Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2170/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale della libertà di Venezia che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto contro il provvedimento che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare. L'unico motivo dedotto era che il giudice del riesame avrebbe applicato una previsione normativa (in tema di modalità di presentazione delle impugnazioni) non ancora in vigore al momento della proposizione dell'impugnazione, lamentando violazione di legge e difetto di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale della libertà secondo cui, alla data di proposizione dell'impugnazione, la disciplina post-riforma "Cartabia" aveva abrogato l'art. 583 c.p.p. che consentiva la spedizione dell'impugnazione a mezzo posta. Per effetto della riforma, restano applicabili solo la presentazione personale in cancelleria (art. 582, comma 1-bis c.p.p.) e la presentazione telematica regolata dall'art. 87-bis del D.Lvo 150/2022 (con le relative disposizioni transitorie e obblighi di sottoscrizione digitale e invio da PEC). In particolare: le disposizioni transitorie di art. 87-bis consentono specifiche modalità di deposito tramite PEC e prevedono regole particolari per le impugnazioni cautelari (invio alla PEC del tribunale individuata). Conseguentemente l'impugnazione inviata tramite raccomandata postale era inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 582 c.p.p.

    Individua la presentazione personale in cancelleria come una delle modalità ammesse per il deposito delle impugnazioni (comma 1-bis): tale modalità è rimasta operativa dopo la riforma.

  • art. 583 c.p.p.

    Abrogato dalla riforma Cartabia: la facoltà di spedire l'impugnazione mediante raccomandata postale non è più prevista, pertanto le impugnazioni inviate per posta risultano inammissibili.

  • art. 87-bis D.Lvo 150/2022

    Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti ... è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici...; Ai fini dell'attestazione del deposito ... il personale di segreteria ... provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico...

    Disciplina transitoria che consente il deposito tramite PEC con valore legale e prescrive modalità tecniche e di annotazione a cura della cancelleria; stabilisce inoltre modalità specifiche per le impugnazioni (sottoscrizione digitale, indicazione allegati) e, per le impugnazioni cautelari, l'invio alla PEC del tribunale individuato dall'art. 309 c.p.p., comma 7.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione nei casi previsti (applicato qui per l'inammissibilità dell'impugnazione precedente): decreto di inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di applicare ammende; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Dopo la riforma "Cartabia" la spedizione dell'impugnazione mediante raccomandata postale (art. 583 c.p.p.) non è più ammessa: il deposito tramite posta è in linea di massima incompatibile con la nuova disciplina e determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Le modalità valide per il deposito delle impugnazioni sono essenzialmente due: presentazione personale in cancelleria (art. 582, comma 1-bis) o deposito telematico secondo le regole di cui all'art. 87-bis D.Lvo 150/2022 (PEC, sottoscrizione digitale, rispetto delle specifiche tecniche).
  • Per le impugnazioni contro provvedimenti cautelari sono previste regole applicative specifiche: l'atto va trasmesso alla PEC del tribunale indicato (art. 87-bis, comma 6), pertanto occorre verificare l'indirizzo PEC corretto dell'ufficio destinatario.
  • Le disposizioni transitorie possono consentire ancora, per un periodo e con modalità tecniche precise, il deposito via PEC a cura della cancelleria e l'inserimento nel fascicolo cartaceo; tuttavia questa modalità non equivale alla spedizione postale tradizionale.
  • In caso di dubbio sulla modalità corretta di deposito, per evitare l'inammissibilità si raccomanda la presentazione personale in cancelleria ovvero il deposito telematico conforme (PEC con firma digitale e rispetto delle specifiche tecniche), conservando le ricevute e le attestazioni di trasmissione.
  • L'inammissibilità per difetto formale puo' comportare non solo la caduta dell'impugnazione ma anche condanne alle spese e ammende: è quindi essenziale il rispetto rigoroso delle modalità di deposito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.