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CCNL

CCNL Ceramica Domestica Tecnica - Industria

CCNLB122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 26 nov 2020 al 30 giu 2027

Parti stipulanti

SindacatiFILCTEM-CGILFEMCA-CISLUILTEC-UIL
Datori di lavoroConfindustria Ceramica

Sfera di applicazione

Il contratto si applica agli addetti all'industria delle imprese produttrici di ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica e di tubi in gres, compresi i rapporti di lavoro disciplinati sino al 13/03/2008 dal contratto collettivo per gli addetti all'industria chimica.

Inquadramento generale

Ambito di applicazione

Il CCNL disciplina il rapporto di lavoro degli addetti all'industria delle imprese produttrici di:

  • ceramica sanitaria;
  • porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale;
  • ceramica tecnica;
  • tubi in gres.

Rientrano inoltre i rapporti già disciplinati, sino al 13/03/2008, dal CCNL per gli addetti all'industria chimica, secondo quanto previsto dalla confluenza nel comparto ceramica.

Validità

  • Decorrenza: 26/11/2020
  • Scadenza: 30/06/2027

Parti firmatarie

Organizzazioni dei datori di lavoro

  • Confindustria Ceramica

Organizzazioni sindacali

  • FILCTEM-CGIL
  • FEMCA-CISL
  • UILTEC-UIL

Trattamento economico

Minimi tabellari mensili

Retribuzione nazionale conglobata mensile, comprensiva di contingenza ed EDR confederale.

Livello01/09/202401/07/202501/07/202601/06/2027
A12.250,512.290,512.340,512.400,50
B12.084,332.121,232.167,352.222,70
B22.084,332.121,232.167,352.222,70
C11.851,641.885,781.928,451.979,65
C21.851,641.885,781.928,451.979,65
C31.851,641.885,781.928,451.979,65
D11.664,941.694,941.732,441.777,44
D21.664,941.694,941.732,441.777,44
D31.664,941.694,941.732,441.777,44
E11.553,891.581,131.615,181.656,05
E21.553,891.581,131.615,181.656,05
E31.553,891.581,131.615,181.656,05
F1.540,171.567,941.602,651.644,34

I.P.O.

Livello01/09/202401/07/202501/07/202601/06/2027
A1356,27371,83391,28414,61
B1317,76329,47344,11361,68
B2178,40187,06197,89210,86
C1250,85260,32272,16286,38
C2203,98212,07222,19234,30
C3150,38157,35166,07176,53
D1287,56297,56310,06325,06
D2159,83165,94173,58182,75
D3113,35117,79123,34130,02
E1165,76172,13180,09189,64
E278,8781,6385,0889,21
E331,9033,2734,9837,03

Scatti di anzianità e indennità di funzione

Sono previsti 5 scatti biennali.

LivelloScatto biennaleIndennità di funzione
A119,63172,00
B117,56-
B217,56-
C112,91-
C212,91-
C312,91-
D112,14-
D212,14-
D312,14-
E18,78-
E28,78-
E38,78-
F7,75-

L'indennità di funzione spetta ai lavoratori con qualifica di quadro, per tutte le mensilità previste contrattualmente.

Una tantum

Ai lavoratori in forza e con diritto al trattamento economico al momento dell'erogazione è riconosciuto un importo una tantum di 710 euro lordi, da rapportare al servizio prestato nel periodo 01/07/2023 - 30/06/2024, considerando mese intero la frazione superiore a 15 giorni.

  • per i lavoratori part-time l'importo è riproporzionato in base alla percentuale di orario contrattuale;
  • l'importo non è utile ai fini del TFR né di altri istituti contrattuali o legali;
  • l'erogazione è prevista con la retribuzione del mese di ottobre 2024.

I lavoratori iscritti a Foncer possono optare, in luogo del pagamento diretto, per il versamento al fondo pensione di un importo equivalente, con comunicazione scritta entro il 15/10/2024.

Premio di produzione sostitutivo

Nelle imprese fino a 100 addetti che non abbiano in passato realizzato contrattazione dei premi di produzione, l'impresa può sostituire il premio aziendale di produttività ed efficienza con il premio seguente:

CategoriaImporto mensile
A29,00
B26,00
C24,00
D22,00
E18,00
F15,00

Elemento di garanzia retributiva

Ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende che:

  • non abbiano mai fatto contrattazione aziendale o territoriale;
  • nei precedenti 4 anni non abbiano riconosciuto alcun trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto al CCNL,

spetta, con le competenze di giugno dell'anno successivo, un importo di 100,00 euro lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in presenza di trattamenti aggiuntivi.

L'importo è omnicomprensivo e non computabile ai fini del TFR.

Gratifica feriale

Nel corso del mese di luglio è corrisposta una gratifica feriale pari al 12% del totale di minimo contrattuale + I.P.O.

Indennità di cassa

È prevista un'indennità di cassa pari all'8% di minimo contrattuale + I.P.O.

Trasferta

È previsto il rimborso spese e inoltre un'indennità pari a:

  • 50% della retribuzione giornaliera (1/25) se la trasferta dura oltre 12 ore e fino a 24 ore;
  • la medesima indennità è ridotta al 20% quando l'invio in trasferta sia particolarmente frequente;
  • 50% della retribuzione giornaliera (1/25) per ciascun giorno di trasferta se la trasferta dura più di 24 ore; si considera giorno di trasferta anche la frazione finale pari o superiore a 12 ore.

Per trasferte superiori a un mese:

  • dopo il primo mese l'indennità è ridotta al 35%;
  • dopo il secondo mese è ridotta al 20%.

Se la trasferta non comporta pernottamento fuori sede, la retribuzione mensile utile per il calcolo delle percentuali del 50% e del 20% è considerata al netto di 232,41 euro.

Divisori e mensilità

  • Divisore orario: 173
  • Divisore giornaliero: 26
  • Mensilità: 13

Orario di lavoro

Orario normale

L'orario normale è di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni lavorativi.

Possono essere realizzati orari di 39 ore settimanali con assorbimento dei permessi ROL ed ex festività.

Per i lavoratori del settore ex chimica, i regimi di orario in atto alla data del 14/03/2008 non subiscono modifiche per effetto della confluenza nel CCNL Ceramica Industria.

Flessibilità e banca ore

Nel conto ore confluiscono le ore eccedenti e/o straordinarie, compensate nel mese di competenza secondo una delle seguenti opzioni:

  • 50% quote orarie retribuite + 50% riposi compensativi;
  • 100% riposi compensativi;
  • 100% quote orarie retribuite.

Le quote retributive sono corrisposte nel mese di competenza.

In caso di distribuzione dell'orario normale su un arco di più settimane, il lavoro prestato oltre l'ottava ora giornaliera e nella giornata di sabato è retribuito con maggiorazione del 12%.

Maggiorazioni

Lavoro notturno

È considerato notturno il lavoro eseguito:

  • Impiegati: dalle 22 alle 7;
  • Intermedi e operai: dalle 22 alle 6.

Maggiorazione: 45%.

Lavoro festivo

Il lavoro eseguito nei giorni festivi, di domenica e nei giorni di riposo compensativo dà luogo a maggiorazione del 50%.

Per operai e intermedi non si considera festivo il lavoro prestato di domenica qualora il riposo compensativo sia goduto in altro giorno della settimana a norma di legge.

Lavoro di sabato

Nel caso di orari settimanali realizzati su un arco di 4 o 6 giorni, il lavoro prestato di sabato è compensato con maggiorazione del 10%.

Lavoro domenicale

Maggiorazione del 12%, oltre al riposo compensativo.

Lavoro a turni

Operai

TipologiaMaggiorazione
Lavoro notturno compreso in due turni avvicendati20%
Lavoro notturno compreso in tre turni avvicendati35%
Lavoro notturno feriale domenicale compreso in turni avvicendati a ciclo continuo45%
Lavoro domenicale a turni (turni diurni)20%
Lavoro su due turni giornalieri avvicendati (su minimo + I.P.O.)1,5%

Impiegati

TipologiaMaggiorazione
Lavoro notturno compreso in due turni avvicendati20%
Lavoro notturno compreso in tre turni avvicendati35%
Lavoro notturno feriale domenicale compreso in turni avvicendati a ciclo continuo45%
Lavoro nei giorni domenicali a turni avvicendati nei due turni diurni20%
Lavoro su due turni giornalieri avvicendati (su minimo + I.P.O.)1,5%

Lavoro straordinario

Si considera straordinario il lavoro oltre le 40 ore settimanali; per i discontinui oltre 48 ore.

Operai

TipologiaMaggiorazione
Lavoro eccedente da 38 a 40 ore settimanali5%
Lavoro straordinario oltre 40 ore settimanali26%
Lavoro straordinario oltre 48 ore settimanali30%
Lavoro straordinario notturno55%
Lavoro straordinario notturno oltre le 48 ore settimanali70%
Lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore)55%
Prime 120 ore oltre il limite annuo di 2024 ore (2429 per discontinui)30%

Impiegati

TipologiaMaggiorazione
Lavoro eccedente da 38 a 40 ore settimanali5%
Lavoro straordinario da 41 a 44 ore settimanali26%
Lavoro straordinario ore successive30%
Lavoro straordinario notturno70%
Lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore)70%
Prime 120 ore oltre il limite annuo di 2024 ore (2429 per discontinui)30%

Festività, ferie e permessi

Festività

Sono festivi:

  • i giorni riconosciuti dalla legge;
  • tutte le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo;
  • il Santo Patrono.

Per il 4 novembre si applica un trattamento aggiuntivo complessivo pari a 8/173 della retribuzione di fatto, con pagamento nel mese di agosto.

Ferie

  • fino a 10 anni di anzianità: 4 settimane;
  • oltre 10 anni di anzianità: 5 settimane.

Permessi ed ex festività

  • Festività soppresse: 4 giorni annui
  • ROL: 64 ore annue, solo per giornalieri e turnisti non a ciclo continuo

Per i turnisti a ciclo continuo (3x7 e 2x7), i riposi derivanti dall'orario comprendono quelli connessi a festività, ex festività e riduzione annua dell'orario.

Assenze e congedi

Congedo matrimoniale

17 giorni consecutivi di calendario.

Permessi al padre per nascita del figlio

2 giorni di permesso retribuito, aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla legge.

Permessi non retribuiti

Sono previsti brevi permessi non retribuiti per:

  • familiari a carico portatori di handicap;
  • familiari a carico in condizioni di tossicodipendenza.

Se il lavoratore non ha disponibilità di ferie, ex festività e ROL, l'azienda retribuisce tali permessi al 50%, fino a un massimo complessivo annuo pari a 3 giorni di retribuzione.

Il trattamento si aggiunge a quanto previsto dalla legge n. 104/1992 e dalla legge n. 53/2000.

Malattia, infortunio e maternità

Malattia

Periodo di comporto in 36 mesi, in caso di più assenze:

Anzianità di servizioDurata comporto
Fino al 3° anno8 mesi
Dal 3° al 6° anno10 mesi
Oltre il 6° anno12 mesi

Trattamento economico:

Anzianità di servizioDurata assenzaPercentuale
Fino al 3° annoPrimi 3 mesi100%
Fino al 3° anno3 mesi successivi66%
Fino al 3° annoUltimi 2 mesi50%
Dal 3° al 6° annoPrimi 4 mesi100%
Dal 3° al 6° anno3 mesi successivi66%
Dal 3° al 6° annoUltimi 3 mesi50%
Oltre il 6° annoPrimi 7 mesi100%
Oltre il 6° anno5 mesi successivi50%

Infortunio

Periodo di comporto: fino a guarigione clinica.

Trattamento economico:

Anzianità di servizioDurata assenzaPercentuale
Fino al 3° annoPrimi 3 mesi100%
Dal 3° al 6° annoPrimi 4 mesi100%
Oltre il 6° annoPrimi 6 mesi100%

Maternità

Per i cinque mesi di assenza obbligatoria è prevista integrazione al 100%.

Gestione del rapporto

Periodo di prova

CategoriaDurata
A6 mesi
B6 mesi
C3 mesi
D2 mesi e mezzo
E2 mesi
F1 mese

Il periodo di prova è ridotto alla metà nei casi previsti dal contratto per lavoratori che abbiano già maturato specifiche esperienze analoghe presso altre aziende del settore.

Part-time

Il trattamento economico e normativo è rapportato alla ridotta prestazione lavorativa.

Modifica temporanea della prestazione

  • 10% di maggiorazione per le ore prestate al di fuori dell'orario inizialmente concordato;
  • 20% per le ore prestate al di fuori dell'orario concordato e per un numero di giorni pari alla differenza tra il preavviso effettivamente dato e il normale preavviso di 7 giorni.

Lavoro supplementare

Limiti massimi annui:

  • 50% dell'orario annuo previsto: per assunzioni fino a 4 ore giornaliere;
  • 30%: per assunzioni fino a 5 ore giornaliere;
  • 20%: per assunzioni fino a 6 ore giornaliere;
  • 10%: per assunzioni oltre 6 ore giornaliere.

Maggiorazioni:

  • 10% entro i limiti massimi sopra indicati;
  • 50% oltre tali limiti.

Le maggiorazioni sono comprensive dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti.

Apprendistato professionalizzante

Durata

Qualificazione da conseguireDurata minima / massima
Figure professionali inquadrate in categoria E12 / 24 mesi
Figure professionali inquadrate in categoria C e D12 / 36 mesi
Figure professionali inquadrate in categoria A e B18 / 36 mesi

Retribuzione

È prevista una retribuzione pari al 95% del livello salariale corrispondente al profilo professionale che l'apprendista conseguirà al termine del contratto, calcolata su minimo di categoria + indennità di posizione organizzativa.

Somministrazione e tempo determinato

Somministrazione a tempo determinato

Il numero di lavoratori somministrati a termine non può superare il 18% in media annua dei lavoratori occupati nell'impresa al 31 dicembre dell'anno precedente, nelle ipotesi tassative previste dal contratto, tra cui:

  • esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva;
  • manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
  • copertura di posizioni non ancora stabilizzate a seguito di modifiche organizzative.

La percentuale sale al 30% per le aziende del Mezzogiorno.

Se il rapporto percentuale dà un numero inferiore a 10, l'impresa può comunque occupare fino a 10 lavoratori somministrati a termine.

Per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo fino a 24 mesi; nelle aziende del Mezzogiorno fino a 36 mesi. A livello aziendale possono essere concordati prolungamenti.

Contratto a tempo determinato

Il numero di lavoratori a tempo determinato non può superare, in media annua, il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.

La percentuale è elevata al 30% per le aziende operanti nel Mezzogiorno.

Se dal calcolo risulta un numero inferiore a 10, resta possibile stipulare fino a 10 contratti a termine. L'eventuale frazione si arrotonda all'unità superiore.

I limiti non si applicano nei casi esclusi dalla legge e per lo svolgimento di attività stagionali definite dal CCNL e dalla contrattazione aziendale.

Preavviso

Operai

  • 15 giorni

Qualifiche speciali

Anni di servizioCat. C-DCat. E
Fino a 5 anni compiuti1 mese1 mese
Oltre 5 anni e fino a 10 anni compiuti1 mese e mezzo1 mese
Oltre 10 anni2 mesi1 mese e mezzo

Impiegati

Anni di servizioCat. A-BCat. C-D
Fino a 5 anni compiuti2 mesi1 mese e mezzo
Oltre 5 anni e fino a 10 anni compiuti3 mesi2 mesi
Oltre 10 anni4 mesi3 mesi

La decorrenza del preavviso è dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

In caso di dimissioni, i termini di preavviso sono ridotti alla metà.

Trattamento di fine rapporto

Spetta il TFR previsto dalla legge n. 297/1982.

La retribuzione annua utile ai fini del calcolo comprende:

  • minimo contrattuale;
  • I.P.O.;
  • scatti di anzianità;
  • aumenti di merito ed altre eccedenze mensili sul minimo;
  • premio di produzione;
  • compenso per lavoro discontinuo fino a 50 ore settimanali;
  • indennità per specifiche circostanze, quali alloggio, lavorazioni nocive e mensa;
  • provvigioni, interessenze, cottimo;
  • 13ª mensilità e gratifica feriale;
  • maggiorazioni per lavoro notturno degli addetti al ciclo continuo;
  • maggiorazioni per turni avvicendati nei casi previsti dal contratto.

Accordi e rinnovi

Contratto collettivo nazionale di lavoro del 26/11/2020Ipotesi di accordo del 22/07/2024, ratificata il 20/09/2024

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