Tribunale, Sentenza T-393/21
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) dell' 8 maggio 2024 (Estratti). — Max Heinr. Sutor OHG contro Comitato di risoluzione unico. — Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB (CRU) relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 – Obbligo di motivazione – Eccezione di illegittimità – Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo. — Causa T-393/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione del SRB sul contributo ex ante 2021 al SRF limitatamente alla ricorrente, ma non perché accolga le censure sostanziali sulle passività fiduciarie. Esclude infatti che l’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato 2015/63 possa applicarsi a un ente creditizio come la Max Heinr. Sutor OHG e respinge le eccezioni di illegittimità sollevate. L’annullamento deriva invece da un vizio di motivazione sulla fissazione del livello-obiettivo annuale, poiché la decisione non descrive correttamente il metodo seguito dal SRB. Gli effetti della decisione sono stati mantenuti fino all’adozione di una nuova decisione entro sei mesi.
Calcolo dei contributi ex ante 2021 al Fondo di risoluzione unico: interpretazione restrittiva dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato 2015/63 e annullamento della decisione del SRB per difetto di motivazione sul livello-obiettivo annuale.
La questione giuridica
Se le passività fiduciarie detenute da un ente creditizio possano essere escluse dal calcolo del contributo ex ante ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato 2015/63; se le disposizioni del regolamento delegato 2015/63 siano incompatibili con l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, con il principio di parità di trattamento, con la libertà d’impresa e con la libertà di stabilimento; e se la decisione del SRB sia sufficientemente motivata quanto alla determinazione del livello-obiettivo annuale del SRF per il 2021.
Principio di diritto
L’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato 2015/63, nella versione applicabile al 14 aprile 2021, non consente a un ente creditizio che sia anche autorizzato a svolgere attività di investimento di escludere dal calcolo del contributo ex ante le proprie passività fiduciarie, poiché la deroga è riservata alle "imprese di investimento" e va interpretata restrittivamente; inoltre, le disposizioni contestate non violano l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59 né i principi di parità di trattamento, proporzionalità, libertà d’impresa o libertà di stabilimento. Tuttavia, la decisione del SRB è annullata perché la motivazione relativa alla determinazione del livello-obiettivo annuale 2021 è incoerente e non consente di ricostruire il metodo effettivamente applicato; gli effetti della decisione sono mantenuti per un periodo massimo di sei mesi in attesa di una nuova decisione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articoli 49 e 54 TFUE
- Articolo 70, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 806/2014
- Articoli 69 e 18 del regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 103, paragrafo 7, direttiva 2014/59/UE
- Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 296, secondo comma, TFUE
- Regolamento delegato (UE) 2015/63
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81
- Direttiva 86/635/CEE
- Regolamento (UE) n. 575/2013
- Direttiva 2004/39/CE
- Direttiva 2014/49/UE
- Direttiva (UE) 2019/2034
- Regolamento (UE) 2019/2033
- Direttiva 2014/65/UE
Calcolo dei contributi ex ante 2021 al Fondo di risoluzione unico
La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto dalla Max Heinr. Sutor OHG contro la decisione del SRB del 14 aprile 2021 sul calcolo dei contributi ex ante 2021 al Fondo di risoluzione unico. La controversia si inserisce nel quadro dell’unione bancaria e del meccanismo di risoluzione unico.
Parti e oggetto del ricorso
La ricorrente è la Max Heinr. Sutor OHG; il convenuto è il Comitato di risoluzione unico (SRB/CRU). La società chiedeva l’annullamento della decisione di calcolo del contributo e della relativa comunicazione; il SRB concludeva per il rigetto, chiedendo in subordine, in caso di annullamento, il mantenimento degli effetti nel tempo.
Questioni giuridiche esaminate
La ricorrente articolava quattordici motivi, poi ridotti nel corso del procedimento, tra cui:
- la pretesa esclusione delle passività fiduciarie dal calcolo del contributo ex ante ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato 2015/63;
- l’asserita incompatibilità di varie disposizioni del regolamento delegato con l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59;
- la violazione della parità di trattamento, della libertà d’impresa, della libertà di stabilimento, del diritto di essere ascoltato, del diritto a una motivazione adeguata e della tutela giurisdizionale effettiva;
- in via autonoma, il difetto di motivazione della decisione nella determinazione del livello-obiettivo annuale.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 263 TFUE;
- l’articolo 296, secondo comma, TFUE;
- gli articoli 49 e 54 TFUE;
- gli articoli 16, 41 e 47 della Carta;
- gli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014;
- l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE;
- il regolamento delegato (UE) 2015/63 e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/81;
- la direttiva 86/635/CEE, il regolamento (UE) n. 575/2013, la direttiva 2014/65/UE, la direttiva 2014/49/UE, la direttiva (UE) 2019/2034 e il regolamento (UE) 2019/2033.
Portata dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato 2015/63
Il Tribunale interpreta restrittivamente la deroga prevista per le passività derivanti dalla detenzione di attività o liquidità della clientela. Osserva che la disposizione si applica solo alle "imprese di investimento" e non agli enti creditizi, anche se questi ultimi sono autorizzati a svolgere attività di investimento. Poiché la ricorrente era un ente creditizio, le sue passività fiduciarie non potevano essere escluse dal calcolo del contributo ex ante.
Il Tribunale evidenzia inoltre che le tre condizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), sono cumulative e che, nel caso di specie, difetta già la prima condizione soggettiva.
Eccezioni di illegittimità e art. 103, par. 7, direttiva 2014/59
Respinta l’interpretazione estensiva richiesta dalla ricorrente, il Tribunale esamina le eccezioni di illegittimità. Ricorda che la Commissione, nel precisare la correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio, dispone di un ampio margine di discrezionalità ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59.
Il Tribunale ritiene che la ricorrente non abbia dimostrato alcun errore manifesto, sviamento di potere o superamento dei limiti della delega: le passività fiduciarie non risultano prive di rischio, poiché i fondi possono permanere per un certo tempo su conti di transito non separati e la protezione attraverso i sistemi di garanzia dei depositi è limitata territorialmente e quantitativamente. Pertanto, le disposizioni contestate non violano l’articolo 103, paragrafo 7.
Parità di trattamento
Quanto al principio di parità di trattamento, il Tribunale considera non comparabili gli enti creditizi come la ricorrente e le imprese di investimento di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato 2015/63. Gli enti creditizi presentano un profilo di rischio diverso, anche per la raccolta di depositi e la concessione di crediti, e la loro probabilità di essere assoggettati a risoluzione è più elevata.
Il Tribunale respinge anche le censure fondate sulle differenze tra bilanci redatti secondo la normativa contabile di alcuni Stati membri e bilanci redatti secondo gli IFRS: le eventuali disparità derivano dalla normativa nazionale e non dal regolamento delegato; inoltre la Commissione non era autorizzata ad armonizzare tali regole contabili nazionali.
Libertà d’impresa e libertà di stabilimento
Le censure relative all’articolo 16 della Carta e agli articoli 49 e 54 TFUE vengono respinte insieme alle altre eccezioni di illegittimità. Il Tribunale ritiene che la ricorrente non abbia dimostrato una compressione illegittima delle libertà invocate, né che il regime contestato ecceda quanto necessario rispetto agli obiettivi di finanziamento del SRF e di incentivazione a comportamenti meno rischiosi.
Motivi diretti contro la decisione impugnata
Sul primo motivo, il Tribunale ribadisce che il SRB non ha commesso errori applicando l’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), poiché tale disposizione non consentiva l’esclusione delle passività fiduciarie della ricorrente. La richiesta di applicazione analogica viene respinta, poiché sarebbe incompatibile con il testo della norma e con la struttura delle deroghe previste dal regolamento delegato.
Difetto di motivazione sulla determinazione del livello-obiettivo annuale
La parte decisiva della pronuncia riguarda il controllo di legittimità sulla motivazione della decisione SRB in ordine alla determinazione del livello-obiettivo annuale per il 2021. Il Tribunale esamina d’ufficio il vizio di motivazione e rileva una incoerenza tra:
- la formula matematica indicata nel considerando 48 della decisione impugnata;
- le spiegazioni fornite dal SRB in giudizio sul metodo effettivamente utilizzato.
Secondo il SRB, il livello-obiettivo annuale è stato ricavato stimando i depositi protetti al termine del periodo iniziale, calcolando l’1% del livello-obiettivo finale, sottraendo i mezzi già disponibili nel SRF e dividendo il residuo per i periodi rimanenti. Tuttavia, questo procedimento non emerge dalla decisione impugnata, che presenta una formula diversa e non consente agli enti di comprendere il calcolo effettivo. Anche il coefficiente dell’1,35% e le forchette numeriche richiamate risultano non coerenti con la spiegazione successiva.
Il Tribunale conclude che la motivazione non permette di individuare le ragioni effettive della fissazione del livello-obiettivo annuale e che, per questo solo motivo, la decisione va annullata nella parte in cui riguarda la ricorrente.
Dispositivo e effetti della sentenza
Il Tribunale:
- annulla la decisione SRB/ES/2021/22 nella parte in cui riguarda la Max Heinr. Sutor OHG;
- mantiene gli effetti della decisione per un periodo ragionevole non superiore a sei mesi, in attesa di una nuova decisione del SRB;
- pone le spese a carico del SRB, incluse quelle sostenute dalla ricorrente.
Principio affermato
La sentenza chiarisce che la deroga dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato 2015/63 non si estende agli enti creditizi autorizzati a svolgere attività di investimento, e che la correzione dei contributi in funzione del rischio non impone di escludere le passività fiduciarie dei clienti se il legislatore delegato non lo prevede. Tuttavia, quando il SRB fissa il livello-obiettivo annuale per i contributi al SRF, deve esporre in modo coerente e comprensibile il metodo effettivamente seguito: una motivazione contraddittoria o incompleta comporta l’annullamento della decisione.
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