Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2018/222

Regolamento (UE) 2018/222 della Commissione, del 15 febbraio 2018, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0222

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco dei laboratori di riferimento dell’UE previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004, eliminando il laboratorio dedicato al controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi. Le funzioni analitiche e di supporto precedentemente svolte da tale laboratorio vengono distribuite tra altri laboratori di riferimento dell’UE competenti per salmonella, E. coli, virus di origine alimentare e biotossine marine. La misura è stata adottata anche per effetto della cessazione della designazione del laboratorio situato nel Regno Unito e si applica dal 1º gennaio 2019 per evitare interruzioni operative.

Modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 sopprimendo il laboratorio di riferimento dell'UE per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi e riallocandone le attività ad altri laboratori di riferimento dell'UE.

Ambito di applicazione

Si applica ai laboratori di riferimento dell'Unione europea designati dall'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare a quelli competenti per zoonosi/salmonella, Escherichia coli (incluso VTEC), virus di origine alimentare e biotossine marine. Riguarda le attività di analisi e di monitoraggio connesse ai molluschi bivalvi e alla classificazione/monitoraggio delle zone di produzione. È un regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ma si applica solo dal 1º gennaio 2019. Non introduce esclusioni esplicite oltre alla soppressione del laboratorio specificamente indicato.

Modifica del regime dei laboratori di riferimento dell’UE per i molluschi bivalvi

Il regolamento (UE) 2018/222 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 882/2004, che disciplina i controlli ufficiali su mangimi, alimenti e norme sulla salute e sul benessere degli animali. La modifica riguarda in modo specifico il laboratorio di riferimento dell’UE per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi, la cui designazione veniva a scadenza il 31 dicembre 2018 a seguito della notifica del Regno Unito ai sensi dell’articolo 50 TUE.

Ragioni della modifica

Dai considerando emerge che i principali rischi sanitari nei molluschi bivalvi sono riconducibili a Salmonella, Escherichia coli e virus. Per tale motivo, le attività analitiche già svolte dal laboratorio soppresso vengono redistribuite tra i laboratori di riferimento dell’UE competenti per:

  • zoonosi (salmonella),
  • Escherichia coli, compreso E. coli VTEC,
  • virus di origine alimentare. In parallelo, il laboratorio di riferimento dell’UE per le biotossine marine riprende le attività relative alla classificazione e al monitoraggio delle zone di produzione dei molluschi bivalvi. La Commissione ritiene così non più necessario mantenere un laboratorio di riferimento specifico per le contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi.

Modifica normativa dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004

L’articolo 1 dispone la soppressione del punto 4 dell’allegato VII, parte I, del regolamento (CE) n. 882/2004. Si tratta dell’intervento formale che elimina dall’elenco dei laboratori di riferimento dell’UE il laboratorio precedentemente dedicato ai molluschi bivalvi.

Ripartizione delle funzioni tra i laboratori di riferimento

L’articolo 2 disciplina il passaggio operativo delle funzioni. In particolare:

  • il laboratorio per le analisi e i test riguardanti le zoonosi (salmonella) assume gli esami analitici relativi alla salmonella;
  • il laboratorio per Escherichia coli, compreso VTEC, assume gli esami relativi a E. coli;
  • il laboratorio per i virus di origine alimentare assume gli esami relativi ai virus;
  • il laboratorio per le biotossine marine riprende le attività di classificazione e monitoraggio delle zone di produzione dei molluschi bivalvi.

Applicazione temporale e portata giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal 1º gennaio 2019. La scelta della decorrenza differita è motivata dall’esigenza di evitare interruzioni nelle attività svolte fino ad allora dal laboratorio soppresso. Come atto della Commissione, il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Soppressione del punto 4 dell’allegato VII

L’articolo 1 modifica l’allegato VII, parte I, del regolamento (CE) n. 882/2004 sopprimendo il punto 4, con conseguente eliminazione del laboratorio di riferimento dell’UE per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi.

Riallocazione delle attività di laboratorio

L’articolo 2 stabilisce che il laboratorio di riferimento dell’UE per le analisi e i test riguardanti le zoonosi (salmonella), il laboratorio di riferimento dell’UE per Escherichia coli, compreso E. coli verotossigenico (VTEC), e il laboratorio di riferimento dell’UE per i virus di origine alimentare riprendano le attività analitiche rispettivamente per salmonella, E. coli e virus. Il laboratorio di riferimento dell’UE per il controllo delle biotossine marine riprende inoltre le attività connesse alla classificazione e al monitoraggio delle zone di produzione dei molluschi bivalvi.

Entrata in vigore e applicazione differita

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 1º gennaio 2019. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialisalute degli animalilaboratori di riferimento uemolluschi bivalvi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.