CCNL Oreficeria - Industria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 10 feb 2026 al 31 dic 2028
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Il contratto si applica ai dipendenti delle aziende per la lavorazione di prodotti di oreficeria, gioielleria, argenteria, posateria in argento e bigiotteria prevalentemente in metalli e/o materiali preziosi, nonché alle unità produttive e di servizio che abbiano con il settore orafo-argentiero interconnessioni di significativa rilevanza.
Inquadramento generale
Il CCNL disciplina il rapporto di lavoro nel settore Oreficeria Industria - Orafi e Argentieri Industria.
Ambito di applicazione
Si applica ai dipendenti delle aziende che operano nella lavorazione di prodotti di oreficeria, gioielleria, argenteria, posateria in argento e bigiotteria prevalentemente in metalli e/o materiali preziosi, nonché alle unità produttive e di servizio connesse al settore orafo-argentiero.
Validità
- Decorrenza: 10/02/2026
- Scadenza: 31/12/2028
Il testo contrattuale deriva dal CCNL del 23/12/2021, come modificato dai rinnovi del 09/06/2022, 19/06/2023, 17/06/2024, 12/06/2025 e dall'ipotesi di accordo del 10/02/2026, ratificata il 31/03/2026.
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- Confindustria Federorafi
- Federazione Nazionale Orafi Argentieri Gioiellieri Fabbricanti
Organizzazioni sindacali
- Fim Cisl
- Fiom Cgil
- Uilm Uil
Trattamento economico
Minimi tabellari mensili
La retribuzione nazionale conglobata mensile è comprensiva di contingenza ed EDR confederale.
| Livello | Dal 01/06/2025 | Dal 01/10/2026 | Dal 01/06/2027 | Dal 01/06/2028 | Scatti biennali (5) | Elemento retributivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2.405,58 | 2.471,05 | 2.544,37 | 2.624,22 | 40,96 | 59,39 |
| 6 | 2.212,40 | 2.272,61 | 2.340,05 | 2.413,48 | 36,41 | - |
| 5S | 2.058,07 | 2.114,08 | 2.176,81 | 2.245,12 | 32,43 | - |
| 5 | 1.928,22 | 1.980,70 | 2.039,47 | 2.103,47 | 29,64 | - |
| 4 | 1.804,87 | 1.853,99 | 1.909,00 | 1.968,91 | 26,75 | - |
| 3 | 1.734,59 | 1.781,80 | 1.834,67 | 1.892,24 | 25,05 | - |
| 2 | 1.574,39 | 1.617,24 | 1.665,23 | 1.717,48 | 21,59 | - |
Quadri - indennità di funzione
Ai lavoratori con qualifica di quadro spetta, per tutte le mensilità previste contrattualmente, una indennità di funzione di euro 114,00, comprensiva dell'elemento retributivo del 7° livello pari a euro 59,39.
Adeguamento IPCA
Le parti si incontreranno entro i primi giorni di ottobre 2026 e dei mesi di giugno 2027 e 2028 per definire la quota di TEM relativa alla dinamica dell'IPCA al netto degli energetici importati; i minimi tabellari saranno adeguati all'importo risultante.
Altri elementi economici
| Istituto | Misura |
|---|---|
| Divisore orario | 173 |
| Divisore giornaliero | 26 |
| Mensilità | 13 |
| Elemento perequativo annuo | 250,00 euro |
| Welfare contrattuale annuo | 200,00 euro |
| Welfare contrattuale annuo dal 2028 | 220,00 euro |
| Indennità di cassa impiegati | 6% del minimo tabellare conglobato |
Elemento perequativo
Dal 2022, nelle aziende prive di contrattazione integrativa su premio di risultato o altri istituti retributivi soggetti a contribuzione, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno che nell'anno precedente abbiano percepito solo trattamenti retributivi fissati dal CCNL, viene corrisposto con la retribuzione di giugno un elemento perequativo di 250,00 euro annui, onnicomprensivo e non incidente sul TFR.
Welfare contrattuale
Entro giugno di ogni anno le aziende devono mettere a disposizione strumenti di welfare del valore di 200,00 euro, da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo. Dal 2028 l'importo annuo sale a 220,00 euro.
Trasferta
Dal 01/01/2027, ai lavoratori inviati fuori sede spettano i seguenti trattamenti.
Rimborso spese
- rimborso del pasto meridiano in caso di trasferta superiore a 20 km;
- rimborso del pasto serale se il lavoratore non può rientrare entro le ore 21 o entro l'orario corrispondente rispetto al rientro dalla sede originaria;
- rimborso delle spese di pernottamento se il rientro non è possibile entro le ore 22.
Il rimborso dei pasti non spetta se il lavoratore può usufruire di mensa, buoni pasto, convenzioni con ristoratori o mensa del cliente.
Indennità alternativa alla nota spese
| Misura dell'indennità | Dal 01/01/2027 |
|---|---|
| Trasferta intera | 50,33 euro |
| Quota per il pasto meridiano o serale | 12,99 euro |
| Quota per il pernottamento | 24,35 euro |
L'indennità di trasferta è esclusa dal calcolo della retribuzione per tutti gli istituti di legge e di contratto.
Tempo di viaggio
- 100% della normale retribuzione per il tempo coincidente con il normale orario giornaliero di lavoro;
- 55% della retribuzione per le ore eccedenti il normale orario di lavoro, senza maggiorazioni per straordinario, notturno o festivo.
Il compenso per il tempo di viaggio fuori orario normale è escluso dal calcolo della retribuzione per gli istituti contrattuali e di legge.
Reperibilità
Dal 01/01/2027 sono previsti i seguenti compensi, aventi natura retributiva.
Indennità di reperibilità
| Livello | Giornaliero 16 ore (giorno lavorato) | Giornaliero 24 ore (giorno libero) | Giornaliero 24 ore (giorno festivo) | Settimanale 6 giorni | Settimanale 6 giorni con festivo e giorno libero | Settimanale 6 giorni con festivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2°, 3° | 5,76 | 8,67 | 9,37 | 37,47 | 38,17 | 41,08 |
| 4°, 5° | 6,87 | 10,78 | 11,56 | 45,13 | 45,91 | 49,82 |
| Superiore al 5° | 7,88 | 12,98 | 13,66 | 52,38 | 53,06 | 58,16 |
L'importo orario di reperibilità si ottiene dividendo per 16 il compenso della prima colonna.
Intervento in reperibilità
- Dal momento della chiamata e per il tempo necessario a raggiungere il luogo dell'intervento e a rientrare spetta il 55% della normale retribuzione oraria lorda, senza maggiorazioni.
- Le ore di intervento, comprese quelle da remoto, rientrano nel computo dell'orario di lavoro, salvo riposi compensativi, e sono compensate con le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.
- Le prestazioni rese in reperibilità sono retribuite come straordinario e conteggiate come tali se aggiuntive all'orario normale.
- Per ogni chiamata seguita da intervento effettivo spetta inoltre un compenso di 5 euro.
- Se viene usato un mezzo pubblico o un mezzo proprio autorizzato, le spese di viaggio sono rimborsate secondo accordi o prassi aziendali.
Il personale direttivo è escluso dalla disciplina della reperibilità. Le relative indennità sono già comprensive dei riflessi su istituti diretti e indiretti e sono escluse dalla base di calcolo del TFR.
Orario di lavoro
Orario normale
- 40 ore settimanali.
Flessibilità e banca ore
Banca ore
È possibile accantonare il 20% delle ore di straordinario prestate in ciascun anno solare, con utilizzo nei 24 mesi decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per le ore confluite in banca ore spetta una maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle diverse modalità. Al termine dei 24 mesi le ore non fruite vengono liquidate con la retribuzione ordinaria in atto.
Flessibilità
L'azienda può adottare regimi orari diversi in particolari periodi dell'anno con superamento dell'orario contrattuale di norma fino a 45 ore settimanali e fino a 48 ore settimanali per specifiche esigenze aziendali. Le ore prestate oltre l'orario normale danno diritto a una maggiorazione omnicomprensiva del:
- 10%;
- 12% per le ore prestate di sabato.
Maggiorazioni
Lavoro notturno
Si considera notturno il lavoro eseguito dalle 22 alle 06.
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Notturno non a turni | 30% |
| Notturno a turni avvicendati | 20% |
Lavoro festivo
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro festivo | 45% |
Lavoro straordinario
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Straordinario feriale - prime 2 ore | 25% |
| Straordinario feriale - oltre 2 ore | 30% |
| Straordinario festivo oltre 8 ore | 55% |
| Straordinario di sabato | 40% |
Lavoro discontinuo
I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario normale settimanale compreso tra 40 e 48 ore. Le ore fino a 48 sono compensate con quote ordinarie senza maggiorazioni; quelle eccedenti sono compensate con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.
Ferie, permessi e festività
Ferie
| Categoria | Ferie |
|---|---|
| Operai | 160 ore pari a 4 settimane |
| Impiegati fino a 18 anni di anzianità | 4 settimane |
| Impiegati oltre 18 anni di anzianità | 4 settimane + 5 giorni |
Permessi retribuiti ed ex festività
- 104 ore annue, di cui:
- 32 ore per ex festività;
- 72 ore per ROL.
- Per i turnisti: ulteriori 8 ore monetizzate e corrisposte con la tredicesima.
Festività
Sono considerate festive tutte le domeniche, i giorni festivi per legge, i giorni di riposo compensativo e il Santo Patrono. Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.
Assenze e congedi
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi.
Lutto e grave infermità
Si applica la legge 53/2000. Il CCNL riconosce 3 giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, di un parente entro il secondo grado anche non convivente o di un componente della famiglia anagrafica del lavoratore.
Assistenza disabili, cure invalidi, donne vittime di violenza
Si applica la normativa legale vigente, in particolare:
- legge 104/1992 e d.lgs. 151/2001 per l'assistenza a persone disabili;
- d.lgs. 119/2011 per permessi per cure degli invalidi;
- d.lgs. 80/2015, art. 24, per donne vittime di violenza.
Malattia e infortunio
Periodo di comporto - singolo evento morboso
| Anzianità di servizio | Comporto |
|---|---|
| Fino a 5 anni compiuti | 183 giorni di calendario |
| Oltre 5 e fino a 10 anni compiuti | 244 giorni di calendario |
| Oltre 10 anni | 305 giorni di calendario |
Periodo di comporto - sommatoria di più malattie nei 3 anni precedenti
| Anzianità di servizio | Comporto complessivo |
|---|---|
| Fino a 5 anni compiuti | 274 giorni di calendario |
| Oltre 5 e fino a 10 anni compiuti | 365 giorni di calendario |
| Oltre 10 anni | 456 giorni di calendario |
Trattamento economico della malattia - singolo evento
| Anzianità di servizio | 100% retribuzione globale | 75% retribuzione globale |
|---|---|---|
| Fino a 5 anni compiuti | Primi 61 giorni di calendario | 122 giorni successivi |
| Oltre 5 e fino a 10 anni compiuti | Primi 91 giorni di calendario | 153 giorni successivi |
| Oltre 10 anni | Primi 122 giorni di calendario | 183 giorni successivi |
Trattamento economico della malattia - più malattie nei 3 anni precedenti
| Anzianità di servizio | 100% retribuzione globale | 75% retribuzione globale |
|---|---|---|
| Fino a 5 anni compiuti | Primi 61 giorni di calendario | 213 giorni successivi |
| Oltre 5 e fino a 10 anni compiuti | Primi 91 giorni di calendario | 274 giorni successivi |
| Oltre 10 anni | Primi 122 giorni di calendario | 334 giorni successivi |
Ricovero ospedaliero
I periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni continuativi sono retribuiti con l'intera retribuzione globale, in aggiunta al trattamento sopra indicato, fino a un massimo di 61 giorni di calendario.
Malattie brevi ripetute
Se nell'anno solare si verificano assenze per malattia di durata non superiore a 7 giorni per un numero di eventi superiore a 3, i primi 3 giorni della quarta e delle successive assenze sono retribuiti così:
- quarta assenza: 66% dell'intera retribuzione globale;
- quinta e successive: 50% dell'intera retribuzione globale.
Sono escluse da questa riduzione le assenze per ricovero ospedaliero, gravi malattie certificate e le malattie insorte in gravidanza dopo la relativa certificazione.
Infortunio
- Comporto: fino a guarigione clinica.
- Trattamento economico: garantito come per le assenze per malattia.
Maternità e congedi parentali
Si applica la normativa legale prevista dal d.lgs. 151/2001.
Congedo parentale
Per ciascun figlio, nei primi 12 anni di vita:
- madre: fino a 6 mesi;
- padre: fino a 6 mesi, elevabili a 7 mesi se usufruisce di almeno 3 mesi;
- genitore solo: fino a 10 mesi.
Il limite complessivo tra i genitori è di 10 mesi, elevabili a 11 mesi se il padre si astiene per almeno 3 mesi.
Integrazione economica maternità
Nei 5 mesi di congedo di maternità viene corrisposta l'intera retribuzione globale.
Periodo di prova
| Categoria | Durata ordinaria | Durata ridotta |
|---|---|---|
| 1ª, 2ª, 3ª | 1 mese e 1/2 | - |
| 4ª, 5ª, 5ªS | 3 mesi | 2 mesi |
| 6ª, 7ª, 7ª Quadri | 6 mesi | 3 mesi |
I periodi di prova sono ridotti per i lavoratori:
- con almeno un biennio di servizio presso altre aziende con identiche mansioni;
- che abbiano completato presso altre aziende l'apprendistato professionalizzante con lo stesso profilo professionale.
In caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di lavoratori che abbiano già svolto presso la stessa azienda le medesime mansioni con contratti a termine o di somministrazione, il periodo di prova non può essere previsto; se i periodi pregressi sono più brevi, la prova è ridotta in misura corrispondente.
Part-time
- Trattamento economico e normativo proporzionato alla ridotta prestazione.
- Lavoro supplementare: consentito fino al raggiungimento dell'orario full time, con maggiorazione del 15%.
- Supplementare festivo: maggiorazione del 50%.
Trasformazione del rapporto
L'impresa, entro il limite del 3%, valuta positivamente le richieste di trasformazione da full time a part time nei casi di:
- assistenza a genitori conviventi, coniuge o convivente, figli e altri familiari conviventi gravemente ammalati, disabili o inseriti in programmi terapeutici/riabilitativi per tossicodipendenza;
- necessità di accudire i figli fino al compimento dei 7 anni.
Apprendistato professionalizzante
Durata
- Minima: 6 mesi
- Massima ordinaria: 36 mesi
- Massima elevata a 48 mesi per alcune figure operaie ad elevata professionalità a carattere artigianale inserite in aziende industriali, tra cui:
- 5ª categoria: compositore di leghe, tornitore in lastra, miniaturista;
- 5ªS: incisore stampi acciaio, modellista cesellatore martellatore, orafo incastonatore, modellista gioielliere.
- 24 mesi per figure addette a produzioni in serie su linee a catena/banco o di montaggio semplice, con mansioni brevi, semplici e ripetitive non rientranti nella declaratoria della 3ª categoria; al termine l'inquadramento sarà in 3ª categoria.
Retribuzione apprendisti
| Periodo | Retribuzione |
|---|---|
| Primo terzo | 85% della retribuzione del livello finale |
| Secondo terzo | 90% della retribuzione del livello finale |
| Ultimo terzo | 95% della retribuzione del livello finale |
Contratto a tempo determinato e stagionalità
Durata e causali
Può essere apposto un termine superiore a 12 mesi e comunque non oltre 24 mesi nei casi previsti dal CCNL, tra cui:
- lavoratori con più di 50 anni;
- lavoratori sotto i 35 anni senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o che vivano soli con persone a carico;
- lavoratori in CIGS da almeno 6 mesi o disoccupati da almeno 6 mesi;
- periodi interessati da mostre e fiere, compresi nei 15 giorni antecedenti e successivi all'evento;
- attività di coordinamento di progetti a durata predeterminata;
- esecuzione di specifiche commesse, ordini o incarichi temporanei;
- percorsi di formazione e lavoro per soggetti con esperienza nel settore pari o inferiore a 12 mesi che non abbiano i requisiti di età per l'apprendistato.
Sostituzione maternità/paternità/parentale
L'assunzione a termine per sostituzione può essere anticipata fino a 2 mesi prima dell'inizio del congedo.
Successione di contratti
La disciplina sulla successione dei contratti a termine non si applica nelle attività connesse a fiere, esposizioni o manifestazioni promozionali; tali periodi di intensificazione non possono superare complessivamente 4 mesi nell'anno solare.
Trattamento economico e normativo
- periodo di prova applicabile;
- per malattia, il comporto e il trattamento economico a carico azienda sono pari complessivamente a un terzo della durata del contratto, con minimo 30 giorni e massimo pari a quello previsto per i lavoratori a tempo indeterminato;
- in assenza di accordo aziendale, il premio di risultato è riconosciuto in proporzione al servizio prestato nell'anno di riferimento;
- in caso di conferma o successiva assunzione a tempo indeterminato, ai fini della mobilità professionale si tiene conto di tutti i periodi lavorati nella medesima disciplina speciale, purché non interrotti da oltre 24 mesi.
Diritto di precedenza
Il lavoratore che abbia prestato attività per oltre 6 mesi con uno o più contratti a termine presso la stessa azienda ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i 12 mesi successivi alla cessazione, con riferimento alle mansioni già svolte. Il diritto va esercitato con manifestazione scritta entro 6 mesi dalla cessazione e si estingue entro 1 anno.
Attività stagionali
Sono stagionali le attività caratterizzate dalla necessità ricorrente di intensificazione dell'attività in determinati e limitati periodi dell'anno. Tali periodi non possono superare complessivamente 6 mesi nell'anno solare.
Il lavoratore assunto a termine per attività stagionali ha diritto di precedenza nelle nuove assunzioni a termine per le medesime attività. Il diritto si esercita in forma scritta entro i termini contrattuali e si estingue entro 1 anno dalla cessazione del rapporto.
Preavviso
Operai
| Anni di servizio | Preavviso |
|---|---|
| Fino a 5 anni | 15 giorni di lavoro |
| Oltre 5 e fino a 10 anni | 20 giorni di lavoro |
| Oltre 10 anni | 30 giorni di lavoro |
Impiegati
| Anni di servizio | Cat. 2ª, 3ª e 4ª | Cat. 5ª e 5ªS | Cat. 6ª e 7ª |
|---|---|---|---|
| Fino al 5° anno | 1 mese | 1 mese e 1/2 | 2 mesi |
| Dal 6° al 10° anno | 1 mese e 1/2 | 2 mesi | 3 mesi |
| Oltre il 10° anno | 2 mesi | 2 mesi e 1/2 | 4 mesi |
I termini valgono sia per licenziamento sia per dimissioni, escluso il periodo di prova.
TFR
Si applica il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge 29/05/1982, n. 297.
La retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, riferita alle prestazioni di lavoro straordinario è esclusa dalla base di calcolo del TFR.
Accordi e rinnovi
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