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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/240

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/240 della Commissione, del 15 febbraio 2018, relativo all'autorizzazione di trimetilammina, cloridrato di trimetilammina, 3-metilbutilammina per tutte le specie animali, escluse le galline ovaiole, e 2-metossietil benzene, 1,3-dimetossibenzene, 1,4-dimetossibenzene, 1-isopropil-2-metossi-4-metilbenzene come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0240

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, a determinate condizioni, sei sostanze aromatiche come additivi per mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. Stabilisce per ciascuna sostanza specie destinatarie, tenori massimi raccomandati, obblighi di incorporazione in premiscela, indicazioni da riportare in etichetta e misure di protezione per gli utilizzatori. Prevede inoltre un regime transitorio per l’immissione sul mercato e l’uso delle scorte prodotte ed etichettate prima delle nuove regole.

Autorizzazione di alcune sostanze aromatiche come additivi per mangimi per tutte le specie animali, con condizioni d’uso, etichettatura e misure transitorie.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato o utilizzano, nell’Unione europea e ai fini SEE, le sostanze autorizzate come additivi organolettici del gruppo funzionale "sostanze aromatizzanti". Riguarda trimetilammina e cloridrato di trimetilammina per tutte le specie animali, 3-metilbutilammina per tutte le specie animali escluse le galline ovaiole, nonché 2-metossietil benzene, 1,3-dimetossibenzene, 1,4-dimetossibenzene e 1-isopropil-2-metossi-4-metilbenzene per tutte le specie animali. Sono previste esclusioni/specifità per le galline ovaiole nel caso della 3-metilbutilammina e limiti differenti per suini, pollame e altre categorie per talune sostanze. Il regolamento opera dall’entrata in vigore generale del 20° giorno successivo alla pubblicazione, con periodi transitori per scorte prodotte ed etichettate prima di specifiche date del 2018, 2019 e 2020.

Autorizzazione di additivi aromatici per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/240 della Commissione autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, alcune sostanze chimiche impiegate come additivi aromatizzanti per mangimi. L’intervento discende dalla rivalutazione degli additivi già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE e tiene conto dei pareri EFSA del 25 aprile 2012, che hanno escluso effetti nocivi sulla salute animale, umana e sull’ambiente alle condizioni d’impiego proposte.

Contesto e base normativa

La Commissione richiama il meccanismo di autorizzazione previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e la procedura di rivalutazione degli additivi esistenti prevista dall’articolo 10. Le sostanze oggetto del regolamento erano già autorizzate a tempo indeterminato dalla direttiva 70/524/CEE e poi inserite nel registro degli additivi come prodotti esistenti. La domanda di rivalutazione è stata presentata dal relativo richiedente ai sensi degli articoli 10, paragrafo 2, e 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Valutazione di sicurezza ed efficacia

Secondo i pareri EFSA, le sostanze in questione non presentano rischi per la salute degli animali, per la salute umana o per l’ambiente se utilizzate secondo le condizioni proposte. L’Autorità ha inoltre ritenuto che, poiché tali sostanze sono efficaci come aromi negli alimenti e svolgono nei mangimi una funzione sostanzialmente identica, non siano necessarie ulteriori dimostrazioni di efficacia; tale conclusione è stata estesa per estrapolazione ai mangimi. Il richiedente ha ritirato la domanda relativa all’acqua potabile, ma il regolamento precisa che resta possibile utilizzare le sostanze nei mangimi composti successivamente somministrati nell’acqua.

Ambito soggettivo e specie animali interessate

L’autorizzazione riguarda sei sostanze: trimetilammina, cloridrato di trimetilammina, 3-metilbutilammina, 2-metossietil benzene, 1,3-dimetossibenzene, 1,4-dimetossibenzene e 1-isopropil-2-metossi-4-metilbenzene. Tutte sono autorizzate per tutte le specie animali, con l’eccezione della 3-metilbutilammina, che non si applica alle galline ovaiole. Per alcune sostanze l’allegato distingue inoltre tra suini, pollame e altre specie o categorie ai fini dei tenori massimi raccomandati.

Condizioni di impiego e limiti quantitativi

L’allegato impone che gli additivi siano incorporati nei mangimi sotto forma di premiscela. Per trimetilammina e cloridrato di trimetilammina il tenore massimo raccomandato è 5 mg/kg di mangime completo con un’umidità del 12%. Per 3-metilbutilammina il limite è 1 mg/kg per suini e pollame, escluse le galline ovaiole, e 1,5 mg/kg per altre specie e categorie. Per 2-metossietil benzene il limite è 0,3 mg/kg per suini e pollame e 0,5 mg/kg per altre specie e categorie. Per 1,3-dimetossibenzene, 1,4-dimetossibenzene e 1-isopropil-2-metossi-4-metilbenzene il limite raccomandato è 1 mg/kg.

Etichettatura e informazioni obbligatorie

Il regolamento richiede che l’etichetta dell’additivo riporti il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con umidità del 12%. Inoltre, se il tenore nel mangime completo supera il limite indicato, l’etichettatura delle premiscele e quella delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti devono indicare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva. Le istruzioni d’uso dell’additivo e delle premiscele devono anche riportare le condizioni di conservazione e di stabilità.

Tutela degli utilizzatori e misure di sicurezza

Poiché alcune sostanze presentano rischi di corrosione, irritazione o esposizione respiratoria, gli operatori del settore dei mangimi devono organizzare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire inalazione e contatto cutaneo o oculare. Qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso è subordinato a dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza. La Commissione richiama anche la valutazione EFSA, secondo cui non sono necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio post-immissione sul mercato.

Controllo analitico

L’allegato fa riferimento al metodo di analisi GC-MS-RTL per la determinazione delle sostanze nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi. Le informazioni dettagliate sui metodi sono rinviate al laboratorio di riferimento dell’Unione indicato nel regolamento.

Misure transitorie e applicazione nel tempo

L’articolo 2 introduce un regime transitorio per consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove condizioni di autorizzazione. Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 15 settembre 2018 secondo le norme precedenti possono essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento scorte. Per gli animali da produzione alimentare, le materie prime per mangimi e i mangimi composti prodotti ed etichettati prima del 15 marzo 2019 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte. Per gli animali non da produzione alimentare, il termine è il 15 marzo 2020.

Entrata in vigore e portata giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le misure adottate sono dichiarate conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Disposizioni principali

Autorizzazione delle sostanze

L’articolo 1 autorizza le sostanze elencate nell’allegato, classificate nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "sostanze aromatizzanti", come additivi per mangimi destinati all’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.

Condizioni tecniche e limiti d’impiego

L’allegato impone che gli additivi siano incorporati nei mangimi sotto forma di premiscela. Per ciascuna sostanza sono fissati tenori massimi raccomandati espressi in mg/kg di mangime completo con umidità al 12%: 5 mg/kg per trimetilammina e cloridrato di trimetilammina; 1 mg/kg per 3-metilbutilammina per suini e pollame escluso galline ovaiole e 1,5 mg/kg per altre specie; 0,3 mg/kg per 2-metossietil benzene per suini e pollame e 0,5 mg/kg per altre specie; 1 mg/kg per 1,3-dimetossibenzene, 1,4-dimetossibenzene e 1-isopropil-2-metossi-4-metilbenzene.

Obblighi di etichettatura

L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con umidità al 12%. Se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo supera il limite indicato, l’etichettatura delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti deve indicare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta della sostanza attiva.

Misure di protezione per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale, inclusi protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.

Stabilità, conservazione e metodo di analisi

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare condizioni di conservazione e di stabilità. Per il controllo analitico è previsto, per tutte le sostanze, il metodo GC-MS-RTL per la determinazione nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi.

Misure transitorie

L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte di: sostanze e premiscele prodotte ed etichettate prima del 15 settembre 2018 secondo le norme previgenti; materie prime per mangimi e mangimi composti destinati ad animali da produzione alimentare prodotti ed etichettati prima del 15 marzo 2019; materie prime per mangimi e mangimi composti destinati ad animali non da produzione alimentare prodotti ed etichettati prima del 15 marzo 2020.

Entrata in vigore

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimietichettaturasicurezza alimentaresalute e sicurezza sul lavoro

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