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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-75/22

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'8 maggio 2024. — Commissione europea contro Repubblica ceca. — Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2005/36/CE – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Articolo 3, paragrafo 1, lettere g) e h) – Obbligo per gli Stati membri di assicurare che le autorità competenti dello Stato membro ospitante determinino lo status delle persone che svolgono un tirocinio di adattamento o si preparano a una prova attitudinale – Articolo 7, paragrafo 3 – Obbligo per gli Stati membri di garantire segnatamente ai veterinari e agli architetti la possibilità di effettuare prestazioni, nell’ambito della libera prestazione di servizi, con il titolo professionale dello Stato membro ospitante – Articolo 45, paragrafo 2, lettere c), f) e, in parte, lettera e) – Obbligo per gli Stati membri di assicurare che i titolari di un titolo di formazione in farmacia, rilasciato da un istituto universitario o da un istituto di livello riconosciuto come equivalente, che soddisfi i requisiti dell’articolo 44 di tale direttiva siano autorizzati ad accedere ed esercitare almeno le attività di cui all’articolo 45, paragrafo 2, di detta direttiva, con l’eventuale riserva, laddove appropriata, di un’esperienza professionale complementare – Articolo 51, paragrafo 1 – Obbligo per gli Stati membri di assicurare che l’autorità competente dello Stato membro ospitante disponga di un termine di un mese per accusare ricevuta della domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali e per informare eventualmente il richiedente dei documenti mancanti – Mancata trasposizione nel diritto nazionale. — Causa C-75/22

Giurisprudenza europea62022CJ0075

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un ricorso per inadempimento della Commissione contro la Repubblica ceca, ha accertato una trasposizione incompleta della direttiva 2005/36 in tre punti: status dei tirocinanti/prova attitudinale, uso del titolo professionale per veterinari e architetti in prestazione temporanea e termine di un mese per la ricevuta della domanda di riconoscimento. Le altre censure della Commissione sono state in parte respinte e in parte dichiarate irricevibili per ampliamento dell’oggetto della controversia o difetto di precisione. Quanto alle spese, ciascuna parte è stata condannata alle proprie.

Inadempimento della Repubblica ceca per mancata trasposizione di alcune disposizioni della direttiva 2005/36 sul riconoscimento delle qualifiche professionali, in particolare su status di tirocinanti/prova attitudinale, titolo professionale in libera prestazione di servizi per veterinari e architetti, e termine di ricevuta della domanda di riconoscimento.

La questione giuridica

La Corte è chiamata a stabilire se la Repubblica ceca abbia correttamente trasposto la direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, in relazione: al dovere di determinare lo status dei tirocinanti migranti e dei richiedenti che si preparano a una prova attitudinale; alla possibilità per veterinari e architetti di prestare servizi con il titolo professionale dello Stato membro ospitante; all’obbligo di accusare ricevuta della domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali entro un mese e di informare dei documenti mancanti. La Corte si pronuncia anche su varie eccezioni di irricevibilità per difetto di coerenza o per ampliamento dell’oggetto del ricorso.

Principio di diritto

La Corte afferma che uno Stato membro deve recepire in modo chiaro, preciso e vincolante le disposizioni della direttiva 2005/36 che attribuiscono diritti ai professionisti: in particolare deve prevedere norme specifiche sullo status del tirocinante migrante e del richiedente alla prova attitudinale, consentire ai veterinari e agli architetti di prestare servizi usando il titolo professionale dello Stato membro ospitante e garantire un termine di un mese per accusare ricevuta della domanda di riconoscimento e segnalare eventuali documenti mancanti. Il ricorso è accolto solo in parte: sono respinte o dichiarate irricevibili le censure relative a libera prestazione di servizi e farmacisti, mentre restano accolte le censure sopra indicate.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Articolo 288 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 17, paragrafo 1, TUE
  • Direttiva 2005/36/CE
  • Direttiva 2013/55/UE
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettere g) e h), direttiva 2005/36/CE
  • Articolo 6, primo comma, lettera b), direttiva 2005/36/CE
  • Articolo 6, secondo comma, direttiva 2005/36/CE
  • Articolo 7, paragrafo 3, direttiva 2005/36/CE
  • Articolo 21, paragrafo 1, direttiva 2005/36/CE
  • Articolo 21, paragrafo 6, direttiva 2005/36/CE
  • Articolo 31, paragrafo 3, direttiva 2005/36/CE
  • Articolo 44, direttiva 2005/36/CE
  • Articolo 45, paragrafi 2 e 3, direttiva 2005/36/CE
  • Articolo 50, paragrafo 1, direttiva 2005/36/CE
  • Articolo 51, paragrafo 1, direttiva 2005/36/CE
  • Allegato VII, punto 1, lettere d) ed e), direttiva 2005/36/CE
  • Articolo 54, direttiva 2005/36/CE
  • Articolo 63, direttiva 2005/36/CE

Mancata trasposizione della direttiva 2005/36 da parte della Repubblica ceca

Si tratta di un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE promosso dalla Commissione europea contro la Repubblica ceca in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. La controversia riguarda il recepimento di varie disposizioni della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE.

Fatti e procedimento

La Commissione, dopo lettera di diffida, parere motivato e parere motivato complementare, ha adito la Corte sostenendo che il diritto ceco non trasponesse correttamente diverse disposizioni della direttiva. La Repubblica ceca ha contestato sia la ricevibilità di varie censure sia la loro fondatezza.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare gli articoli 3, 6, 7, 21, 31, 44, 45, 50, 51 e 54 della direttiva 2005/36/CE, oltre all’allegato VII, punto 1, lettere d) ed e). Sul piano generale rilevano anche gli articoli 258 e 288 TFUE e gli articoli 4, paragrafo 3, e 17, paragrafo 1, TUE.

Prima censura: status di tirocinanti e candidati alla prova attitudinale

La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Repubblica ceca e accerta l’inadempimento. Osserva che l’articolo 3, paragrafo 1, lettere g) e h), della direttiva 2005/36 richiede che gli interessati dispongano di uno status giuridico determinato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante, con regole chiare e specifiche. Il diritto ceco conteneva norme sulle modalità del tirocinio e della prova, ma non disciplinava in modo sufficiente lo status delle persone interessate.

Seconda censura: libera prestazione di servizi e iscrizione a un ente di previdenza sociale

La seconda censura è respinta in quanto irricevibile. La Corte rileva che la Commissione ha modificato in modo sostanziale l’oggetto della contestazione tra fase precontenziosa e ricorso, spostandosi dalla mancata trasposizione della dispensa dall’iscrizione a un ente di previdenza sociale alla critica di specifici requisiti del diritto ceco relativi ai contratti con le casse malattia. Anche la parte relativa all’obbligo di informazione ex articolo 6, secondo comma, è dichiarata irricevibile per difetto di coerenza e precisione.

Terza censura: uso del titolo professionale per veterinari e architetti

La Corte accoglie la censura. Per i veterinari e gli architetti, cui si applica il riconoscimento automatico dei titoli ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, l’articolo 7, paragrafo 3, impone che la prestazione sia effettuata con il titolo professionale dello Stato membro ospitante. Il diritto ceco non prevedeva norme abbastanza chiare e precise in tal senso: per i veterinari esisteva una disciplina sul "veterinario ospite" ma non sul titolo professionale; per gli architetti la norma sull’"architetto abilitato" era formulata in modo impreciso.

Quarta e quinta censure: farmacisti e requisiti di formazione specialistica

La quarta censura, relativa alla coesistenza di professioni di infermiere e ai rischi di confusione, è dichiarata irricevibile perché la Commissione ha modificato l’oggetto della contestazione rispetto al parere motivato. Anche la quinta censura, concernente l’articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2005/36 e i requisiti di competenze specialistiche per i farmacisti, è dichiarata irricevibile per mutamento dell’oggetto della controversia tra lettera di diffida e parere motivato.

Sesta censura: riconoscimento dell’esperienza professionale complementare dei farmacisti

La sesta censura è respinta. La Corte osserva che essa dipendeva dalla questione, già respinta in sede di quinta censura, dell’ambito di applicazione dell’articolo 45, paragrafo 2, della direttiva. Poiché tale questione non poteva essere riesaminata a causa dell’irricevibilità della quinta censura, la censura sulla prova dell’esperienza professionale complementare non può essere accolta.

Settima censura: documenti richiesti ai fini del riconoscimento delle qualifiche

La Corte respinge la censura in quanto infondata. Pur rilevando che talune norme del diritto ceco erano formulate in modo poco chiaro, la Corte considera che la Commissione non ha dimostrato in modo sufficiente che la Repubblica ceca non garantisse, con il proprio sistema normativo complessivo, il rilascio dei documenti di cui all’allegato VII, punto 1, lettere d) ed e), entro il termine di due mesi previsto dalla direttiva.

Ottava censura: ricevuta della domanda entro un mese

La Corte accoglie la censura. L’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2005/36 impone un termine di un mese per accusare ricevuta della domanda di riconoscimento e per informare l’interessato dei documenti mancanti. Le norme ceca invocate, di carattere generale, non recepivano con sufficiente chiarezza e precisione tali obblighi specifici.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 2005/36 per la mancata trasposizione corretta degli articoli 3, paragrafo 1, lettere g) e h), 7, paragrafo 3, e 51, paragrafo 1. Il ricorso è respinto per il resto. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Come è indicizzato

Materiericonoscimento delle qualifiche professionalilibera prestazione di serviziprofessioni regolamentatefarmaciaveterinaria e architettura

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