare da parte di un detenuto, la prova del possesso e dell'uso del dispositivo può desumersi da elementi convergenti quali le dichiarazioni degli agenti penitenziari e i tabulati del traffico telefonico, senza che sia decisivo il luogo esatto del rinvenimento se il dispositivo era nella disponibilità del gruppo di detenuti.
  • La ricezione indebita del cellulare può essere inferita dalla stessa detenzione del dispositivo in carcere, poiché il soggetto ristretto non può averne acquisito la disponibilità se non attraverso una condotta illecita.
  • Il dolo generico è integrato dalla consapevolezza dell'illiceità della provenienza e dell'uso del telefono, desumibile anche dalla richiesta del detenuto di far utilizzare il dispositivo per contattare l'esterno.
  • La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è rimessa a una valutazione di indispensabilità: se il giudice di merito dispone già di un compendio probatorio sufficiente e coerente, la mancata perizia non integra vizio di legittimità.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta, valutata nel suo complesso, sia connotata da pluralità di chiamate non autorizzate, uso condiviso del telefono e significativo allarme penitenziario; il giudice conserva un margine discrezionale non sindacabile se adeguatamente motivato.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi la gravità concreta del fatto e il profilo soggettivo dell'imputato; la concessione delle attenuanti non presuppone necessariamente l'assenza di gravità, ma richiede una valutazione complessiva positiva.
  • La recidiva facoltativa può essere motivata anche implicitamente, purché dal contesto della decisione emerga il maggior profilo di pericolosità dell'imputato desunto dai precedenti penali e dalla concreta gravità della condotta.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoCircostanze del reatoProveImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaParte generaleProcesso penale
IstitutiConcorso di personeParticolare tenuità del fattoRecidiva

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