Regolamento (UE) 2018/223
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/223 della Commissione, del 15 febbraio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004, relativo alle misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe, in seguito alla decisione del Consiglio del 15 febbraio 2018 di modificare la designazione di una persona fisica. L’intervento consiste nella sostituzione della voce concernente Robert Gabriel Mugabe, con aggiornamento della qualifica e della motivazione. L’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 aggiornando i dati e la qualifica di una persona fisica inserita nell'elenco delle misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche e giuridiche incluse nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004, cioè ai soggetti i cui fondi e risorse economiche sono congelati nell’ambito delle misure restrittive contro lo Zimbabwe. In concreto, il regolamento interviene sulla voce relativa a Robert Gabriel Mugabe, modificandone i dati identificativi e il motivo dell’inserimento nell’elenco. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore, cioè il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/223: aggiornamento delle misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Il regolamento interviene in un contesto di misure restrittive dell’Unione europea contro lo Zimbabwe, adottate sulla base del regolamento (CE) n. 314/2004 e collegate alla decisione 2011/101/PESC. La Commissione recepisce l’aggiornamento deciso dal Consiglio il 15 febbraio 2018, relativo a una persona già inserita nell’elenco delle designazioni soggette a congelamento di fondi.
Base giuridica e contesto normativo
Il provvedimento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 11, lettera b), del regolamento (CE) n. 314/2004. Dai considerando emerge che l’allegato III di tale regolamento contiene l’elenco delle persone e delle entità i cui fondi e risorse economiche sono congelati, e che il regolamento attua, nella misura necessaria a livello dell’Unione, le restrizioni previste dalla decisione 2011/101/PESC.
Contenuto della modifica
La modifica è limitata all’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004. In particolare, viene sostituita la voce relativa a Robert Gabriel Mugabe nell’elenco delle persone fisiche.
La nuova voce riporta:
- nome: Robert Gabriel Mugabe;
- data di nascita: 21.2.1924;
- passaporto n. AD001095;
- motivo dell’inserimento: ex presidente e responsabile di attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell’uomo e lo stato di diritto.
Rispetto alla formulazione precedente, viene quindi aggiornata la qualifica istituzionale del soggetto, che non è più indicato come presidente o capo del governo, ma come ex presidente.
Effetti pratici dell’atto
L’effetto normativo del regolamento consiste nell’aggiornamento immediato dell’elenco sanzionatorio applicabile nell’Unione. Per gli operatori, ciò rileva ai fini della verifica dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche nell’ambito delle misure restrittive contro lo Zimbabwe.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente stabilito che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda l’elenco delle persone e delle entità i cui fondi e risorse economiche sono congelati.
Modifica della voce relativa a Robert Gabriel Mugabe
Nell’allegato, la voce relativa a Robert Gabriel Mugabe, inizialmente indicato come "Presidente" e "Capo del governo", viene sostituita con una nuova formulazione che riporta la data di nascita del 21.2.1924 e il passaporto n. AD001095, qualificandolo come "ex presidente" e confermando che è responsabile di attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell’uomo e lo stato di diritto.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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