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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-28/22

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell' 8 maggio 2024 (Estratti). — Ryanair DAC contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Mercato tedesco del trasporto aereo – Aiuto per la ristrutturazione concesso dalla Germania a favore di una compagnia aerea – Modifica delle condizioni dei prestiti concessi dalla Germania e cancellazione parziale di debiti – Decisione di non sollevare obiezioni – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Ricevibilità – Salvaguardia dei diritti procedurali – Difficoltà serie – Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Punto 67 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà – Condivisione degli oneri. — Causa T-28/22

Giurisprudenza europea62022TJ0028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha accolto il ricorso di Ryanair e annullato la decisione con cui la Commissione aveva autorizzato un aiuto per la ristrutturazione a favore di Condor. La censura decisiva riguardava la mancata applicazione del punto 67 degli orientamenti S&R, che richiede una partecipazione ragionevole dello Stato ai futuri incrementi di valore del beneficiario quando l’aiuto rafforza il capitale proprio. Secondo il Tribunale, la misura includeva una riduzione dell’indebitamento e quindi rientrava nell’ambito di tale punto, che la Commissione avrebbe dovuto esaminare espressamente.

Aiuti di Stato alla ristrutturazione: annullamento della decisione della Commissione che autorizzava, senza adeguata verifica del punto 67 degli orientamenti S&R, la modifica di prestiti e la cancellazione parziale di debiti a favore di Condor

La questione giuridica

Se la Commissione, nell’autorizzare un aiuto per la ristrutturazione concesso dalla Germania a Condor mediante modifica di prestiti COVID-19 e cancellazione parziale di debiti, fosse incorsa in errore nel ritenere che il punto 67 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione non si applicasse alla misura, e quindi nel non verificare se essa garantisse allo Stato una quota ragionevole dei futuri incrementi di valore del beneficiario; connessamente, se tale omissione imponesse di ritenere sussistenti difficoltà serie tali da far sorgere dubbi sulla compatibilità dell’aiuto.

Principio di diritto

Il Tribunale ha annullato la decisione impugnata perché la Commissione non poteva, senza nutrire dubbi, escludere che una misura di aiuto consistente anche in una riduzione parziale dell’indebitamento rientrasse nel punto 67 degli orientamenti S&R. Tale punto si applica a qualsiasi aiuto di Stato che rafforzi la posizione del beneficiario in termini di capitale proprio, incluse le riduzioni dell’indebitamento, e impone di verificare che l’aiuto sia concesso a condizioni tali da assicurare allo Stato una quota ragionevole dei futuri incrementi di valore del beneficiario. La sola esistenza di un rimborso residuo del debito non cancellato non basta a soddisfare tale requisito.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE
  • Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (orientamenti S&R), punti 9, 11, 65, 66, 67, 68, 87 e 90
  • Comunicazione COM(2012) 209 final dell'8 maggio 2012 relativa alla modernizzazione degli aiuti di Stato dell'Unione

Aiuti di Stato alla ristrutturazione a favore di Condor e controllo della decisione della Commissione

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto da Ryanair DAC contro la decisione della Commissione che aveva autorizzato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, un aiuto per la ristrutturazione a favore di Condor Flugdienst GmbH nel mercato tedesco del trasporto aereo. La misura consisteva nella modifica delle condizioni di prestiti COVID-19, nell’annullamento parziale di debiti e nella cancellazione di interessi dovuti.

Parti e contesto processuale

La ricorrente è Ryanair DAC. La convenuta è la Commissione europea. Intervengono a sostegno della Commissione la Repubblica federale di Germania e Condor Flugdienst GmbH. Il Tribunale era chiamato a verificare la legittimità della decisione di non sollevare obiezioni adottata dalla Commissione in materia di aiuti di Stato.

Questione centrale

Il punto decisivo del ricorso riguarda la corretta applicazione del punto 67 degli orientamenti S&R. Ryanair sosteneva che la Commissione non avesse verificato se la misura garantisse alla Germania una quota ragionevole dei futuri incrementi di valore di Condor, nonostante la misura rafforzasse la posizione della beneficiaria in termini di capitale proprio. La Commissione replicava che quel requisito si applicherebbe solo ai conferimenti di capitale e non alle riduzioni dell’indebitamento.

Normativa e orientamenti rilevanti

Il Tribunale richiama:

  • articolo 263 TFUE, base del ricorso;
  • articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, base sostanziale della decisione impugnata;
  • gli orientamenti S&R, in particolare i punti 65, 66, 67 e 68;
  • la comunicazione COM(2012) 209 final sulla modernizzazione degli aiuti di Stato.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale osserva anzitutto che la Commissione non aveva esaminato nella decisione impugnata la conformità della misura al punto 67 degli orientamenti S&R. Non risultava infatti alcuna valutazione sulla possibilità che la Germania ottenesse una quota ragionevole dei futuri incrementi di valore di Condor.

Sul piano letterale, il Tribunale rileva che il punto 67 si applica a "qualsiasi aiuto di Stato che rafforzi la posizione del beneficiario in termini di capitale proprio". Il punto 65 cita espressamente, tra gli esempi di tali aiuti, le sovvenzioni, i conferimenti di capitale e le riduzioni dell’indebitamento. Poiché la misura controversa includeva una riduzione parziale dell’indebitamento, essa ricadeva nell’ambito di applicazione del punto 67.

Quanto all’argomento della Commissione, il Tribunale rileva che la parte finale del punto 67 fa riferimento all’"importo di capitale conferito dallo Stato", formulazione non del tutto coerente con l’apertura del punto. Tuttavia, tale incongruenza non giustifica un’interpretazione restrittiva limitata ai soli conferimenti di capitale; al contrario, essa avrebbe dovuto indurre la Commissione ad approfondire la questione.

Sul piano sistematico, i punti 65, 66 e 67 appartengono alla sezione sulla "condivisione degli oneri" e operano in modo cumulativo. Il punto 66 impone che le perdite siano assorbite dagli azionisti e dai creditori subordinati prima dell’intervento dello Stato; il punto 67 aggiunge un autonomo requisito relativo ai futuri incrementi di valore. Il Tribunale afferma quindi che i due punti perseguono finalità complementari e non alternative.

Sul piano teleologico, gli orientamenti mirano a prevenire l’azzardo morale e a proteggere l’efficienza dell’uso delle risorse pubbliche. Escludere dal punto 67 misure come la riduzione dell’indebitamento renderebbe inefficace tale obiettivo, poiché l’azzardo morale può sorgere anche in tali ipotesi.

Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui lo Stato potrebbe partecipare ai futuri incrementi di valore solo se detiene una partecipazione nel capitale del beneficiario: anche un creditore può, in astratto, beneficiare del recupero di valore mediante meccanismi contrattuali o economici diversi. È inoltre respinta la tesi di Condor secondo cui il semplice rimborso del debito residuo basterebbe a soddisfare il punto 67, perché ciò svuoterebbe di contenuto la norma.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale conclude che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi sulla compatibilità della misura con il punto 67 degli orientamenti S&R e, pertanto, avrebbe dovuto svolgere una verifica specifica. L’omissione di tale esame comporta l’annullamento della decisione C(2021) 5729 final del 26 luglio 2021. La Commissione è condannata alle spese, mentre Germania e Condor sopportano le proprie spese.

Principio affermato

Quando un aiuto per la ristrutturazione rafforza la posizione del beneficiario in termini di capitale proprio, la Commissione deve verificare, senza potersi limitare ai soli conferimenti di capitale, anche il rispetto del punto 67 degli orientamenti S&R, ossia che lo Stato riceva una quota ragionevole dei futuri incrementi di valore del beneficiario. Una misura che include una riduzione dell’indebitamento non può essere esclusa da tale controllo solo perché lo Stato non acquisisce una partecipazione nel capitale.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statoristrutturazione d'impresatrasporto aereocontrollo della Commissionecondizioni degli aiuti e condivisione degli oneri

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