Sentenza n. 27/2026 - Aosta, Sezione 1
per l'accertamento “del diritto dei ricorrenti a ottenere i benefici economici di cui all’art. 6-bis, comma 1, del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla l. 20 novembre 1987, n. 47”; e per la condanna “alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione de qua, oltre a interessi legali”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata inclusione dei sei scatti stipendiali nel calcolo dell'indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, ex dipendenti della Polizia di Stato, pensionati a domanda dopo avere compiuto 55 anni e maturato oltre 35 anni di anzianità contributiva, hanno dedotto la violazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, lamentando che l'INPS non avesse incluso nella base di calcolo del trattamento di fine servizio i sei scatti stipendiali del 2,5 per cento previsti dalla disposizione. Hanno sostenuto che il beneficio si applica anche al trattamento di fine servizio dei dipendenti collocati a riposo a domanda e che il termine del 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti non ha natura decadenziale. La sentenza esamina inoltre l'eccezione di prescrizione, rilevando che per alcuni ricorrenti l'ultimo pagamento del TFS era intervenuto nel 2020, 2021 e 2022 e che la messa in mora era stata tempestivamente effettuata nel marzo 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha riconosciuto che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 attribuisce i sei scatti, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Ha ritenuto che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non abbia eliminato il beneficio con riferimento al trattamento di fine servizio, poiché l'esclusione riguarda l'aumento della base pensionabile e non il TFS. Il termine del 30 giugno previsto per la presentazione della domanda di quiescenza è stato qualificato come ordinatorio e non decadenziale, non essendo la decadenza prevista espressamente o implicitamente dalla legge. Quanto alla prescrizione, il giudice ha ritenuto che il termine decorra dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e che i pagamenti rateali abbiano efficacia interruttiva; le messe in mora relative alle posizioni esaminate sono state quindi considerate tempestive. L'INPS è stato condannato a rideterminare l'indennità di buonuscita includendo i sei scatti e al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
«al personale ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento»; «le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile»
Il beneficio dei sei scatti si applica anche al personale collocato a riposo a domanda che possieda i requisiti anagrafici e contributivi; il beneficio incide anche sul trattamento di fine servizio.
art. 21 l. n. 232/1990
La disposizione ha sostituito l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 nella formulazione applicata dal giudice.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
Non ha inciso sul beneficio dei sei scatti con riferimento al trattamento di fine servizio, riguardando l'esclusione dell'aumento della base pensionabile per il pensionamento a domanda.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, anche al personale della Polizia di Stato collocato in quiescenza a domanda, purché al momento della cessazione abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, nell'escludere determinate maggiorazioni per il pensionamento a domanda, non elimina il beneficio dei sei scatti quando esso venga fatto valere ai fini del trattamento di fine servizio, poiché l'esclusione riguarda l'aumento della base pensionabile e non la liquidazione della buonuscita.
- Il termine del 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti, previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza, ha natura ordinatoria e il suo mancato rispetto non determina decadenza dal beneficio, in assenza di una previsione legislativa espressa o inequivoca.
- Il termine di prescrizione del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio decorre dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; il pagamento rateale può valere quale riconoscimento del debito con efficacia interruttiva della prescrizione.
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