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CCNL

CCNL Giocattoli - Industria

CCNLD231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 giu 2024 al 31 dic 2027

Parti stipulanti

SindacatiFEMCA/CISLFILCTEM/CGILUILTEC/UIL
Datori di lavoroAssogiocattoli

Sfera di applicazione

Il contratto si applica ai dipendenti delle aziende che producono addobbi e ornamenti natalizi, giocattoli, giochi e modellismo, articoli di puericultura.

Inquadramento generale

Il CCNL disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende che producono addobbi e ornamenti natalizi, giocattoli, giochi e modellismo, articoli di puericultura.

Validità: dal 01/06/2024 al 31/12/2027.

Mensilità: 13.

Divisori contrattuali:

VoceValore
Divisore orario ordinario173,33
Divisore orario turnisti 6x6156
Divisore giornaliero26

Parti firmatarie

Organizzazioni datorialiOrganizzazioni sindacali
AssogiocattoliFEMCA/CISL
FILCTEM/CGIL
UILTEC/UIL

Trattamento economico

Minimi tabellari mensili

La retribuzione nazionale conglobata mensile indicata in tabella è comprensiva di contingenza ed EDR confederale.

Livello01/06/202401/09/202501/03/2026Scatti biennali (max 5)Indennità di funzione quadri
72.306,282.376,682.468,8512,8682,63
62.134,422.199,582.284,8810,95-
52.030,942.092,942.174,1010,23-
4S1.919,501.978,102.054,819,04-
41.879,001.936,362.011,459,04-
31.801,031.856,031.928,038,42-
21.707,181.759,291.827,528,11-
1*1.368,48--7,62-

a* I lavoratori inquadrati al 1° livello saranno inquadrati al 2° livello entro il 31/12/2024.

Elemento di garanzia retributiva (E.G.R.)

Per i lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione aziendale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi, è riconosciuto un Elemento di garanzia retributiva pari a 300 euro lordi annui, uguale per tutti i lavoratori.

  • erogazione: entro la retribuzione di gennaio di ogni anno, a partire dal 2025;
  • destinatari: lavoratori in forza al 1° gennaio di ciascun anno, aventi titolo in base alla situazione retributiva dell'anno precedente;
  • assorbimento: fino a concorrenza dell'E.G.R. di quanto individualmente erogato;
  • natura: importo omnicomprensivo, comprensivo di ogni incidenza su istituti legali e contrattuali, TFR compreso.

Premio di produzione

LivelloImporto
712,19
69,89
59,89
4S e 48,13
38,13
27,38
17,38

Indennità di funzione

L'indennità di funzione spetta ai lavoratori con qualifica di quadro, per tutte le mensilità previste contrattualmente, nella misura di 82,63 euro mensili.

Indennità di cassa

Prevista nella misura del 7% del minimo contrattuale e della contingenza.

Trasferta

Operai:

  • rimborso spese di viaggio;
  • spese di vitto e alloggio rimborsate solo in caso di dimostrata necessità di permanenza o pernottamento sul posto.

Impiegati e intermedi:

  • rimborso spese;
  • per trasferte superiori a 24 ore: indennità di trasferta pari al 30% della retribuzione giornaliera (stipendio di fatto e contingenza);
  • per trasferte superiori a 1 mese: dal secondo mese l'indennità scende al 20%.

Se la frequenza dei viaggi costituisce caratteristica propria e prevalente dell'impiegato, l'eventuale indennità di missione può essere concordata direttamente con l'azienda.

Orario di lavoro

Orario normale

L'orario normale è fissato in 40 ore settimanali.

Flessibilità e banca ore

  • Le prime 40 ore annue di straordinario e supplementare, nonché i permessi per ex festività, possono essere accantonati nella banca ore.
  • Sono escluse le aziende nelle quali sia stato concordato un diverso utilizzo collettivo delle giornate e ore di permesso per ex festività o il loro impiego per orari finalizzati al maggiore utilizzo degli impianti.
  • Nella banca ore confluiscono anche le ore di recupero della flessibilità non fruite nel recupero collettivo per impedimenti personali.
  • Le ore prestate in regime di flessibilità oltre l'orario settimanale, fino a un massimo di 104 ore annue, sono recuperate mediante riposi compensativi.

Maggiorazioni per flessibilità:

PeriodoOre oltre 8 giornaliere e 40 settimanali dal lunedì al venerdìOre di sabato
Fino al 31/12/202413%18%
Dal 01/01/202515%20%

Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni

TipologiaMaggiorazione
Straordinario diurno25%
Straordinario notturno50%
Straordinario festivo50%
Lavoro notturno33%
Lavoro festivo40%
Lavoro a turni fino al 31/12/20241,10%
Lavoro a turni dal 01/01/20252,2%

Il lavoro notturno è quello eseguito dalle 22:00 alle 06:00.

Lavoro discontinuo

  • Orario medio massimo: 48 ore settimanali, calcolate su un periodo di 12 mesi.
  • Lavoro domenicale dei discontinui senza alloggio: maggiorazione del 38%.
  • Le ore prestate oltre l'orario contrattuale degli altri lavoratori e nell'ambito del loro orario normale sono compensate con quote orarie di retribuzione normale se non eccedono le 50 ore settimanali, o 72 ore settimanali per custodi e portieri con alloggio; oltre tali limiti si applicano le maggiorazioni per straordinario.

Festività, ferie e permessi

Festività

Sono considerati festivi:

  • i giorni festivi previsti dalla legge;
  • tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo;
  • il Santo Patrono.

Il trattamento del 4 novembre è assorbito dai ROL.

Ferie

Operai: 4 settimane annue.

Intermedi e impiegati:

Anzianità di servizioFerie
Fino a 10 anni4 settimane
Oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti4 settimane + 1 giorno lavorativo
Oltre 18 anni compiuti5 settimane

Permessi ed ex festività

  • Festività soppresse: 4 giorni annui, anche confluenti nella banca ore.
  • ROL:
CategoriaMonte ore annuo
Lavoratori giornalieri56 ore
Lavoratori turnisti52 ore
Turnisti 6x624 ore

Per i lavoratori impegnati in turni di 8 ore, se operanti su turno notturno, al raggiungimento di 50 notti l'anno di prestazione effettiva matura un'ulteriore riduzione di orario pari a 8 ore.

Per i turnisti 6x6, le 24 ore annue operano con assorbimento dei permessi per ex festività.

Congedi e tutele sociali

Congedo matrimoniale

Spettano 15 giorni di calendario.

Il congedo matrimoniale spetta anche alle cosiddette coppie di genere che contraggano matrimonio anche all'estero, purché l'unione abbia valore legale nel Paese in cui è stata celebrata e il lavoratore presenti idonea documentazione.

Permessi per lutto o grave infermità

Si applica la disciplina della Legge 53/2000. Il CCNL prevede un permesso retribuito massimo di 3 giorni nell'arco di un anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il 2° grado o del convivente risultante da certificazione anagrafica.

Assistenza a persone disabili

Si applicano la Legge 104/1992 e il D.Lgs. 151/2001. L'azienda può richiedere, ove possibile, una programmazione almeno mensile dei permessi ex art. 33, comma 3, Legge 104/1992; eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente.

Permessi per cure invalidi

Si applica la disciplina del D.Lgs. 119/2011.

Donne vittime di violenza

Si applica il D.Lgs. 80/2015, art. 24. La lavoratrice inserita in percorsi di protezione certificati ha diritto ad astenersi dal lavoro per un massimo di 3 mesi, prorogabili in caso di necessità fino a 1 ulteriore mese.

Malattia, infortunio e maternità

Malattia

Periodo di comporto: 13 mesi nell'arco di 30 mesi, elevati a 15 mesi per gravi patologie.

Trattamento economico operai:

Periodo di assenzaTrattamento
Dal 1° al 3° giorno50% della retribuzione normale di fatto
Dal 4° al 180° giorno100% della retribuzione normale di fatto

Per malattie di durata superiore a 28 giorni, il 100% della retribuzione normale di fatto netta è corrisposto dal 1° giorno e fino al 6° mese.

Se cessa il trattamento economico INPS, l'azienda riconosce un'indennità pari al 50% della retribuzione normale di fatto per il periodo eccedente il 6° mese compiuto e fino al termine della conservazione del posto.

Trattamento economico intermedi e impiegati:

Periodo di assenzaTrattamento
Primi 6 mesi100%
Oltre il 6° mese e fino al termine del comporto50%

Infortunio

  • Periodo di comporto: fino a guarigione clinica.
  • Trattamento economico: integrazione fino al raggiungimento del 100% della retribuzione.

Maternità e paternità

Si applica la disciplina del D.Lgs. 151/2001.

Il CCNL prevede:

  • astensione obbligatoria madre: 5 mesi;
  • astensione obbligatoria padre: 2 giornate di congedo aggiuntive oltre quanto previsto dalla legge.

Trattamento economico: l'azienda integra il trattamento mutualistico fino al 100% della retribuzione mensile di fatto per i primi 5 mesi.

Classificazione e periodo di prova

Livello/QualificaCategoriaPeriodo di prova
Quadri-6 mesi
7° livelloImpiegati6 mesi
6° livelloImpiegati5 mesi
5° livelloImpiegati4 mesi
5° livelloIntermedi4 mesi
4° livello SImpiegati3 mesi
4° livello SOperai3 mesi
4° livelloImpiegati3 mesi
4° livelloIntermedi3 mesi
4° livelloOperai3 mesi
3° livelloImpiegati2 mesi
3° livelloOperai2 mesi
2° livelloImpiegati2 mesi
2° livelloOperai2 mesi
1° livelloOperai1 mese

Part time

  • Trattamento economico e normativo proporzionato alla ridotta prestazione lavorativa.
  • Lavoro supplementare: maggiorazione del 24%.
  • Clausole elastiche e flessibili: maggiorazione del 15% sulle ore prestate in attuazione delle clausole.
  • Limite numerico: 10% del personale in forza a tempo indeterminato.

Apprendistato professionalizzante

L'inquadramento iniziale e il relativo trattamento economico possono essere fino a due livelli inferiori rispetto alla qualifica di destinazione finale, con progressione periodica.

Livello di destinazione finaleDurata complessivaPrimo periodoSecondo periodoTerzo periodo
7°-6°36 mesi16 mesi10 mesi10 mesi
5°36 mesi16 mesi10 mesi10 mesi
4°S36 mesi16 mesi10 mesi10 mesi
4°36 mesi16 mesi10 mesi10 mesi
3°36 mesi16 mesi10 mesi10 mesi
2°36 mesi16 mesi10 mesi10 mesi

Gli apprendisti con destinazione finale al 2° livello sono inquadrati al livello di destinazione finale dall'inizio del secondo periodo di apprendistato.

Limiti numerici:

  • rapporto massimo 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati/specializzati;
  • per datori con meno di 10 dipendenti, limite massimo pari al 100% dei lavoratori qualificati/specializzati;
  • se non vi sono lavoratori qualificati/specializzati, o sono meno di 3, si possono assumere fino a 3 apprendisti.

Contratto a tempo determinato

Si applica il D.Lgs. 81/2015. Il contratto a termine, non in somministrazione, può superare i 12 mesi e arrivare fino a 24 mesi in presenza delle causali individuate dal CCNL, tra cui:

  • campagna vendita in showroom;
  • vendita presso negozi stagionali o temporary store;
  • vendita stagionale o straordinaria;
  • esigenze di mercato legate alla ciclicità del settore, ad esempio periodi natalizi, pasquali, campagna scuola;
  • investimenti produttivi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale;
  • percorsi formativi collegati a innovazione o riorganizzazione;
  • sviluppo di nuovi impianti, linee o processi produttivi;
  • costruzione, gestione e implementazione di database aziendali.

Affiancamento per sostituzione

Nei contratti a termine per esigenze sostitutive è ammesso un adeguato periodo di affiancamento, sia prima dell'assenza del sostituito sia al suo rientro.

Limiti numerici

Il limite quantitativo è pari al 20% medio su base annua dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è pari o superiore a 0,5.

Esclusioni dai limiti

Sono esclusi dal limite i contratti a termine stipulati nella fase di avvio di nuove attività per 12 mesi, elevati a 18 mesi per le aziende del Mezzogiorno come individuate dal DPR 218/1978. Il periodo può essere incrementato dalla contrattazione aziendale.

Successione di contratti

Per specifiche attività non si applica il limite massimo di 36 mesi nella successione di contratti a termine tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore, con riferimento a:

  • campagna vendita in showroom;
  • attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store;
  • attività di vendita stagionale o straordinaria.

Gli intervalli di 10/20 giorni tra un contratto e l'altro non si applicano, tra gli altri casi, quando:

  • il primo e/o il secondo contratto sono stipulati per ragioni sostitutive;
  • si tratta di avvio nuove attività nel periodo di 12 mesi, o 18 mesi nel Mezzogiorno;
  • si assumono percettori di ammortizzatori sociali;
  • si assumono soggetti tra 30 e 34 anni;
  • si assumono uomini over 50 o donne over 45;
  • si assumono soggetti iscritti nelle liste di cui alla Legge 68/1999;
  • si assumono soggetti con invalidità permanente certificata di almeno il 20%.

Trattamento del lavoratore a termine

  • Periodo di prova: per assunzioni fino a 6 mesi, la prova è ridotta della metà rispetto al regime ordinario.
  • Malattia: comporto pari a un terzo della durata del contratto, con minimo 30 giorni.
  • Il trattamento economico di malattia a carico azienda cessa alla scadenza del comporto.
  • L'obbligo di conservazione del posto cessa comunque alla scadenza del termine apposto al contratto.
  • In caso di dimissioni anticipate del lavoratore, si applicano i termini di preavviso contrattuali ridotti della metà, salvo le durate previste per gli operai.

Diritto di precedenza

Il lavoratore a termine ha diritto di precedenza nelle nuove assunzioni a tempo indeterminato per le medesime attività svolte, se manifesta per iscritto la propria volontà entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto. Il diritto si estingue trascorso 1 anno dalla cessazione.

Somministrazione di lavoro

  • Limite numerico: media del 10% nell'arco di 12 mesi dei lavoratori a tempo indeterminato.
  • Il limite può essere elevato con accordo aziendale.
  • In alternativa, è consentito assumere in somministrazione sino a 5 prestatori di lavoro, purché si superi il totale dei contratti a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
  • Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali sono sempre arrotondate all'unità superiore.

Risoluzione del rapporto e preavviso

Operai

Valgono sia per licenziamento sia per dimissioni:

LivelloPreavviso
1° livello1 settimana lavorativa
Tutti gli altri livelli2 settimane lavorative

Intermedi

Per il licenziamento:

Anni di servizio5° livello4° livello
Fino a 5 anni compiuti1 mese1/2 mese
Oltre 5 anni e fino a 10 anni compiuti1 mese e 1/21 mese
Oltre 10 anni2 mesi1 mese e 1/2

Per le dimissioni, i termini sono ridotti della metà.

Impiegati

Valgono sia per licenziamento sia per dimissioni:

Anni di servizio7° livello6° e 5° livelloAltri livelli
Fino a 5 anni compiuti2 mesi1 mese e 1/21 mese
Oltre 5 anni e fino a 10 anni compiuti3 mesi2 mesi1 mese e 1/2
Oltre 10 anni4 mesi2 mesi e 1/22 mesi

TFR

Spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla Legge 29/05/1982, n. 297.

Accordi e rinnovi

Contratto collettivo nazionale di lavoro del 12/06/2024

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