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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-124/23

Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 8 May 2024. — VB v European Central Bank. — Civil service – ECB staff – Remuneration – Daily subsistence allowance – Refusal to grant the daily subsistence allowance – Articles 4.1.1 and 4.5.1 of the ECB Staff Rules – Legal certainty – Legitimate expectations – Duty to have regard for the welfare of officials – Responsibility. — Case T-124/23

Giurisprudenza europea62023TJ0124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di un dipendente BCE che chiedeva l’annullamento del diniego dell’indennità di soggiorno giornaliera e il risarcimento del danno. La Corte rileva che il trasferimento a Francoforte è avvenuto dopo la fine del periodo di prova, mentre l’indennità è legata alla fase iniziale e precaria dell’impiego. Le comunicazioni interne invocate dal ricorrente non integrano assicurazioni precise e vincolanti, e non possono prevalere sulle Staff Rules.

Reiezione della richiesta di indennità di soggiorno giornaliera a un dipendente BCE che aveva trasferito la residenza a Francoforte dopo la fine del periodo di prova

La questione giuridica

Se la BCE abbia legittimamente negato l’indennità di soggiorno giornaliera perché il trasferimento a Francoforte è avvenuto dopo la scadenza del periodo di prova, nonostante le email interne che indicavano una proroga del termine di trasloco; in particolare, se vi fossero violazione degli articoli 4.1.1 e 4.5.1 delle Staff Rules, del principio di tutela del legittimo affidamento e del dovere di sollecitudine nei confronti del personale, con conseguente diritto al risarcimento del danno.

Principio di diritto

L’indennità di soggiorno giornaliera della BCE spetta solo se il dipendente trasferisce temporaneamente la residenza nel luogo di servizio durante il periodo rilevante connesso alla precarietà iniziale del rapporto, qui il periodo di prova; il solo rispetto del termine procedurale per la richiesta previsto dall’articolo 4.1.1 delle Staff Rules non basta. Le email interne del 29 ottobre e 17 dicembre 2021 non costituivano assicurazioni precise, incondizionate e coerenti idonee a fondare un legittimo affidamento, né la BCE ha violato il dovere di sollecitudine, poiché non può concedersi un beneficio in contrasto con le regole applicabili. Di conseguenza, il diniego dell’indennità è stato confermato e la domanda di risarcimento è stata respinta per il suo stretto collegamento con il rigetto dell’azione di annullamento.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 50a dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 85(3) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 41 delle Conditions of Employment for Staff of the ECB
  • Articoli 8.1.4 e 8.1.5 delle ECB Staff Rules
  • Articoli 4.1.1, 4.5.1, 4.5.3 e 4.5.4 delle ECB Staff Rules
  • Articolo 22 delle Conditions of Employment for Staff of the ECB
  • Articolo 9(a) e 9(c) delle Conditions of Employment for Staff of the ECB
  • Articolo 10(1) dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Decisione BCE/2007/NP5
  • Decisione BCE/2016/NP1

Diniego dell’indennità di soggiorno giornaliera a un dipendente BCE

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un dipendente della BCE contro la decisione con cui l’istituzione ha rifiutato il pagamento dell’indennità di soggiorno giornaliera. Il Tribunale esamina anche una domanda risarcitoria connessa al preteso illecito del diniego.

Fatti e procedimento amministrativo

Il ricorrente aveva stipulato un contratto a tempo determinato con la BCE, soggetto a un periodo di prova di sei mesi, scaduto il 31 dicembre 2021. Durante il 2021 aveva ricevuto due email dell’ufficio HR che, in ragione della pandemia da COVID-19 e del telelavoro obbligatorio, prorogavano il termine per il trasferimento nell’area di Francoforte, indicando però che le circostanze individuali sarebbero state valutate caso per caso.

Il ricorrente si è trasferito per la prima volta a Francoforte il 21 marzo 2022 e ha chiesto il pagamento dell’indennità il 1 aprile 2022. La BCE ha respinto la domanda perché il periodo di prova era già terminato. Sono seguiti una richiesta di riesame amministrativo e un reclamo, entrambi rigettati.

Oggetto delle domande

Il ricorrente chiedeva:

  • l’annullamento del diniego dell’indennità;
  • l’annullamento del rigetto del riesame amministrativo e del reclamo;
  • il risarcimento del danno materiale pari all’importo dell’indennità negata, oltre a un euro per il danno non patrimoniale.

Il Tribunale ricorda che gli atti di rigetto del riesame e del reclamo non hanno contenuto autonomo rispetto alla decisione iniziale, sicché l’atto effettivamente impugnabile è il diniego originario.

Normativa rilevante

Il Tribunale si fonda soprattutto su:

  • articolo 4.1.1 delle ECB Staff Rules, che prevede un termine entro cui chiedere i benefici all’assunzione;
  • articolo 4.5.1 delle Staff Rules, che disciplina l’indennità di soggiorno;
  • articoli 4.5.3 e 4.5.4 delle Staff Rules, relativi al pagamento anticipato e alla restituzione parziale;
  • articolo 22 delle Conditions of Employment, che collega i benefici all’assunzione al trasferimento nel luogo di servizio;
  • articoli 9(a) e 9(c) delle Conditions of Employment, che impongono di interpretare le regole del personale BCE alla luce dei principi e della giurisprudenza applicabili al personale di altre istituzioni UE;
  • articolo 10(1) dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari, richiamato in via interpretativa.

Primo motivo: interpretazione delle Staff Rules

Il ricorrente sosteneva che l’unico termine rilevante fosse quello dell’articolo 4.1.1, cioè il termine annuale per chiedere il beneficio dopo la fine del periodo di prova. Sosteneva inoltre che nessuna norma imponesse di trasferirsi durante il periodo di prova.

Il Tribunale respinge tale impostazione: l’articolo 4.1.1 disciplina solo il termine procedurale per presentare la domanda, mentre i presupposti sostanziali dell’indennità sono previsti dall’articolo 4.5.1. Tale disposizione, letta insieme all’articolo 22 delle Conditions of Employment, esige un trasferimento temporaneo nel luogo di servizio durante la fase iniziale del rapporto.

Richiamando la finalità dell’indennità nell’ambito della giurisprudenza relativa all’allegato VII dello Statuto dei funzionari, il Tribunale osserva che il beneficio compensa i disagi della situazione di precarietà tipica del periodo di prova, quando il dipendente mantiene temporaneamente due residenze. Poiché il ricorrente si è trasferito il 21 marzo 2022, cioè dopo la fine del periodo di prova, non soddisfaceva più tale condizione.

Effetto delle email del 29 ottobre e 17 dicembre 2021

Il Tribunale affronta poi le email invocate dal ricorrente. Tali messaggi avevano prorogato, in via eccezionale, il termine di trasloco fino al 1 febbraio 2022 e poi fino al 21 marzo 2022, ma avevano anche precisato che le situazioni individuali sarebbero state valutate dall’amministrazione.

Secondo il Tribunale, quelle email non potevano essere lette nel senso di autorizzare il trasferimento dopo la fine del periodo di prova. Il termine prorogato era cumulativo rispetto alla condizione del trasferimento durante il periodo di prova, non sostitutivo di essa. Pertanto, il fatto che il ricorrente abbia rispettato il termine finale del 21 marzo 2022 non è sufficiente, perché il trasferimento è avvenuto quando il periodo di prova era ormai concluso.

Tutela del legittimo affidamento

Il ricorrente invocava il principio della tutela del legittimo affidamento, sostenendo di aver ricevuto assicurazioni chiare e coerenti.

Il Tribunale ricorda che tale principio opera solo in presenza di assicurazioni precise, incondizionate e coerenti provenienti da una fonte autorizzata. Nel caso di specie, né le Staff Rules né le email interne fornivano una garanzia individualizzata del diritto all’indennità. Le comunicazioni erano di carattere generale e preliminare, invitavano i destinatari a contattare l’amministrazione per la propria situazione personale e non contenevano una valutazione specifica del caso del ricorrente.

Ne deriva che non vi erano le condizioni per riconoscere un legittimo affidamento tutelabile.

Dovere di sollecitudine verso il personale

Il ricorrente invocava anche la violazione del dovere di sollecitudine, lamentando incertezza e incoerenza nella comunicazione della BCE.

Il Tribunale richiama il principio secondo cui l’amministrazione deve considerare sia l’interesse del servizio sia quello del dipendente, ma sempre entro i limiti delle norme vigenti. Poiché il ricorrente non soddisfaceva le condizioni sostanziali per l’indennità, la BCE non poteva riconoscerla in contrasto con le Staff Rules. Inoltre, il ricorrente avrebbe potuto chiedere chiarimenti individuali all’amministrazione, come indicato nelle email, ma lo ha fatto solo poco prima del trasferimento.

Domanda di risarcimento

La domanda di risarcimento è respinta perché strettamente connessa alla domanda di annullamento. Non essendo stata accertata alcuna illegittimità nel diniego dell’indennità, viene meno anche il presupposto della responsabilità della BCE per il danno materiale e non materiale lamentato.

Dispositivo e principio affermato

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna VB alle spese.

Il principio desumibile è che, per ottenere l’indennità di soggiorno giornaliera prevista dalle regole del personale BCE, il dipendente deve trasferire temporaneamente la residenza nel luogo di servizio nel periodo in cui permane la situazione di precarietà che giustifica il beneficio; una proroga del termine logistico di trasloco non elimina tale requisito sostanziale. Le comunicazioni interne di carattere generale non sono sufficienti a fondare un legittimo affidamento se non contengono un’assicurazione individuale, precisa e incondizionata.

Come è indicizzato

Materiepubblico impiego ueretribuzione del personaleindennità di soggiornolegittimo affidamentoresponsabilità extracontrattuale

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