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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-630/21

Judgment of the General Court (Eighth Chamber, Extended Composition) of 8 May 2024. — Çolakoğlu Metalurji AŞ and Çolakoğlu Dış Ticaret AŞ v European Commission. — Dumping – Imports of certain hot-rolled flat products of iron, non-alloy or other alloy steel originating in Türkiye – Definitive anti-dumping duties – Implementing Regulation (EU) 2021/1100 – Adjustment – Article 2(10)(b), (i) and (j) of Regulation (EU) 2016/1036 – Functions similar to those of an agent working on a commission basis – Single economic entity – Import duties – Calculation of the dumping margin – Hedging gains and losses – Manifest error of assessment – Right to be heard. — Case T-630/21

Giurisprudenza europea62021TJ0630

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di due società turche contro il regolamento antidumping definitivo sui prodotti piani laminati a caldo d’acciaio. Ha ritenuto legittimo l’aggiustamento del prezzo all’esportazione per commissioni pagate a una società collegata, escludendo che le due società formassero un unico ente economico. Ha inoltre confermato il rigetto delle richieste di duty drawback, di calcolo periodico del margine di dumping e di aggiustamento per coperture valutarie.

annullamento respinto di un regolamento antidumping: criteri per l’aggiustamento del prezzo all’esportazione ex articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2016/1036, in particolare per commissioni, duty drawback, calcolo periodico del dumping e coperture valutarie

La questione giuridica

Se la Commissione abbia commesso errori di diritto o manifesti errori di valutazione nel: (i) considerare ÇOTAŞ come agente che opera a commissione e non come parte di un unico ente economico con il produttore; (ii) effettuare un aggiustamento per commissioni superiore alla commissione pattuita, applicando per analogia l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base; (iii) respingere l’aggiustamento per dazi/import charges su input non effettivamente pagati; (iv) rifiutare un calcolo mensile o trimestrale del margine di dumping; (v) negare un aggiustamento per guadagni/perdite di copertura valutaria ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j).

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che, in materia antidumping, la Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità nel valutare la comparabilità tra valore normale e prezzo all’esportazione e può fondarsi su un insieme di indizi per escludere l’esistenza di un unico ente economico tra produttore e trader collegato. Quando il trader svolge funzioni tipiche di un agente che opera a commissione, l’aggiustamento ex articolo 2, paragrafo 10, lettera i), è legittimo anche se la commissione pattuita è fissa e, per quantificarla, la Commissione può tener conto per analogia di un profitto ragionevole e di dati relativi a un operatore indipendente, purché non alteri la sostanza dell’aggiustamento e rispetti il diritto di difesa. Il Tribunale ha inoltre confermato che non si può ottenere l’aggiustamento ex articolo 2, paragrafo 10, lettera b), per oneri doganali non effettivamente sopportati né pretendere un calcolo mensile o trimestrale del dumping senza dimostrare un reale impatto sulla comparabilità dei prezzi. Infine, ha escluso l’aggiustamento per coperture valutarie quando la conversione considerata dalla Commissione non coincide con la copertura invocata.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 2, paragrafo 9, regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 2, paragrafo 10, lettere b), i) e j), regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 2, paragrafo 11, regolamento (UE) 2016/1036
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/9
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 2.4 dell’Accordo antidumping GATT 1994

Aggiustamenti antidumping per commissioni, dazi e coperture valutarie: ricorso contro il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100

Il Tribunale, Sezione ottava in composizione ampliata, ha esaminato un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da due società turche contro il regolamento che ha imposto dazi antidumping definitivi sulle importazioni nell’Unione di prodotti piani laminati a caldo di ferro o acciaio non legato o di altri acciai legati originari della Türkiye. La controversia riguarda soprattutto la corretta applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base (UE) 2016/1036 e la portata del controllo giurisdizionale sulle valutazioni economiche della Commissione.

Fatti e procedimento amministrativo

La Commissione ha avviato l’inchiesta antidumping il 14 maggio 2020, riferita al periodo d’inchiesta 1 gennaio-31 dicembre 2019. Le ricorrenti, Çolakoğlu Metalurji AŞ e ÇOTAŞ, sono state incluse nel campione degli esportatori turchi. Dopo la fase istruttoria, la Commissione ha adottato un dazio provvisorio del 7,6% con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/9 e, successivamente, il regolamento impugnato, fissando per le esportazioni delle ricorrenti un dazio definitivo del 7,3%.

Questioni sottoposte al Tribunale

Le ricorrenti hanno dedotto quattro motivi principali:

  • violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base e manifesto errore di valutazione sull’esistenza di un unico ente economico;
  • violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), sul rifiuto dell’aggiustamento per import charges e imposte indirette;
  • manifesto errore di valutazione per aver rifiutato il calcolo mensile o trimestrale del margine di dumping;
  • violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), per il diniego dell’aggiustamento relativo a guadagni e perdite su coperture valutarie.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • articolo 263 TFUE;
  • regolamento (UE) 2016/1036, soprattutto articoli 2, paragrafi 9, 10 e 11, con riferimento alle lettere b), i) e j) del paragrafo 10;
  • articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
  • articolo 2.4 dell’Accordo antidumping GATT 1994.

Primo motivo: commissioni e unico ente economico

Il nucleo della decisione riguarda l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. Il Tribunale ricorda che l’istituzione di un unico ente economico tra produttore ed entità collegata che cura le esportazioni impedisce l’aggiustamento per commissioni, poiché i costi del servizio sarebbero già incorporati nel prezzo. Tuttavia, per stabilire se il trader collegato svolga funzioni simili a quelle di un agente che opera a commissione, occorre guardare alla realtà economica complessiva e non alla sola struttura societaria.

La Commissione aveva valorizzato diversi elementi: un contratto quadro che prevedeva una commissione fissa di 1 USD per tonnellata; la ripartizione delle funzioni, in base alla quale ÇOTAŞ svolgeva attività operative di esportazione (verifica delle lettere di credito, documenti doganali, caricamento e procedure di esportazione), mentre il produttore conservava le funzioni commerciali centrali (ricerca clienti, negoziazione di prezzo, condizioni e tempi di carico); l’esistenza di vendite dirette all’esportazione da parte del produttore; la presenza di vendite interne dirette senza intermediazione; il controllo quasi totale del capitale sociale; la sede comune.

Il Tribunale ha ritenuto che tali indizi, letti insieme, fossero sufficienti per concludere che ÇOTAŞ non era un mero dipartimento commerciale interno ma operava come agente che presta servizi per l’esportazione. Ha osservato che il fatto che la società collegata fosse controllata dalla produttrice o avesse sede nello stesso edificio non basta, da solo, a dimostrare un unico ente economico. La presenza di una commissione, anche fissa, e la conservazione di un margine minimo in capo a ÇOTAŞ sono state considerate incompatibili con l’idea di un dipartimento interno integrato.

Quantificazione dell’aggiustamento per commissioni

Quanto alla doglianza secondo cui l’aggiustamento avrebbe superato la commissione effettivamente pattuita, il Tribunale ha chiarito che la commissione prevista nel contratto era reale, ma che la Commissione poteva ritenerla non conforme alle condizioni di mercato perché influenzata dal rapporto infragruppo. In tale prospettiva, l’istituzione poteva, per quantificare l’aggiustamento, prendere a riferimento un profitto ragionevole e applicare per analogia l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

Il Tribunale ha respinto l’argomento secondo cui l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), consentirebbe solo di dedurre la commissione effettivamente pagata e non un importo “corretto”. Ha ritenuto che la finalità della norma sia garantire un confronto equo e che, quando il rapporto tra le parti altera la remunerazione, la Commissione possa correggere l’importo per riflettere una remunerazione a valori di mercato. Anche il diritto di essere ascoltati è stato considerato rispettato, poiché la disclosure provvisoria aveva già informato le ricorrenti del fondamento dell’aggiustamento.

Secondo motivo: rifiuto dell’aggiustamento per import charges e imposte indirette

Sul secondo motivo, il Tribunale ha confermato che l’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), richiede che i dazi o le imposte siano effettivamente sopportati e incidano sulla comparabilità dei prezzi. Le ricorrenti sostenevano che, in regime di inward processing, il solo fatto che i dazi esistano sugli input altera comunque i prezzi interni. Il Tribunale non ha accolto questa tesi: le ricorrenti non avevano dimostrato né il pagamento effettivo del dazio sugli input utilizzati per le vendite esportate, né che tale onere si riflettesse realmente nel prezzo delle vendite domestiche.

Il Tribunale ha inoltre ribadito che la Commissione non è tenuta a rispondere a ogni singolo argomento se la motivazione della decisione indica i fattori essenziali. La censura di violazione del principio di buona amministrazione è stata quindi respinta.

Terzo motivo: rifiuto del calcolo mensile o trimestrale del dumping

Le ricorrenti lamentavano che l’utilizzo di medie annuali occultasse forti oscillazioni di prezzo e di volumi, rendendo il confronto non equo. Il Tribunale ha ricordato che la scelta del metodo di calcolo del dumping implica valutazioni economiche complesse e che il suo sindacato è limitato al controllo dell’assenza di errore manifesto.

La Corte ha osservato che le ricorrenti non avevano dimostrato, con dati concreti, che le variazioni dei costi o della distribuzione temporale delle vendite incidessero realmente sulla comparabilità dei prezzi. Le esempi addotti erano ritenuti isolati, ipotetici o insufficientemente rappresentativi rispetto ai 23 prodotti interessati. Inoltre, la Commissione aveva evidenziato che le vendite si erano distribuite durante tutto il periodo d’inchiesta e che le fluttuazioni trimestrali, pur esistenti, non imponevano di abbandonare il metodo annuale. Nessun errore manifesto è stato quindi ravvisato.

Quarto motivo: coperture valutarie e articolo 2, paragrafo 10, lettera j)

In relazione alle hedging gains and losses, il Tribunale ha chiarito che la disposizione invocata riguarda la conversione valutaria quando la comparazione richiede il passaggio tra valute. Nel caso di specie, la Commissione aveva convertito direttamente i prezzi in lire turche; i contratti di copertura riguardavano invece il tasso euro-dollaro e non la conversione rilevante ai fini del confronto effettuato dalla Commissione. Per questo motivo, tali coperture sono state considerate irrilevanti.

Le ulteriori censure sulle motivazioni aggiuntive contenute nel regolamento impugnato sono state dichiarate inoperanti, perché la sola irrilevanza della copertura invocata era sufficiente a giustificare il diniego dell’aggiustamento.

Ragionamento complessivo e dispositivo

Nel complesso, il Tribunale ha ribadito che, nelle misure di difesa commerciale, la Commissione gode di ampia discrezionalità tecnica ed economica, sindacabile solo in caso di errore manifesto, sviamento o violazione delle forme essenziali. Ha ritenuto che, nel caso concreto, la Commissione avesse raccolto indizi coerenti e sufficienti per escludere l’unico ente economico, correggere la commissione infragruppo, respingere il duty drawback, mantenere il metodo annuale di calcolo del dumping e negare l’aggiustamento per hedging.

Il ricorso è stato quindi integralmente respinto e le ricorrenti sono state condannate alle spese.

Principi affermati

  • Per stabilire se un trader collegato svolga funzioni simili a quelle di un agente che opera a commissione, conta la realtà economica complessiva del rapporto, non la sola controllo societario.
  • Una commissione pattuita infra-gruppo può essere corretta dalla Commissione se non riflette una remunerazione a condizioni di mercato.
  • L’aggiustamento ex articolo 2, paragrafo 10, lettera b), presuppone oneri effettivamente sopportati e dimostrata incidenza sulla comparabilità dei prezzi.
  • Il calcolo del margine di dumping su base annuale può essere mantenuto se le parti non dimostrano un concreto effetto distorsivo delle oscillazioni temporali sui prezzi confrontati.
  • Le coperture valutarie sono rilevanti solo se riguardano la conversione effettivamente necessaria nel confronto tra prezzo all’esportazione e valore normale.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commerciale comunedeterminazione del prezzo all’esportazioneaggiustamenti nel calcolo del dumpingdiritto di essere ascoltati

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