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Sentenza

Sentenza n. 4232/2026 - Napoli, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ingiunzione di sgombero e riduzione in pristino di un'insegna luminosa collocata, in parte, su area demaniale oggetto di altra concessione e, in parte, su area demaniale libera

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità portuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l'ingiunzione di sgombero adottata ai sensi dell'art. 54 del Codice della navigazione, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale le aveva ordinato di rimuovere un'insegna costituita da due pali metallici e da una struttura reticolata, collocata in prossimità del ciglio della banchina e ritenuta ostativa al libero accesso e pericolosa per gli utenti. La ricorrente sosteneva che l'insegna fosse presente almeno dal 1932, che fosse stata originariamente ricompresa nella concessione demaniale del 1951 e che le successive modifiche fossero state soltanto adeguamenti tecnici. Ha dedotto: 1) illogicità, contraddittorietà e carenza istruttoria, per non avere l'Amministrazione considerato la concessione del 1951 e la preesistenza dell'insegna, con violazione dell'art. 24 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione; 2) carenza di motivazione, anche in relazione al lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell'opera; 3) violazione dell'art. 7 della l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il Collegio ha rilevato che, benché l'insegna fosse menzionata nella concessione del 1951, essa non risultava autorizzata nelle concessioni successive, né nei relativi grafici e planimetrie. In particolare, l'ultima concessione prevedeva che l'eventuale installazione di insegne pubblicitarie fosse previamente autorizzata dall'Autorità portuale e imponeva di lasciare libera la fascia di 1,80 metri tra il ciglio della banchina e l'area coperta, vietando qualsiasi struttura o arredo in tale spazio. Ne conseguiva la carenza di un titolo valido per il mantenimento dell'insegna e la legittimità dell'ingiunzione di sgombero ex art. 54 del Codice della navigazione. Il giudice ha escluso che la natura asseritamente minore dell'intervento potesse esonerare dalla previa autorizzazione dell'autorità marittima e ha ritenuto irrilevante il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell'opera, poiché il potere sanzionatorio-demolitorio sugli abusi demaniali può essere esercitato anche a distanza di tempo dall'abuso. È stata inoltre ritenuta sufficiente la motivazione fondata sull'accertata demanialità dell'area e sull'assenza di un titolo autorizzativo, trattandosi di un atto dovuto e vincolato. Per la stessa ragione è stata esclusa la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, non potendo il contraddittorio procedimentale condurre all'adozione di un provvedimento diverso, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 24 d.P.R. 328/1952

    La concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall’atto o dalla licenza di concessione

    Il titolo concessorio delimita anche le opere autorizzate; la mera preesistenza di un manufatto o la sua menzione in una concessione risalente non dimostrano la perdurante autorizzazione quando le concessioni successive non lo ricomprendano.

  • art. 54 r.d. 327/1942

    Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell’ordine, provvede d’ufficio, a spese dell’interessato

    In presenza di occupazione abusiva o innovazioni non autorizzate su demanio marittimo, l'Amministrazione esercita un potere-dovere vincolato di ordinare lo sgombero e il ripristino, senza che rilevino la modesta entità dell'intervento o il tempo trascorso dalla sua realizzazione.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio non è necessaria per l'adozione di un provvedimento vincolato quando il contributo partecipativo non potrebbe condurre a un esito diverso.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l'annullabilità dell'atto vincolato se l'Amministrazione dimostra, o risulta evidente, che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Massime di principio

  • L'ingiunzione di sgombero e di riduzione in pristino prevista dall'art. 54 del Codice della navigazione costituisce, in presenza di un'occupazione abusiva o di un'innovazione non autorizzata sul demanio marittimo, un provvedimento vincolato e doveroso.
  • La legittimità della permanenza di un'opera sul demanio marittimo deve risultare da un titolo concessorio valido e attuale; la sua menzione in una concessione risalente non è sufficiente quando le concessioni successive non la ricomprendano o subordinino espressamente l'installazione a una nuova autorizzazione.
  • Per gli interventi realizzati su area demaniale marittima, anche se qualificati come minori o meramente accessori, è necessaria la previa autorizzazione dell'autorità competente quando incidano fisicamente sull'area demaniale o sulla relativa fascia di rispetto.
  • Il potere di ordinare il ripristino per abuso demaniale marittimo può essere esercitato anche a distanza di tempo dalla realizzazione dell'opera, senza che il decorso del tempo determini un affidamento tutelabile alla conservazione dell'abuso.
  • Per un provvedimento vincolato di sgombero di area demaniale è sufficiente una motivazione che richiami la demanialità del bene e l'assenza di un titolo idoneo all'occupazione o all'opera; non è necessaria una specifica ponderazione comparativa di ulteriori interessi privati.
  • L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'annullabilità dell'ingiunzione di sgombero quando, per la natura vincolata del potere esercitato, il contraddittorio procedimentale non avrebbe potuto determinare un contenuto diverso dell'atto.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

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