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CCNL

CCNL Metalmeccanica P.I. - Confimi

CCNLC01A

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 giu 2025

Parti stipulanti

SindacatiFIM-CISLUILM-UIL
Datori di lavoroCONFIMI

Sfera di applicazione

Il contratto si applica agli stabilimenti appartenenti al settore metalmeccanico nei quali la lavorazione del metallo abbia presenza esclusiva, prevalente o quantitativamente rilevante, nonché agli stabilimenti, unità produttive e di servizio che abbiano con il settore metalmeccanico interconnessioni di significativa rilevanza, aderenti a CONFIMI.

Inquadramento generale

Il CCNL disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti delle imprese della piccola industria metalmeccanica aderenti a CONFIMI.

Ambito di applicazione

Si applica a:

  • stabilimenti del settore metalmeccanico nei quali la lavorazione del metallo abbia carattere esclusivo, prevalente o quantitativamente rilevante;
  • stabilimenti, unità produttive e di servizio con interconnessioni di significativa rilevanza con il settore metalmeccanico.

Validità

  • Decorrenza: 01/06/2025
  • Scadenza: non espressamente indicata nella sintesi fornita

Documenti di riferimento

  • CCNL del 07/06/2021
  • Accordo del 19/06/2025
  • Accordo di rinnovo del 14/07/2025
  • Ipotesi di accordo del 28/10/2025
  • Ratifica del 24/11/2025

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali

  • CONFIMI

Organizzazioni sindacali

  • FIM-CISL
  • UILM-UIL

Trattamento economico

Minimi tabellari mensili

Retribuzione nazionale conglobata mensile comprensiva di contingenza ed EDR confederale.

LivelloMinimi dal 01/06/2025Minimi dal 01/11/2025Minimi dal 01/06/2026Salario minimo OSC dal 01/06/2025Salario minimo OSC dal 01/11/2025Salario minimo OSC dal 01/06/2026Scatti biennaliIndennità/Elemento
93.033,003.063,663.133,252.615,802.637,882.693,5245,9669,72
82.728,132.755,712.818,302.353,762.373,622.423,6940,9549,06
72.508,262.533,622.591,172.163,282.181,542.227,5636,4159,39
62.337,432.361,062.414,692.016,682.033,702.076,6032,4359,39
52.179,322.201,352.251,351.880,461.896,331.936,3329,64-
42.034,682.055,252.101,931.754,641.769,451.806,7726,75-
31.949,541.969,252.013,981.681,911.696,101.731,8825,05-
21.758,031.775,801.816,131.605,731.619,281.653,4421,59-

Note:

  • l'Elemento di 59,39 euro spetta ai lavoratori con qualifica di quadro per tutte le mensilità previste contrattualmente;
  • l'ulteriore importo indicato per 8ª e 9ª categoria è riferito ai lavoratori inquadrati in tali categorie;
  • il salario minimo OSC si applica agli assunti con Contratto "Socrate" per l'occupazione.

Divisori e mensilità

  • Divisore orario: 173
  • Divisore giornaliero: 26
  • Mensilità: 13

Elemento perequativo

Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, occupati in aziende prive di contrattazione di secondo livello su premio di risultato o altri istituti retributivi soggetti a contribuzione, e che nell'anno precedente abbiano percepito solo i trattamenti economici del CCNL, spetta con la retribuzione di giugno un importo annuo pari a:

  • 485 euro

L'elemento:

  • è onnicomprensivo;
  • non incide sul TFR.

Welfare contrattuale

Dal 01/09/2021 le aziende devono mettere a disposizione strumenti di welfare del valore di:

  • 150 euro dal 01/09/2021;
  • 200 euro a partire dal 2022, con decorrenza 01/09 di ciascun anno e utilizzo entro il 31/08 dell'anno successivo.

Caratteristiche principali:

  • esclusione dalla base di calcolo del TFR;
  • spettanza ai lavoratori che abbiano superato il periodo di prova e siano in forza al 01/01 o assunti entro il 31/12, con almeno 6 mesi di anzianità;
  • esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 01/01-31/12;
  • importi non riproporzionabili per il part-time;
  • si aggiungono agli eventuali piani welfare già presenti in azienda.

Elemento individuale di mensilizzazione

Agli operai in forza al 31/12/2008, dal 2009 con la retribuzione di dicembre, spetta un'erogazione annua ragguagliata a:

  • 11 ore e 10 minuti

Tale importo è riconosciuto come elemento individuale annuo di mensilizzazione non assorbibile.

Indennità di cassa

Per gli impiegati addetti alla cassa:

  • 6% del minimo di stipendio della categoria e della indennità di contingenza.

Indennità particolari

Indennità di reperibilità

Dal 01/06/2025

Categoria16 ore giorno lavorato24 ore giorno libero24 ore giorno festivo6 giorni6 giorni con festivo e giorno libero6 giorni con festivo
2ª-3ª5,888,799,5138,1938,9141,82
4ª-5ª6,9610,9611,7345,7846,5550,54
Superiore alla 5ª8,0113,1713,8853,2353,9559,11

Dal 01/06/2026

Categoria16 ore giorno lavorato24 ore giorno libero24 ore giorno festivo6 giorni6 giorni con festivo e giorno libero6 giorni con festivo
2ª-3ª6,079,089,8239,4440,1943,19
4ª-5ª7,1911,3212,1147,2848,0852,20
Superiore alla 5ª8,2713,6014,3454,9855,7261,05

Ulteriori regole:

  • l'importo orario si ottiene dividendo per 16 il valore della prima colonna;
  • dal momento della chiamata e per il tempo necessario a raggiungere il luogo dell'intervento e rientrare, spetta un trattamento pari all'85% della normale retribuzione oraria lorda, senza maggiorazioni;
  • per ogni chiamata seguita da intervento effettivo spetta inoltre un compenso di 5,00 euro.

Indennità di trasferta

VoceDal 01/06/2025Dal 01/06/2026
Trasferta intera46,4752,00
Quota per il pasto meridiano o serale13,4513,89
Quota per il pernottamento24,4625,26

L'indennità può essere sostituita, anche parzialmente, da rimborso delle spese effettive di viaggio, vitto e alloggio.

Trattamento del tempo di viaggio

Per le ore di viaggio eccedenti il normale orario di lavoro, con esclusione del personale direttivo, spetta un compenso pari all'85% della normale retribuzione. Se il viaggio coincide con l'orario normale, la retribuzione è dovuta per intero.

Trasferta in alta montagna o sottosuolo

L'indennità di trasferta è aumentata del:

  • 10%

Esclusioni dalla disciplina di trasferta

La disciplina non si applica ai lavoratori assunti per attività che richiedono continuo spostamento; per tali lavoratori i minimi di paga base contrattuale sono maggiorati del:

  • 30%

Orario di lavoro

Orario normale

  • 40 ore settimanali

Per impianti che richiedono lavoro ininterrotto su 7 giorni, l'orario normale deriva da media plurisettimanale con massimo di:

  • 48 ore settimanali

Flessibilità e banca ore

Banca ore su straordinario

Tutte le ore di lavoro straordinario possono confluire nella banca ore. Se il lavoratore opta per il recupero in riposo, riceve con la prima retribuzione utile la sola maggiorazione onnicomprensiva.

TipologiaNon turniA turni
Straordinario diurno10%10%
Straordinario festivo oltre 8 ore27,5%27,5%
Straordinario festivo con riposo compensativo oltre 8 ore17,5%17,5%
Straordinario notturno prime 2 ore25%20%
Straordinario notturno ore successive25%22,5%
Straordinario notturno festivo oltre 8 ore37,5%32,5%
Straordinario notturno festivo con riposo compensativo oltre 8 ore27,5%25%

Le ore convertite in riposo restano accantonate fino ai 24 mesi successivi all'anno solare di effettuazione; allo scadere, le ore residue sono liquidate.

Conto ore individuale

I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione confluiscono in un conto ore individuale per ulteriori 24 mesi; al termine, le ore residue sono liquidate.

Flessibilità dell'orario

I regimi di flessibilità consentono variazioni tra:

  • 32 ore minime settimanali
  • 48 ore massime settimanali

ferma restando la retribuzione normale per 40 ore.

Per ogni ora oltre le 40 settimanali spetta una maggiorazione onnicomprensiva pari a:

  • 15% dal lunedì al venerdì
  • 20% il sabato

L'utilizzo della flessibilità in giornate esterne alla distribuzione normale non può superare:

  • 48 ore annue, oppure
  • 80 ore complessive in caso di utilizzo congiunto con lo straordinario.

Le ore ulteriori non compensate nel periodo programmato sono considerate straordinario con una maggiorazione aggiuntiva del:

  • 7%

Orario multiperiodale programmato

Può durare fino a 6 mesi, estensibili a 12 mesi, sempre con media di 40 ore settimanali.

Limiti:

  • massimo 48 ore settimanali
  • minimo 32 ore settimanali

Per ogni ora oltre le 40 settimanali:

  • 15% dal lunedì al venerdì
  • 20% il sabato

Maggiorazioni per particolari prestazioni

Lavoro notturno

TipologiaLavoro non a turniLavoro a turni
Notturno fino alle ore 2225%25%
Notturno oltre le ore 2235%25%
Notturno festivo60%55%
Notturno festivo con riposo compensativo35%30%

Lavoro festivo

TipologiaLavoro non a turniLavoro a turni
Festivo diurno55%55%
Festivo diurno con riposo compensativo10%10%
Festivo notturno60%55%
Festivo notturno con riposo compensativo35%30%

Lavoro straordinario

TipologiaNon a turniA turni
Straordinario diurno feriale20%20%
Straordinario diurno festivo oltre 8 ore55%55%
Straordinario festivo con riposo compensativo oltre 8 ore35%35%
Straordinario notturno prime 2 ore50%40%
Straordinario notturno ore successive50%45%
Straordinario notturno festivo oltre 8 ore75%65%
Straordinario notturno festivo con riposo compensativo oltre 8 ore55%50%

Lavoro discontinuo

Per i lavoratori discontinui già assunti:

  • con orario giornaliero di 10 ore, l'orario normale settimanale resta di 48 ore;
  • con orario giornaliero di 9 ore, resta di 44 ore;
  • con orario giornaliero di 8 ore, resta di 40 ore.

Le ore da 40 a 44 o a 48 sono compensate con quote orarie di retribuzione senza maggiorazioni per straordinario.

Festività, ferie e permessi

Festività

Sono considerate festive le giornate previste dalla legge, tutte le domeniche o i riposi compensativi e il Santo Patrono.

Ai soli operai assunti entro il 31/12/2008 spetta, per ciascuna festività infrasettimanale e nel caso in cui l'Epifania cada di sabato o domenica, un'erogazione pari a:

  • 1 ora e 20 minuti

Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.

Ferie

Anzianità di servizioFerie
Fino al 10° anno compiuto4 settimane
Oltre il 10° e fino al 18° compiuto4 settimane + 1 giorno
Oltre il 18° compiuto5 settimane

Ulteriore previsione:

  • con almeno 5 anni di anzianità aziendale e 55 anni di età, è riconosciuto 1 giorno aggiuntivo di ferie.

Permessi retribuiti ed ex festività

Settore metalmeccanico

  • 104 ore annue, di cui:
    • 32 ore per ex festività
    • 72 ore per ROL
  • turnisti con 15 o più turni settimanali: ulteriori 8 ore

Settore siderurgico

  • 6 gruppi di 8 ore retribuite in ragione d'anno
  • 32 ore di ex festività
  • turnisti con 15 o più turni settimanali: ulteriori 8 ore monetizzate con la tredicesima

Settori particolari

  • ulteriori 8 ore

Assenze e congedi

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni consecutivi

Permessi per lutto o grave infermità

  • 3 giorni complessivi retribuiti all'anno nei casi previsti dalla L. 53/2000

È possibile concordare modalità alternative di riduzione dell'orario in luogo dei giorni di permesso.

Malattia, infortunio e maternità

Malattia

Periodo di comporto breve

Anzianità di servizioGiorni di calendario
Fino a 3 anni compiuti183
Oltre 3 e fino a 6 compiuti274
Oltre 6 anni365

Periodo di comporto prolungato

Anzianità di servizioGiorni di calendario
Fino a 3 anni compiuti274
Oltre 3 e fino a 6 compiuti411
Oltre 6 anni548

Trattamento economico

Anzianità di servizio100% retribuzione globale80% retribuzione globale
Fino a 3 anni compiutiPer i primi 122 giorni di calendarioPer i giorni residui
Oltre 3 e fino a 6 compiutiPer i primi 153 giorni di calendarioPer i giorni residui
Oltre 6 anniPer i primi 214 giorni di calendarioPer i giorni residui

Ricovero ospedaliero:

  • se superiore a 10 giorni continuativi, è retribuito con l'intera retribuzione globale in aggiunta al trattamento economico sopra indicato, fino a un massimo di 61 giorni di calendario.

Assenze brevi ripetute nello stesso anno:

  • dalla 4ª assenza di durata non superiore a 5 giorni: primi 3 giorni retribuiti al 66%;
  • dalla 5ª assenza e successive: primi 3 giorni retribuiti al 50%.

Esclusioni dal meccanismo penalizzante:

  • ricovero ospedaliero;
  • gravi malattie certificate;
  • malattie insorte durante la gravidanza dopo la relativa certificazione.

Infortunio

  • Comporto: fino a guarigione clinica
  • Trattamento economico: garantito come per la malattia

Maternità

Per il periodo di astensione obbligatoria è prevista integrazione economica fino al:

  • 100%

Periodo di prova

CategoriaDurata ordinariaDurata ridotta
9, 8 e 76 mesi3 mesi
6, 5 e 43 mesi2 mesi
3 e 21 mese e 15 giorni1 mese
11 mese20 giorni

La durata ridotta si applica ai lavoratori con almeno un biennio di esperienza analoga presso altre aziende o che abbiano completato altrove l'apprendistato professionalizzante per lo stesso profilo.

Part-time

Il trattamento economico e normativo è rapportato alla riduzione di orario.

Lavoro supplementare

Consentito fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e nel limite massimo del 50% della normale prestazione annua a tempo parziale.

Maggiorazione:

  • 10%

Clausole elastiche

  • per variazione della collocazione temporale della prestazione: 10%;
  • per ore prestate in aumento, entro il limite del 25% della normale prestazione annua: 15%.

Apprendistato professionalizzante

Durata

  • minima: 6 mesi
  • massima: 36 mesi
  • massima ridotta a 30 mesi se l'apprendista possiede titolo di studio inerente alla qualifica
  • 24 mesi per addetti a produzioni in serie su linee a catena o montaggio semplice non ricomprese nella declaratoria della 3ª categoria

Articolazione dei periodi

Durata complessivaPrimo periodoSecondo periodoTerzo periodo
36 mesi121212
30 mesi101010
24 mesi888

Retribuzione e inquadramento

  • primo periodo: due livelli sotto quello finale;
  • secondo periodo: un livello sotto;
  • terzo periodo: livello di destinazione finale.

Per l'apprendista assunto dal 01/01/2022 destinato alla 3ª categoria:

  • categoria iniziale di inquadramento: 2ª;
  • retribuzione nel primo periodo: 90% di quella prevista per la 2ª categoria.

Contratto "Socrate" per l'occupazione (OSC)

Ambito soggettivo

Applicabile esclusivamente a specifiche categorie, tra cui:

  • under 36;
  • disoccupati da oltre 24 mesi;
  • lavoratori con età superiore a 50 anni;
  • donne in cerca o perdita di occupazione;
  • assunti per nuove attività o nuovi investimenti aziendali.

Durata

  • da 6 a 12 mesi continuativi
  • non prorogabile

Esito alla scadenza

Il datore di lavoro deve comunicare prima della scadenza l'eventuale mancata conferma; in caso contrario il contratto si converte automaticamente a tempo indeterminato.

In caso di mancata conferma, il lavoratore ha diritto a un elemento retributivo pari alla differenza tra il minimo tabellare del livello e il minimo applicato durante l'OSC.

Retribuzione

Spetta il salario minimo OSC indicato nella tabella retributiva.

Tempo determinato e lavoro stagionale

Durata massima

  • 24 mesi complessivi comprensivi di proroghe e rinnovi
  • possibile un ulteriore contratto tra gli stessi soggetti, una sola volta, per massimo 12 mesi, presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro

Limite quantitativo

  • massimo 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 01/01 dell'anno di assunzione, inclusi gli apprendisti

Esclusioni dai limiti

Tra i casi esclusi:

  • avvio nuove attività per 24 mesi;
  • avvio nuova linea/modulo produttivo per 18 mesi;
  • start-up innovative;
  • attività stagionali;
  • sostituzione di lavoratori assenti;
  • lavoratori over 50;
  • lavoratori iscritti al collocamento obbligatorio;
  • lavoratori assunti con contratto Socrate;
  • particolari attività di contoterzismo.

Diritto di precedenza

Nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi 12 mesi, per le stesse mansioni, il diritto spetta ai lavoratori che:

  • abbiano lavorato a termine per oltre 6 mesi;
  • manifestino la volontà per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto, o entro 3 mesi per i rapporti stagionali.

Il diritto si estingue entro 1 anno dalla cessazione del rapporto a termine.

Preavviso

Termini di preavviso

Anni di servizio7ª, 8ª, 9ª categoria4ª, 5ª, 6ª categoria2ª e 3ª categoria1ª categoria
Fino a 52 mesi1 mese e 15 giorni10 giorni7 giorni
Oltre 5 e fino a 103 mesi2 mesi20 giorni15 giorni
Oltre 104 mesi2 mesi e 15 giorni30 giorni20 giorni

I termini valgono sia per licenziamento sia per dimissioni.

Indennità sostitutiva del preavviso

Anni di servizio7ª, 8ª, 9ª categoria4ª, 5ª, 6ª categoria2ª e 3ª categoria1ª categoria
Fino a 5 anni2 mensilità1,5 mensilità0,33 mensilità0,24 mensilità
Oltre 5 fino a 103 mensilità2 mensilità0,67 mensilità0,5 mensilità
Oltre 10 anni4 mensilità2,5 mensilità1 mensilità0,67 mensilità

TFR

Spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla L. 297/1982.

Ai fini del TFR, la retribuzione relativa alle prestazioni di lavoro straordinario, comprese le relative maggiorazioni, è esclusa dalla base di calcolo.

Accordi e rinnovi

Contratto collettivo nazionale di lavoro del 07/06/2021Accordo del 19/06/2025Accordo di rinnovo del 14/07/2025Ipotesi di accordo del 28/10/2025Ratifica dell'ipotesi di accordo del 24/11/2025

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