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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39506/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bonina era accusato dei reati di estorsione (art. 629 c.p.) e di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) per aver, nella sua qualità di legale rappresentante di una società di gestione supermercati, costretto dipendenti a sottoscrivere un contratto di solidarietà con riduzione di orario e retribuzione minacciando il licenziamento se non avessero accettato, continuando poi ad impiegarli con l'orario precedente (ottenendo prestazioni non retribuite) e lucrando indebitamente sul contributo pubblico di solidarietà con conguaglio INPS. Il Procuratore generale impugnava la sentenza di assoluzione della Corte d'appello sul reato di estorsione (fatti ritenuti non sussistenti) ritenendone la motivazione viziata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso del Procuratore generale inammissibile. Ha confermato che la valutazione delle prove compiuta dalla Corte d'appello (che, in sede di rinvio, aveva assolto Bonina perché il fatto non sussiste) rientra in un giudizio di merito non manifestamente illogico né viziato da travisamento della prova. La Cassazione ha rilevato che il compendio probatorio è contraddittorio e non univoco, che la Corte d'appello ha dato motivazioni coerenti (tenendo conto anche della circostanziata sentenza rescindente) e che il ricorrente non ha indicato elementi di prova inequivocabili dimostranti minacce specifiche o correlazione causale certa tra minaccia e consenso alla stipula. Ha inoltre osservato che la procedura del contratto di solidarietà (artt. 4 e 24 legge n. 233/1991) riguarda i licenziamenti collettivi e non elimina la posizione di debolezza del singolo lavoratore rispetto al datore, ma ciò non è risultato decisivo per invertire la valutazione probatoria. Pertanto il ricorso è respinto e l'assoluzione per estorsione è sostanzialmente confermata; il reato previsto dall'art. 316-ter era già stato dichiarato estinto per prescrizione in sede d'appello.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen. (estorsione)

    La fattispecie di estorsione può ricomprendere sia la costrizione ad accettare un accordo (es. contratto di solidarietà) sotto la minaccia del licenziamento, sia la costrizione a prestazioni lavorative eccedenti anche se intervenuta dopo la stipula dell'accordo; tuttavia per integrare il reato è necessaria la prova della minaccia e della sua efficacia causale sulla volontà della vittima. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto mancanti elementi probatori inequivoci tali da dimostrare la minaccia e il nesso causale.

  • art. 316-ter cod. pen. (indebita percezione di erogazioni pubbliche)

    L'accusa sosteneva che l'imputato avesse indebitamente lucrato sul contributo pubblico per il contratto di solidarietà. In sede d'appello tale reato era stato dichiarato estinto per prescrizione; la Cassazione non ha rimesso in discussione tale accertamento sostanziale nel suo provvedimento sul ricorso.

  • legge n. 233 del 1991, artt. 4 e 24 (contratto di solidarietà e procedura)

    Le disposizioni citate regolano la procedura e gli effetti del contratto di solidarietà in relazione ai licenziamenti collettivi. La Corte osserva che tali norme riguardano i licenziamenti collettivi e non estendono automaticamente la tutela al singolo lavoratore rispetto a licenziamenti individuali; pertanto la pendenza della procedura non annulla la posizione di debolezza del singolo dipendente e non esclude a priori che egli abbia subito indebiti condizionamenti.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (censura della motivazione)

    La norma disciplina il motivo di ricorso per illogicità della motivazione. La Cassazione ricorda che l'illogicità censurabile è solo quella manifesta, ovvero tale da risultare evidente ictu oculi; non compete alla Corte sostituire la valutazione del merito se la motivazione è complessivamente coerente e non viziata da travisamento palese delle prove.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non può rivedere liberamente le valutazioni di fatto e le alternative plausibili tratte dalle prove: può intervenire solo se la motivazione è manifestamente illogica o c'è un palese travisamento della prova.
  • Per integrare il reato di estorsione è necessario dimostrare non solo la minaccia ma anche il nesso di causalità tra la minaccia e il consenso o la prestazione della vittima; la semplice valutazione alternativa delle testimonianze non basta a fondare l'annullamento di una sentenza di merito.
  • La stipula di un contratto di solidarietà sollecitato dalle rappresentanze sindacali non esclude automaticamente la possibilità che la sua sottoscrizione sia avvenuta sotto costrizione: occorre però prova concreta della minaccia o della pressione determinante.
  • La pendenza di procedure che incidono sui licenziamenti collettivi non elimina la vulnerabilità negoziale del singolo lavoratore rispetto al datore; tuttavia questa circostanza da sola non dimostra la sussistenza dell'estorsione senza elementi probatori specifici.
  • Denunce tardive o il fatto che alcune testimonianze siano rese da soggetti 'interessati' non rendono automaticamente inattendibili le dichiarazioni: il giudice di merito valuta complessivamente credibilità e contraddizioni, e tale valutazione vincola la Cassazione salvo travisamenti evidenti.
  • La richiesta di valutare un comportamento quale illecito civile (es. mancati pagamenti) anziché illecito penale (estorsione) dipende dal momento, dalla correlazione temporale e dalla prova dell'intento coercitivo: comportamenti successivi alla stipula possono comunque costituire estorsione se provata la minaccia implicita o esplicita.

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