Regolamento (UE) 2018/247
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/247 della Commissione, del 15 febbraio 2018, relativo all'autorizzazione delle sostanze 2,4,5-trimetiltiazolo, 2-isobutiltiazolo, 5-(2-idrossietil)-4-metiltiazolo, 2-acetiltiazolo, 2-etil-4-metiltiazolo, 5,6-diidro-2,4,6,tris(2-metilpropil)4H-1,3,5-ditiazina e tiamina cloridrato come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza sette sostanze aromatiche e la tiamina cloridrato come additivi per mangimi per tutte le specie animali, nell’ambito della categoria degli additivi organolettici e del gruppo funzionale delle sostanze aromatizzanti. Stabilisce condizioni tecniche di impiego, requisiti di etichettatura e misure di protezione degli utilizzatori, sulla base della valutazione positiva dell’EFSA. Sono inoltre previste disposizioni transitorie per l’esaurimento delle scorte di prodotti immessi sul mercato prima delle nuove date di applicazione.
Autorizzazione, come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, di sette sostanze aromatizzanti e della tiamina cloridrato, con relative condizioni d’uso, obblighi di etichettatura e misure transitorie.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti ed etichettatori di additivi, premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti contenenti le sostanze elencate nell’allegato, destinati a tutte le specie animali. Riguarda l’immissione sul mercato e l’utilizzazione nell’Unione europea, con applicazione diretta negli Stati membri e rilevanza SEE. Sono previste esclusioni/precisazioni specifiche: l’autorizzazione non riguarda l’acqua di abbeveraggio, pur non escludendo l’uso in alimenti composti somministrati nell’acqua; sono inoltre previste scadenze transitorie diverse per prodotti destinati ad animali da produzione alimentare e non da produzione alimentare.
Autorizzazione delle sostanze 2,4,5-trimetiltiazolo, 2-isobutiltiazolo, 5-(2-idrossietil)-4-metiltiazolo, 2-acetiltiazolo, 2-etil-4-metiltiazolo, 5,6-diidro-2,4,6,tris(2-metilpropil)4H-1,3,5-ditiazina e tiamina cloridrato come additivi per mangimi
Il regolamento di esecuzione autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, sette sostanze aromatizzanti e la tiamina cloridrato come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’atto si fonda sulla rivalutazione prevista per gli additivi già autorizzati dalla direttiva 70/524/CEE e iscritti nel registro come prodotti esistenti ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione ritiene soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento, sulla base del parere favorevole dell’EFSA del 13 aprile 2016.
Esito della valutazione scientifica e motivazione dell’autorizzazione
L’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, le sostanze in questione non presentano effetti negativi sulla salute animale, sulla salute umana o sull’ambiente. Poiché tali sostanze sono impiegate anche come aromi negli alimenti e la funzione nei mangimi è sostanzialmente identica, l’Autorità ha ritenuto non necessaria un’ulteriore dimostrazione di efficacia, consentendo l’estrapolazione ai mangimi. Il richiedente ha ritirato la domanda relativa all’uso nell’acqua di abbeveraggio.
Ambito di autorizzazione e classificazione funzionale
Le sostanze sono autorizzate nella categoria degli "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale delle "sostanze aromatizzanti". L’autorizzazione riguarda l’impiego come additivi per mangimi per tutte le specie animali e si applica alle condizioni dettagliate nell’allegato del regolamento, che individua per ciascuna sostanza il numero di identificazione, la composizione, la purezza minima, la formula chimica, il numero CAS, il numero FLAVIS e il metodo analitico.
Condizioni tecniche di impiego
Per ciascun additivo l’allegato richiede che esso sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Inoltre, l’allegato fissa un tenore massimo raccomandato di 0,05 mg/kg di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12%.
Etichettatura e controlli lungo la filiera
Sono previsti specifici obblighi informativi per le premiscele, le materie prime per mangimi e i mangimi composti. Se il livello d’uso raccomandato in etichetta della premiscela comporta il superamento del tenore massimo raccomandato, devono essere indicati gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta di sostanza attiva. Analogo obbligo sorge per l’etichettatura di materie prime per mangimi e mangimi composti quando il tenore nel mangime completo supera 0,05 mg/kg. Tali prescrizioni sono finalizzate ai controlli ufficiali lungo la filiera alimentare.
Salute e sicurezza degli utilizzatori
L’EFSA ha evidenziato per le sostanze in questione rischi connessi al contatto cutaneo e oculare e all’esposizione per via respiratoria; la maggior parte delle sostanze è inoltre classificata come irritante per il sistema respiratorio. Per questo l’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi l’adozione di procedure operative e misure organizzative per ridurre tali rischi; se non sufficienti, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.
Acqua di abbeveraggio e alimenti composti somministrati nell’acqua
Il regolamento precisa che la mancata autorizzazione all’uso nell’acqua di abbeveraggio non esclude l’utilizzo in alimenti composti somministrati nell’acqua. Si tratta di una precisazione utile per distinguere l’ambito dell’autorizzazione dall’impiego del mangime composto veicolato tramite acqua.
Metodo di analisi e requisiti di verifica
L’allegato indica, per ciascuna sostanza, il metodo di analisi da utilizzare per la determinazione nell’additivo e nelle premiscele. Per quasi tutte le sostanze è previsto il metodo gascromatografico-spettrometrico GC-MS-RTL; per la tiamina cloridrato è invece indicata la cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) secondo la Farmacopea europea. È richiamato anche il rapporto del laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
Misure transitorie
L’articolo 2 introduce un periodo transitorio per evitare effetti immediati sulle scorte esistenti. Gli additivi e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 15 settembre 2018 secondo la normativa previgente possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte. Per le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati ad animali da produzione alimentare, il termine è il 15 marzo 2019; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 15 marzo 2020.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le misure adottate risultano conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Disposizioni principali
Autorizzazione delle sostanze
L’articolo 1 autorizza, alle condizioni indicate nell’allegato, le sostanze 2,4,5-trimetiltiazolo, 2-isobutiltiazolo, 5-(2-idrossietil)-4-metiltiazolo, 2-acetiltiazolo, 2-etil-4-metiltiazolo, 5,6-diidro-2,4,6,tris(2-metilpropil)4H-1,3,5-ditiazina e tiamina cloridrato come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale delle sostanze aromatizzanti.
Condizioni di impiego e requisiti tecnici
Per tutte le sostanze l’allegato prevede l’incorporazione nei mangimi sotto forma di premiscela, l’indicazione nelle istruzioni per l’uso delle condizioni di conservazione e stabilità e un tenore massimo raccomandato di 0,05 mg/kg nel mangime completo con umidità al 12%. L’uso è consentito solo alle condizioni specificate nell’allegato.
Obblighi di etichettatura
Quando il livello d’uso raccomandato in premiscela comporta il superamento del tenore massimo raccomandato, l’etichetta della premiscela deve indicare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta della sostanza attiva. Se il tenore nel mangime completo supera 0,05 mg/kg, le medesime informazioni devono figurare sull’etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti.
Misure di protezione degli utilizzatori
L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale, inclusi protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.
Metodo di analisi
Per ciascuna sostanza l’allegato indica il metodo di analisi per la determinazione nell’additivo e nelle premiscele. In prevalenza è previsto il metodo GC-MS-RTL; per la tiamina cloridrato è previsto il metodo HPLC conforme alla Farmacopea europea (Ph. Eur. 6.0, metodo 01/2008:0303).
Misure transitorie
L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte dei prodotti prodotti ed etichettati prima del 15 settembre 2018 secondo la normativa previgente, per additivi e premiscele. Per materie prime per mangimi e mangimi composti destinati ad animali da produzione alimentare, la deroga vale per prodotti prodotti ed etichettati prima del 15 marzo 2019; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, per prodotti prodotti ed etichettati prima del 15 marzo 2020.
Entrata in vigore
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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