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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23408/2024 del 30/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento per IRPEF e altre imposte relativo all'anno d'imposta 2007, con recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo; la Commissione tributaria regionale aveva confermato, ritenendo che la notifica dell'avviso si fosse perfezionata il 17.12.2014 sulla base dell'avviso di ricevimento, mentre la diversa data apposta sulla busta (19.12.2014) era da considerare erronea. Il contribuente ricorre per cassazione con due motivi: primo, deduce violazione delle norme sulle notificazioni e lamenta che la CTR abbia erroneamente ritenuto tardivo il ricorso; secondo, invoca la violazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c., sostenendo che l'eventuale decadenza derivasse da un errore non a lui addebitabile e chiedendo rimessione in termini. La Corte rileva inoltre che il ricorso contro la sentenza della CTP è inammissibile, perché tale sentenza non è autonomamente ricorribile per cassazione.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nella parte proposta avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale e lo rigetta per il resto. Quanto ai motivi diretti contro la sentenza della CTR, li reputa inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza, poiché il ricorrente non ha trascritto integralmente la relata di notifica e gli atti necessari a valutare la censura. In ogni caso, i motivi sarebbero infondati nel merito: in presenza di contrasto tra la data sull'avviso di ricevimento e quella sulla busta, prevale l'avviso di ricevimento, che ha efficacia probatoria privilegiata; la contestazione della veridicità di tale documento richiede querela di falso, non proposta nel caso concreto. Ne consegue la conferma della tardività del ricorso originario e la condanna del ricorrente alle spese di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 148 c.p.c.

    Richiamato insieme alle altre norme sulle notificazioni per censurare la valutazione della tempestività della notifica dell'avviso di accertamento.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato quale norma sulla notificazione a mezzo posta, nell'ambito della doglianza del ricorrente.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta nullità della notificazione.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dal ricorrente come norma regolatrice della notificazione degli atti impositivi.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    La Corte ne esclude l'applicazione nel caso concreto perché la decadenza non risulta determinata da un evento non addebitabile alla parte.

  • art. 2700 c.c.

    L'avviso di ricevimento, quale atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale in sua presenza.

  • art. 4, comma 3, l. n. 890 del 1982

    L'avviso di ricevimento è il documento idoneo a provare la consegna del plico, la data e l'identità del destinatario.

  • art. 4, comma 4, l. n. 890 del 1982

    Solo se la data di consegna manca o è incerta, i termini decorrono dalla data del timbro postale.

  • d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato indirettamente per il termine di decadenza del ricorso tributario avverso l'avviso di accertamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il ricorso che censuri la notificazione di un atto deve rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo integralmente gli elementi documentali necessari alla verifica della doglianza, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • In tema di notificazione a mezzo posta, quando vi sia contrasto tra la data risultante dall'avviso di ricevimento e quella apposta sulla busta, prevale l'avviso di ricevimento, che integra la relata di notifica e ha fede privilegiata fino a querela di falso.
  • La contestazione della non veridicità dell'avviso di ricevimento richiede, di regola, querela di falso; il giudice può discostarsene senza tale rimedio solo se l'errore materiale sia immediatamente ed ictu oculi riconoscibile dal contenuto stesso dell'atto.
  • La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone un impedimento non imputabile alla parte; non è applicabile quando la decadenza dipenda da una mera tardività non giustificata da causa esterna non addebitabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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