Ordinanza n. 904/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del provvedimento prot. n. 28290/2025 del 29.12.2025, notificato in pari data, adottato dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, con il quale l’Ente locale, in relazione alla “richiesta p.d.c. per la chiusura di un piano seminterrato da adibire ad androni e garage pertinenziale alle unità immobiliari esistenti” ha disposto il diniego definitivo; 2) del preavviso di diniego comunale prot. n. 19449/2025 del 16.9.2025, notificato in pari data, recante “proposta di provvedimento ai sensi dell’art. 20 del DPR 380/2001”, 3) della comunicazione comunale prot. n. 16216/2025 del 28.7.2025, notificata in pari data, adottata dal suddetto Responsabile del settore comunale avente ad oggetto “proposta di provvedimento ai sensi dell’art. 20 del DPR 380/2001”; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi incluso: 4.1) le disposizioni del regolamento edilizio comunale vigente e/o della normativa tecnica di attuazione, se ed in quanto lesive ed in contrasto con la normativa primaria indicata nei motivi di censura; 4.2) il suddetto provvedimento del 29.12.2025, ove si ritenga che integri esercizio di autotutela; 2) nonché per l’accertamento e declaratoria dell'avvenuta formazione del silenzio-assenso sull'istanza di permesso di costruire n. prot. 2025.13288 del 23 giugno 2025, ai sensi dell'art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001; 3) ed altresì, in via conformativa, affinchè venga ordinato al Comune di Santa Maria a Vico il rilascio dell'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e il conseguente perfezionamento del titolo abilitativo tacito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo del permesso di costruire in variante per la chiusura di un piano seminterrato da destinare ad androni e garage pertinenziali, nonché i precedenti preavvisi e comunicazioni comunali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego definitivo del permesso di costruire in variante e gli atti presupposti, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha inoltre chiesto l'accertamento della formazione del silenzio-assenso sull'istanza di permesso di costruire e l'ordine al Comune di attestare il decorso dei termini e il perfezionamento del titolo tacito. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la contestazione riguardava, in particolare, la qualificazione dei nuovi volumi derivanti dalla chiusura del piano seminterrato e l'applicazione della disciplina del cosiddetto Piano casa, nonché la possibilità di formazione del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, comma 8, del d.P.R. 380/2001. Il provvedimento comunale aveva ritenuto non assentibile l'intervento perché i locali sarebbero direttamente accessibili dal piano strada e, quindi, non qualificabili come seminterrati o interrati; i relativi volumi avrebbero dovuto essere computati nella volumetria assentibile e ai fini degli standard urbanistici di zona.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto, con valutazione propria della fase cautelare, che il diniego apparisse prima facie immune dalle censure dedotte quanto alla non assentibilità dei nuovi volumi. In particolare, i locali risultavano apparentemente accessibili direttamente dal piano stradale e il piano seminterrato sembrava emergere per oltre un metro dal piano stradale, come confermato anche dalla documentazione fotografica; ne conseguiva, allo stato del sommario esame, la computabilità dei volumi nella volumetria assentibile e ai fini degli standard urbanistici. Il TAR ha inoltre escluso la formazione del silenzio-assenso quando venga invocata la disciplina speciale del cosiddetto Piano casa, richiamando un precedente della stessa sede. Ha ritenuto insussistente anche il periculum in mora, poiché il pregiudizio prospettato non era adeguatamente circostanziato e appariva comunque di natura economica, quindi risarcibile. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente, per euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 380/2001
proposta di provvedimento ai sensi dell’art. 20 del DPR 380/2001
La ricorrente ha invocato la formazione del silenzio-assenso sul permesso di costruire; il TAR ha tuttavia ritenuto che, in presenza della disciplina speciale del cosiddetto Piano casa, non potesse formarsi un titolo tacito di assenso.
art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001
ai sensi dell'art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001
La disposizione è stata invocata per sostenere l'avvenuta formazione del silenzio-assenso, ma il TAR ne ha escluso l'operatività nel caso di applicazione della disciplina speciale del cosiddetto Piano casa.
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- Ai fini della verifica cautelare dell'assentibilità di un intervento edilizio, locali direttamente accessibili dal piano stradale e un piano che emerga per oltre un metro dal piano stradale possono essere qualificati, in base agli elementi disponibili, come volumi computabili nella volumetria assentibile e nel rispetto degli standard urbanistici, anziché come spazi interrati o seminterrati.
- Quando l'intervento edilizio è richiesto invocando la disciplina speciale del cosiddetto Piano casa, non opera la formazione del silenzio-assenso prevista ordinariamente per il permesso di costruire, in ragione della specialità della disciplina applicabile.
- In sede cautelare, il periculum in mora non è adeguatamente dimostrato quando il pregiudizio prospettato non sia specificamente circostanziato e consista comunque in un danno esclusivamente economico suscettibile di reintegrazione per equivalente.
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