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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-629/21

Judgment of the General Court (Eighth Chamber, Extended Composition) of 8 May 2024. — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ and Others v European Commission. — Dumping – Imports of certain hot-rolled flat products of iron, non-alloy or other alloy steel originating in Türkiye – Definitive anti-dumping duties – Implementing Regulation (EU) 2021/1100 – Adjustment – Article 2(10)(j) of Regulation (EU) 2016/1036 – Conversion of currencies – Hedging gains and losses – Article 2(5) and (6) of Regulation 2016/1036 – Calculation of costs – Exchange rate gains and losses – Manifest error of assessment – Right to be heard. — Case T-629/21

Giurisprudenza europea62021TJ0629

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di tre società turche del gruppo Erdemir contro il regolamento che imponeva un dazio antidumping definitivo del 5% sui prodotti piani laminati a caldo. Ha ritenuto legittime le conversioni in lire turche effettuate dalla Commissione, il trattamento dei costi di produzione, il diniego dell’adeguamento per hedging e l’esclusione di utili/perdite su cambi dalle SG&A costs. È stato inoltre escluso qualsiasi vizio del diritto di essere ascoltati o errore manifesto di valutazione.

Dumping su prodotti piani laminati a caldo originari della Turchia: legittimità delle conversioni valutarie, del trattamento dei costi di produzione e dell’esclusione di utili/perdite su cambi ai fini del margine di dumping.

La questione giuridica

Se, nel calcolo del margine di dumping ai sensi del regolamento di base antidumping, la Commissione potesse: 1) convertire in lire turche i dati espressi in dollari USA/euro per ottenere una comparazione equa tra prezzo all’esportazione e valore normale; 2) convertire i costi di produzione pur essendo tratti dalla contabilità dell’impresa; 3) rifiutare un adeguamento per hedging/operazioni a termine; 4) escludere utili e perdite su cambi dalle spese SG&A; 5) e se tali scelte fossero viziate da errore manifesto di valutazione o violazione del diritto di essere ascoltati.

Principio di diritto

La Commissione può effettuare conversioni valutarie nel calcolo del dumping solo quando esse siano necessarie per una comparazione equa tra valore normale e prezzo all’esportazione; tale esigenza può riguardare sia le vendite interne sia le vendite all’esportazione e i costi di produzione. Se i dati contabili dell’impresa sono espressi in una valuta diversa da quella di comparazione, la conversione non viola l’articolo 2(5) del regolamento 2016/1036 purché il calcolo resti fondato sui registri aziendali; inoltre, l’hedging è irrilevante se copre una coppia di valute diversa da quella effettivamente usata dalla Commissione. Infine, utili e perdite su cambi possono essere esclusi dalle SG&A costi quando non risultino collegati alla produzione o alla vendita del prodotto in esame, sicché il Tribunale ha respinto il ricorso e confermato il dazio del 5%.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 2(1) del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 2(4) del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 2(5) del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 2(6) del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 2(10) del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 2(10)(j) del regolamento (UE) 2016/1036
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/9
  • Accordo antidumping GATT/WTO, articolo 2.4
  • Accordo antidumping GATT/WTO, articolo 2.4.1
  • Accordo antidumping GATT/WTO, articolo 2.2.1.1
  • Accordo antidumping GATT/WTO, articolo 2.2.2

Dumping su prodotti piani laminati a caldo originari della Turchia: conversioni valutarie, costi e SG&A

Il Tribunale, in composizione ampliata, decide un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE contro il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100, con cui la Commissione ha imposto dazi antidumping definitivi sulle importazioni nell’Unione di determinati prodotti piani laminati a caldo di ferro o acciai non legati o legati originari della Turchia. La controversia riguarda soprattutto il metodo di calcolo del margine di dumping, la conversione delle valute e il trattamento di alcuni costi finanziari e amministrativi.

Fatti e procedimento amministrativo

Le ricorrenti sono tre società turche del gruppo Erdemir: Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ, İskenderun Demir ve Çelik AŞ ed Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret AŞ. La Commissione aveva avviato l’inchiesta antidumping il 14 maggio 2020, riferita al periodo d’inchiesta 1 gennaio-31 dicembre 2019, con esame del pregiudizio dal 1 gennaio 2016 fino alla fine del periodo d’inchiesta.

Le ricorrenti furono scelte tra i tre esportatori campionati, inviarono il questionario e le risposte alle lettere di carenza, e subirono un remote cross-check tra il 28 settembre e il 9 ottobre 2020. In via provvisoria, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/9 aveva fissato un dazio del 5,4%; dopo la divulgazione finale, la Commissione adottò il regolamento impugnato fissando il dazio definitivo al 5%.

Primo motivo: conversioni valutarie e costo di produzione

Le ricorrenti sostenevano che la Commissione avesse inutilmente convertito in lire turche dati da esse forniti in dollari USA, relativi a vendite interne, vendite all’esportazione, rettifiche di vendita, costo di produzione e alcuni costi SG&A. A loro avviso, la conversione non era necessaria ai sensi dell’articolo 2(10)(j) del regolamento 2016/1036.

Il Tribunale ricostruisce in dettaglio le modalità delle fatturazioni: alcune vendite domestiche erano fatturate in lire turche con indicazione del controvalore in dollari; le vendite all’esportazione erano fatturate in euro o dollari; i costi di produzione erano riportati in dollari; i costi SG&A erano espressi in percentuale. La Commissione aveva convertito tali importi in lire turche, talvolta passando per l’euro, per poter confrontare i valori in una sola valuta.

Il Tribunale afferma che l’articolo 2(10)(j), letto alla luce dell’articolo 2.4 dell’Accordo antidumping WTO, consente la conversione solo quando necessaria per una comparazione equa tra valore normale e prezzo all’esportazione. Questa necessità può riguardare sia il prezzo all’esportazione sia il valore normale e, quindi, anche vendite interne e costi di produzione. Tuttavia, nel caso concreto, la Commissione aveva giustificato adeguatamente la conversione perché le ricorrenti operavano in più valute e la comparazione richiedeva un’unica valuta di riferimento.

Quanto al costo di produzione, il Tribunale ritiene che la Commissione abbia calcolato i costi “sulla base dei registri” ai sensi dell’articolo 2(5): la conversione in lire turche non equivale a disconoscere la contabilità dell’impresa, ma costituisce un mero trattamento tecnico necessario per la comparazione. La norma non impone un particolare tasso di cambio e la scelta del tasso mensile era coerente con quanto le stesse ricorrenti avevano chiesto o accettato nel corso dell’inchiesta.

Secondo motivo: hedging e diritto di essere ascoltato

Le ricorrenti contestavano il rigetto della richiesta di adeguamento per i guadagni/perdite da copertura (hedging), sostenendo che i contratti a termine dovevano essere presi in considerazione ai sensi dell’articolo 2(10)(j). Lamentavano inoltre una violazione dell’articolo 2.4 dell’Accordo antidumping e del principio di buona amministrazione, perché la Commissione avrebbe introdotto nella regolamentazione finale nuovi argomenti non previamente discussi.

Il Tribunale osserva che gli strumenti di copertura invocati riguardavano la conversione euro/dollaro, mentre la Commissione aveva effettuato la comparazione finale direttamente tra euro e lire turche, senza passare per il dollaro. Perciò i contratti di hedging erano irrilevanti rispetto alla conversione effettivamente effettuata. Le ulteriori considerazioni contenute nei considerando 100 e 101 del regolamento impugnato erano solo motivazioni aggiuntive e non decisivive.

Sul diritto di essere ascoltato, il Tribunale ricorda che, in materia antidumping, le parti interessate devono essere informate dei fatti e delle considerazioni essenziali e poter presentare osservazioni prima dell’adozione del regolamento finale. Nel caso di specie, le informazioni essenziali erano state comunicate nella divulgazione finale del 23 aprile 2021 e le ricorrenti avevano potuto rispondere il 10 maggio 2021. Nessuna violazione del diritto di difesa è stata quindi riscontrata.

Terzo motivo: doppio conteggio delle SG&A e livello commerciale

Le ricorrenti sostenevano che la Commissione avesse conteggiato due volte le spese SG&A nella vendita sul mercato interno di Isdemir, perché avrebbe aggiunto un importo ulteriore per riflettere il ruolo di Erdemir nella rivendita domestica, pur avendo già contabilizzato le spese nel bilancio di Isdemir. A ciò si aggiungeva la censura secondo cui il confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione non sarebbe stato effettuato allo stesso livello commerciale.

Il Tribunale rileva che, durante l’inchiesta, le informazioni fornite dalle ricorrenti erano insufficienti e poco chiare: solo nel remote cross-check emerse che le vendite domestiche di Isdemir avvenivano in realtà tramite Erdemir e poi venivano rifatturate al cliente finale. In assenza di dati chiari, la Commissione non poteva verificare se i servizi fatturati riflettessero correttamente il ruolo di Erdemir, e dunque era legittimata ad aggiungere un importo calibrato di SG&A usando come riferimento i costi del trader collegato Ersem.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui, nelle vendite indirette tramite società collegate, vanno considerati tutti i costi necessariamente incorporati nel prezzo pagato dal primo acquirente indipendente. Ritiene quindi non manifestamente erronea la scelta della Commissione di quantificare il costo del servizio di vendita reso da Erdemir.

Quanto alla censura sul livello commerciale, il Tribunale la dichiara inoperante: l’articolo 2(10) disciplina la comparazione tra prezzo all’esportazione e valore normale dopo che quest’ultimo è stato determinato ai sensi degli articoli 2(1)-(7); l’eventuale aggiustamento delle SG&A per stabilire il valore normale non rientra nell’articolo 2(10). La doglianza è quindi respinta perché diretta contro una fase del calcolo diversa da quella invocata.

Quarto motivo: utili e perdite su cambi nelle SG&A

Le ricorrenti sostenevano che gli utili e le perdite su cambi realizzati dovessero essere inclusi nelle SG&A ai sensi dell’articolo 2(6), letto alla luce dell’articolo 2.2.2 dell’Accordo antidumping, perché avrebbero beneficiato l’intera attività produttiva e commerciale.

Il Tribunale riconosce che, in linea di principio, perdite e utili su cambi possono rientrare nelle SG&A se collegati all’attività principale dell’impresa. Tuttavia, nel caso concreto, la Commissione aveva accertato che i principali importi invocati derivavano da dividendi e da operazioni finanziarie non legate alla produzione o alla vendita del prodotto in esame. In particolare, i maggiori utili indicati da Erdemir e Isdemir provenivano da dividendi verso azionisti o da poste finanziarie assimilabili a operazioni di capitale, non a costi o proventi operativi.

Poiché le ricorrenti non avevano dimostrato il nesso fra tali poste e la produzione o la vendita del prodotto interessato, il Tribunale conferma la loro esclusione dalle SG&A. Vengono respinti anche gli argomenti fondati sulla giurisprudenza Viraj Profiles e Severstal, poiché quelle sentenze non impongono sempre l’inclusione di ogni utile/perdita su cambi, ma solo quando il collegamento con l’attività produttiva è provato.

Decisione e conseguenze

Il Tribunale respinge tutti e quattro i motivi di ricorso e, conseguentemente, conferma il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100. Le ricorrenti sono condannate alle spese, in quanto parti soccombenti.

Principi rilevanti per la pratica

La pronuncia conferma che, in materia antidumping, la Commissione dispone di un ampio margine di valutazione, ma deve comunque motivare le conversioni valutarie e dimostrare la necessità tecnica dell’operazione per una comparazione equa. Conferma inoltre che i dati contabili dell’impresa possono essere “processati” per ragioni di comparabilità senza violare l’articolo 2(5), purché la base contabile non sia sostanzialmente disattesa.

Per i professionisti, la sentenza evidenzia l’importanza di fornire in modo tempestivo e coerente tutta la documentazione utile sulle catene di vendita, sulle operazioni infragruppo e sulle poste finanziarie: informazioni incomplete o ambigue possono legittimare la Commissione a colmare le lacune con stime o aggiustamenti prudenziali. Inoltre, la decisione mostra che l’hedging è rilevante solo se copre la stessa coppia di valute oggetto della comparazione effettuata dall’istituzione dell’Unione.

Come è indicizzato

Materieantidumpingcommercio internazionaleconversione valutariacosti di produzione e SG&Adiritto di essere ascoltato

Testo integrale

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