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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5742/2022 del 17/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per nullità del decreto ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p., ritenendo che la Corte di Appello, in esecuzione dell'annullamento parziale disposto dalla Corte di Cassazione, abbia revocato la confisca solo per l'area adibita a parcheggio e non per altre porzioni di terreno che il ricorrente ritiene comunque non soggette a confisca. In particolare censura la mancata revoca della confisca: 1) per la porzione dello stradone di ingresso che per la quasi totalità si trova sulla particella n. 570 ma deborda in quella n. 680; 2) per l'area corrispondente all'ex solarium della piscina (ora destinata a orto). Sostiene che si tratti di temporaneo asservimento e non di trasformazione edilizia tale da giustificare la pertinenzialità o l'inclusione nella confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Richiama la propria precedente pronuncia di annullamento, che aveva limitato la revoca alla sola area parcheggio perché su quella porzione non risultava alcuna reale trasformazione edilizia, ma solo un temporaneo asservimento. Per le altre entità il giudice d'appello aveva motivato in modo adeguato la permanenza della confisca: le opere erano state realizzate nel periodo di pericolosità del soggetto ed erano funzionalmente collegate al complesso agrituristico o non separabili pro-quota per natura e valore. La Corte precisa che il mutamento di destinazione successivo (es. solarium divenuto orto) non incide ai fini della confisca di prevenzione. Per legge il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Articolo invocato come norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente assume violazione delle lettere b) ed e) ma la Corte dichiara il ricorso inammissibile.

  • art. 42 Cost.

    Richiamato in relazione al principio di tutela della proprietà: la confisca deve rispettare il principio di equità e non può estendersi oltre il valore corrispondente all'incremento patrimoniale derivante dall'impiego di risorse illecite, salvo che le addizioni abbiano valore preminente.

  • Giurisprudenza (Sez. 1, Sent. n. 33479 del 04/07/2007)

    concetto di confisca "aggiuntiva" che richiede addizioni o trasformazioni funzionalmente ricollegate al bene principale

    La confisca aggiuntiva presuppone realizzazioni che abbiano mutato il bene preesistente tramite addizioni o trasformazioni connesse funzionalmente; in assenza di ciò può essere revocata la misura ablativa limitatamente alle aree non trasformate.

  • Giurisprudenza (Sez. 2, Sent. n. 27933 del 15/03/2019)

    La confisca può riguardare l'intero bene qualora le addizioni o trasformazioni abbiano natura e valore preminente tale da non consentire una separazione pro-quota del valore.

Massime di principio

  • La revoca della confisca è possibile per le porzioni di terreno su cui non si è realizzata una reale trasformazione edilizia, essendo sufficiente la constatazione di un mero e temporaneo asservimento per escludere la pertinenzialità confiscabile.
  • La confisca "aggiuntiva" richiede addizioni o trasformazioni funzionalmente collegate al bene principale; se tali interventi sono assenti la misura ablativa non può essere estesa a tali porzioni.
  • Se le trasformazioni hanno valore e natura preminente o sono indissolubilmente connesse al bene, la confisca può riguardare l'intero bene e non è sempre possibile una limitazione pro-quota.
  • Il mutamento successivo della destinazione d'uso (es. solarium divenuto orto) non è decisivo ai fini della confisca di prevenzione: rileva la destinazione e la realizzazione originaria durante il periodo di pericolosità e la funzionalità rispetto al complesso.
  • In Cassazione non è possibile rinnovare il sindacato di merito sulla motivazione dei fatti se non per i profili di legge previsti; le censure devono rientrare nelle cause di nullità o violazione di legge ammesse dall'art. 606 c.p.p.

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