Corte di giustizia, Sentenza C-734/22
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell'8 maggio 2024. — Republik Österreich contro GM. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Risorse proprie dell’Unione europea – Programma nazionale cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Aiuti concessi mediante contratto in esecuzione di tale programma – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Regolamento (CE) n. 2988/95 – Ambito di applicazione – Perseguimento delle irregolarità – Articolo 3 – Termine di prescrizione delle azioni giudiziarie – Nozione di “atto interruttivo della prescrizione” – Principio di proporzionalità – Domanda di rimborso di aiuti indebitamente versati, fondata sul diritto privato di uno Stato membro. — Causa C-734/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che il termine generale di prescrizione quadriennale del regolamento n. 2988/95 opera anche per il recupero di aiuti FEASR gestiti mediante contratti di diritto privato. Esclude quindi che la disciplina nazionale possa sottrarre tali azioni al regolamento o applicare un termine trentennale incompatibile con il principio di proporzionalità. Precisa inoltre che atti stragiudiziali possono interrompere la prescrizione se circoscrivono con precisione sufficiente le operazioni contestate.
Prescrizione delle azioni di recupero di aiuti FEASR indebitamente versati: applicabilità diretta del termine quadriennale del regolamento n. 2988/95 anche in presenza di disciplina di diritto privato nazionale, limiti al termine trentennale nazionale e idoneità degli atti stragiudiziali a interrompere la prescrizione.
La questione giuridica
Se l’articolo 3 del regolamento n. 2988/95 si applichi direttamente alle azioni di recupero di aiuti cofinanziati dall’Unione disciplinate dal diritto privato nazionale; se atti stragiudiziali dell’autorità competente possano interrompere la prescrizione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma; e, in subordine, se sia compatibile con il principio di proporzionalità l’applicazione di un termine di prescrizione trentennale di diritto privato per il recupero di tali aiuti.
Principio di diritto
L’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95 si applica direttamente alle domande di rimborso di aiuti cofinanziati dall’Unione anche se il recupero è regolato da strumenti di diritto privato nazionale; gli Stati membri possono prevedere termini più lunghi, ma un termine trentennale di diritto privato è sproporzionato rispetto all’obiettivo di tutela degli interessi finanziari dell’Unione e deve essere disapplicato; inoltre, la prescrizione può essere interrotta anche da atti stragiudiziali come relazione di audit, avviso di recupero, sollecito di pagamento o diffida, purché indichino con sufficiente precisione le operazioni sospettate di irregolarità.
Norme richiamate
- Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1698/2005
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB), articoli 1478 e 1489
Prescrizione del recupero di aiuti FEASR e applicabilità del regolamento n. 2988/95
La pronuncia interviene in un rinvio pregiudiziale dell’Oberster Gerichtshof (Austria) in una controversia tra la Repubblica d’Austria e un beneficiario di aiuti agroambientali cofinanziati dal FEASR. Il tema centrale è il regime di prescrizione delle azioni di recupero di somme indebitamente versate quando l’aiuto è stato concesso mediante contratto di diritto privato.
Fatti e procedimento principale
In attuazione di un programma austriaco per l’agricoltura ecologicamente razionale, cofinanziato dal FEASR e gestito dall’AMA, la Repubblica d’Austria aveva erogato aiuti per il periodo 2007-2013 sulla base di contratti di diritto privato. A seguito di un controllo nel 2013, era emersa una discrepanza tra le superfici dichiarate e quelle ammissibili; l’AMA aveva quindi richiesto a GM il rimborso dei premi percepiti negli anni 2008-2010 e 2012-2013. Dopo relazione di audit, avvisi di recupero, solleciti di pagamento e una diffida del 16 dicembre 2015, lo Stato aveva proposto azione giudiziale nel 2019. In primo grado era stata ritenuta applicabile la prescrizione quadriennale del regolamento n. 2988/95, con effetto interruttivo degli atti amministrativi; in appello, invece, era stata ritenuta applicabile la disciplina civile austriaca, con conseguente prescrizione. Da qui il ricorso per cassazione e il rinvio pregiudiziale.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale chiedeva in sostanza:
- se l’articolo 3 del regolamento n. 2988/95 si applichi direttamente alle azioni di recupero di aiuti cofinanziati dall’Unione disciplinate dal diritto privato;
- se la nozione di atto istruttorio o volto a perseguire l’irregolarità comprenda anche atti stragiudiziali come avvisi e solleciti;
- in subordine, se un termine di prescrizione trentennale di diritto privato sia compatibile con il principio di proporzionalità.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, soprattutto gli articoli 1 e 3;
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale tramite FEASR;
- l’articolo 267 TFUE quale base del rinvio;
- l’articolo 4, paragrafo 3, TUE sul dovere di leale cooperazione e diligenza degli Stati membri;
- gli articoli 1478 e 1489 dell’ABGB, rilevanti nel diritto nazionale austriaco.
Ragionamento della Corte: prima questione
La Corte afferma che i regolamenti producono in linea di principio effetto immediato negli ordinamenti nazionali. L’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95 istituisce una regola generale di prescrizione quadriennale per le irregolarità che incidono sul bilancio dell’Unione, senza distinguere in base alla natura pubblica o privata dello strumento usato dallo Stato membro per recuperare le somme. Secondo la Corte, subordinare l’applicabilità del regolamento alla natura giuridica del mezzo di recupero limiterebbe l’effetto utile del sistema comune di tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Perciò il termine quadriennale si applica direttamente anche alle domande di rimborso di aiuti cofinanziati dall’Unione disciplinate da diritto privato nazionale.
Ragionamento della Corte: terza questione
Quanto al termine trentennale di diritto privato, la Corte ricorda che l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95 consente agli Stati membri di prevedere termini più lunghi, ma tali termini devono rispettare il principio di proporzionalità. Pur disponendo gli Stati di un ampio margine, un termine troppo lungo non deve eccedere quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte osserva che un termine decennale può essere compatibile, ma un termine trentennale va oltre quanto necessario per un’amministrazione diligente. Un periodo così esteso accresce l’insicurezza giuridica per l’operatore e può favorire l’inerzia delle autorità nazionali. Ne consegue che un termine trentennale introdotto dal diritto privato nazionale non può essere applicato alle azioni di recupero di aiuti cofinanziati dall’Unione, se sproporzionato rispetto allo scopo perseguito.
Ragionamento della Corte: seconda questione
La Corte precisa che l’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2988/95 non distingue tra atti adottati in un contesto giudiziale o extragiudiziale. Ciò che conta è che l’atto, portato a conoscenza dell’interessato, abbia natura istruttoria o sia volto a perseguire l’irregolarità e circoscriva con sufficiente precisione le operazioni sospette. Sono quindi idonei, in linea di principio, anche una relazione di audit, un avviso di recupero, un sollecito di pagamento o una diffida, purché il destinatario possa comprendere con precisione quali operazioni siano oggetto di sospetto. Spetta al giudice nazionale verificare in concreto se gli atti emessi dall’autorità austriaca soddisfino tale requisito.
Decisione e principio affermato
La Corte conclude che:
- il termine quadriennale dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95 è direttamente applicabile alle azioni di recupero di aiuti cofinanziati dall’Unione anche se disciplinate dal diritto privato;
- il principio di proporzionalità osta all’applicazione di un termine trentennale di diritto privato;
- gli atti stragiudiziali possono interrompere la prescrizione se individuano con sufficiente precisione le operazioni contestate.
Per i professionisti, la sentenza conferma che il recupero di fondi UE segue, quanto alla prescrizione, la logica unitaria del regolamento n. 2988/95 e non può essere neutralizzato da qualificazioni nazionali di diritto privato o da termini eccessivamente lunghi.
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