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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/239

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/239 della Commissione, del 15 febbraio 2018, relativo all'autorizzazione dell'N-metilantranilato di metile e del metilantralinato come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali eccetto le specie avicole (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l'uso di due sostanze aromatiche, N-metilantranilato di metile e metilantranilato, come additivi per mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. L'autorizzazione è circoscritta a tutte le specie animali, ad eccezione delle specie avicole, e opera alle condizioni tecniche e di etichettatura indicate nell'allegato. Sono previste misure transitorie per consentire lo smaltimento delle scorte prodotte ed ეტichettate secondo la disciplina previgente, nonché prescrizioni di tutela degli utilizzatori per i rischi di inalazione e contatto cutaneo o oculare.

Autorizzazione dell'N-metilantranilato di metile e del metilantranilato come additivi organolettici per mangimi destinati a tutte le specie animali, eccetto le specie avicole.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in particolare, alla produzione, immissione sul mercato, etichettatura e uso dell'N-metilantranilato di metile e del metilantranilato come additivi per mangimi, nonché delle premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti che li contengono. L'autorizzazione riguarda tutte le specie animali tranne le specie avicole; per le materie prime per mangimi e i mangimi composti sono previste specifiche misure transitorie distinte per animali da produzione alimentare e animali non da produzione alimentare. Il regolamento si applica nell'Unione europea ed è rilevante ai fini del SEE.

Autorizzazione dell'N-metilantranilato di metile e del metilantranilato come additivi per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/239 della Commissione autorizza due sostanze aromatiche, già oggetto di rivalutazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, ad eccezione delle specie avicole. La Commissione fonda la decisione sul parere favorevole dell'EFSA del 15 novembre 2011, che esclude rischi per salute animale, salute umana e ambiente alle condizioni d'uso proposte, pur evidenziando possibili effetti irritanti su occhi e vie respiratorie.

Contesto normativo e valutazione scientifica

Il provvedimento si inserisce nel sistema di autorizzazione degli additivi per mangimi previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina motivi, procedura e rivalutazione degli additivi già autorizzati in base alla direttiva 70/524/CEE. Le sostanze in questione erano già state autorizzate a tempo indeterminato come additivi per tutte le specie animali e successivamente iscritte nel registro degli additivi come prodotti esistenti. A seguito della domanda di rivalutazione presentata dal richiedente, l'EFSA ha concluso che, nelle condizioni d'uso proposte, non sono necessari ulteriori studi di efficacia, poiché la funzione nei mangimi è sostanzialmente identica a quella svolta negli alimenti come aromi.

Ambito di applicazione

L'autorizzazione riguarda l'N-metilantranilato di metile e il metilantranilato come additivi organolettici, gruppo funzionale "aromatizzanti", per l'impiego nei mangimi destinati a tutte le specie animali eccetto le specie avicole. Le disposizioni dell'allegato specificano che le sostanze devono essere incorporate nei mangimi sotto forma di premiscela. L'ambito include anche le premiscele, le materie prime per mangimi e i mangimi composti che contengono tali additivi, con regole transitorie distinte per i prodotti destinati ad animali da produzione alimentare e non da produzione alimentare.

Condizioni di impiego e limiti raccomandati

Per entrambe le sostanze l'allegato non fissa un limite massimo di sicurezza in senso stretto, ma un tenore massimo raccomandato da indicare in etichetta. Per l'N-metilantranilato di metile il valore è pari a 4 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%; per il metilantranilato è pari a 25 mg/kg nelle stesse condizioni. Le istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono inoltre riportare le condizioni di conservazione e stabilità.

Obblighi di etichettatura

L'etichetta dell'additivo deve riportare la menzione del tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo. Se il contenuto nel mangime completo supera il limite raccomandato, l'etichettatura delle premiscele e delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti deve indicare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome della sostanza attiva e la quantità aggiunta. Tali obblighi sono formulati separatamente per ciascuna delle due sostanze nell'allegato.

Sicurezza degli utilizzatori

Poiché l'EFSA ha segnalato possibili effetti irritanti sugli occhi e sulle vie respiratorie, il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di predisporre procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi di inalazione e contatto cutaneo o oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con misure organizzative, l'uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, comprensivi di protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.

Metodo di analisi

L'allegato richiama il metodo di analisi GC-MS-RTL, vale a dire gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione, per l'identificazione dell'N-metilantranilato di metile e la determinazione del metilantranilato negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi.

Misure transitorie e scadenze

Per evitare effetti immediati sulle scorte già prodotte, l'articolo 2 introduce un regime transitorio. Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 15 settembre 2018 secondo la disciplina precedente possono restare in commercio e essere utilizzate fino a esaurimento delle scorte. Per le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati ad animali da produzione alimentare, il termine è più lungo e riguarda i prodotti prodotti ed etichettati prima del 15 marzo 2019; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, la soglia temporale è il 15 marzo 2020.

Entrata in vigore, efficacia e durata dell'autorizzazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Nell'allegato è indicato il 15 marzo 2028 come fine del periodo di autorizzazione per entrambe le sostanze.

Disposizioni principali

Autorizzazione degli additivi

L'articolo 1 autorizza le sostanze indicate nell'allegato, classificate nella categoria degli "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti", come additivi per mangimi destinati all'alimentazione animale, alle condizioni fissate nell'allegato stesso.

Ambito soggettivo e specie interessate

L'autorizzazione riguarda l'N-metilantranilato di metile e il metilantranilato per tutte le specie animali, con esclusione delle specie avicole. Le condizioni dell'allegato richiedono che l'additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

Tenori raccomandati e obblighi di etichettatura

Per l'N-metilantranilato di metile è previsto un tenore massimo raccomandato di 4 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%; per il metilantranilato il tenore massimo raccomandato è di 25 mg/kg alle medesime condizioni. L'etichetta dell'additivo deve riportare il relativo tenore massimo raccomandato; sulle premiscele e sull'etichettatura di materie prime per mangimi e mangimi composti, quando il tenore nel mangime completo supera il limite indicato, devono figurare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta della sostanza attiva. Devono inoltre essere indicate nelle istruzioni per l'uso le condizioni di conservazione e stabilità.

Sicurezza per gli utilizzatori

L'allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.

Metodo di analisi

Per l'identificazione e la determinazione delle sostanze nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi è previsto il metodo GC-MS-RTL, ossia gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione.

Misure transitorie

L'articolo 2 consente la commercializzazione e l'uso fino a esaurimento scorte delle sostanze e premiscele prodotte ed etichettate prima del 15 settembre 2018 secondo le norme previgenti. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti tali sostanze, se destinati ad animali da produzione alimentare, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati se prodotti ed etichettati prima del 15 marzo 2019; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 15 marzo 2020.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L'allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 15 marzo 2028.

Come è indicizzato

Materiemangimisicurezza alimentareetichettaturasalute animaleprotezione dei lavoratori

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